TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/12/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1594/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , Parte_1 C.F._1
e
(C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti SILLITTI GIOVANNI E SILLITTI MANUELE, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21/08/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2. la residenza familiare, di proprietà dei SI.ri e – genitori del SI. Controparte_1 Persona_1 Parte_1
– e presso la quale gli stessi dimorano abitualmente in un unico contesto familiare
[...] con gli odierni istanti e i loro figli, resterà nella disponibilità esclusiva del SI. Parte_1
;
3. la figlia , maggiore di età ed economicamente autonoma con contratto
[...] Per_2
a tempo indeterminato presso la Pfizer di Latina, dimorerà stabilmente con il padre fino a quando sarà espressione della sua volontà;
4. la figlia , minore di età e studentessa, Per_3
sarà accudita con il criterio dell'affidamento condiviso tra i genitori, con pernottamento e dimora stabile presso la casa di Via Bachelet n. 22 Scala H, ove si trasferirà la SI.ra Pt_2
, e ove attualmente risiede la madre di quest'ultima SI.ra ;
5. il
[...] Parte_3 padre vedrà e terrà con sé la figlia tutte le settimane dal mercoledì all'uscita da Per_3
scuola, ove sarà prelevata, fino al venerdì mattina, quando sarà riaccompagnata dallo stesso presso l'istituto scolastico;
6. il padre vedrà e terrà con sé la figlia a fine settimana Per_3 alternati dal sabato dalle ore 17:00 con pernotto fino alla domenica pomeriggio alle ore
18:00; 7. ad anni alterni la minore trascorrerà le festività con entrambi i genitori in modo che sia equamente distribuito il numero di eventi con ognuno dei due (ad es. Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre, Natale con la madre e la vigilia con il padre, Capodanno con la madre e l'Epifania con il padre, Ferragosto con la madre e l'otto dicembre con il padre, primo maggio con la madre e due giugno con la madre e/o viceversa);
8. durante la chiusura delle scuole si seguiranno le intese previste sopra in generale, salvo la facoltà per ognuno dei genitori, previo accordo, di tenere con sé la figlia per due settimane di seguito, in coincidenza con le proprie ferie che saranno opportunamente concertate tra gli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
9. il SI. - tenuto conto delle rispettive Parte_1
capacità economiche – a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , Per_3 verserà nelle mani della SI.ra la somma mensile totale di € 350,00 Parte_2
(trececentocinquanta/00 euro) - aggiornata annualmente in base all'indice ISTAT delle famiglie di operai e impiegati - oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, sportive e scolastiche necessarie o previamente concordate, così come da protocollo vigente presso il
Tribunale di Latina (all. 3), a mezzo di bonifico bancario da effettuare entro il giorno cinque di ogni mese utilizzando i dati che dovranno essere comunicati per iscritto;
10. quanto agli altri beni i coniugi dichiarano di aver definito bonariamente e con reciproca soddisfazione ogni altra assegnazione, senza avere a tal proposito più nulla a pretendere;
11. gli assegni familiari - attualmente ammontanti a € 198,20 al mese - saranno percepiti integralmente dalla SI.ra e, in tal senso, i coniugi si rilasciano reciproco consenso;
12. le Parte_2
spese del presente atto e consequenziali saranno sostenute integralmente dal SI. Parte_1
”.
[...]
Si precisa che, in assenza di figli minorenni o maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, non può disporsi l'assegnazione della casa coniugale, bensì l'immobile potrà restare nella disponibilità esclusiva del marito.
Nulla sulle spese, stante la natura del giudizio.
Si prende atto, tuttavia, che tra le condizioni concordate tra le parti vi è quella dell'assunzione delle spese di giudizio a carico del sig. Parte_1
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 20/10/2002, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 283,
Parte 2, Serie A, dell'anno 2002), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Latina, 05/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , Parte_1 C.F._1
e
(C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti SILLITTI GIOVANNI E SILLITTI MANUELE, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21/08/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2. la residenza familiare, di proprietà dei SI.ri e – genitori del SI. Controparte_1 Persona_1 Parte_1
– e presso la quale gli stessi dimorano abitualmente in un unico contesto familiare
[...] con gli odierni istanti e i loro figli, resterà nella disponibilità esclusiva del SI. Parte_1
;
3. la figlia , maggiore di età ed economicamente autonoma con contratto
[...] Per_2
a tempo indeterminato presso la Pfizer di Latina, dimorerà stabilmente con il padre fino a quando sarà espressione della sua volontà;
4. la figlia , minore di età e studentessa, Per_3
sarà accudita con il criterio dell'affidamento condiviso tra i genitori, con pernottamento e dimora stabile presso la casa di Via Bachelet n. 22 Scala H, ove si trasferirà la SI.ra Pt_2
, e ove attualmente risiede la madre di quest'ultima SI.ra ;
5. il
[...] Parte_3 padre vedrà e terrà con sé la figlia tutte le settimane dal mercoledì all'uscita da Per_3
scuola, ove sarà prelevata, fino al venerdì mattina, quando sarà riaccompagnata dallo stesso presso l'istituto scolastico;
6. il padre vedrà e terrà con sé la figlia a fine settimana Per_3 alternati dal sabato dalle ore 17:00 con pernotto fino alla domenica pomeriggio alle ore
18:00; 7. ad anni alterni la minore trascorrerà le festività con entrambi i genitori in modo che sia equamente distribuito il numero di eventi con ognuno dei due (ad es. Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre, Natale con la madre e la vigilia con il padre, Capodanno con la madre e l'Epifania con il padre, Ferragosto con la madre e l'otto dicembre con il padre, primo maggio con la madre e due giugno con la madre e/o viceversa);
8. durante la chiusura delle scuole si seguiranno le intese previste sopra in generale, salvo la facoltà per ognuno dei genitori, previo accordo, di tenere con sé la figlia per due settimane di seguito, in coincidenza con le proprie ferie che saranno opportunamente concertate tra gli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
9. il SI. - tenuto conto delle rispettive Parte_1
capacità economiche – a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , Per_3 verserà nelle mani della SI.ra la somma mensile totale di € 350,00 Parte_2
(trececentocinquanta/00 euro) - aggiornata annualmente in base all'indice ISTAT delle famiglie di operai e impiegati - oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, sportive e scolastiche necessarie o previamente concordate, così come da protocollo vigente presso il
Tribunale di Latina (all. 3), a mezzo di bonifico bancario da effettuare entro il giorno cinque di ogni mese utilizzando i dati che dovranno essere comunicati per iscritto;
10. quanto agli altri beni i coniugi dichiarano di aver definito bonariamente e con reciproca soddisfazione ogni altra assegnazione, senza avere a tal proposito più nulla a pretendere;
11. gli assegni familiari - attualmente ammontanti a € 198,20 al mese - saranno percepiti integralmente dalla SI.ra e, in tal senso, i coniugi si rilasciano reciproco consenso;
12. le Parte_2
spese del presente atto e consequenziali saranno sostenute integralmente dal SI. Parte_1
”.
[...]
Si precisa che, in assenza di figli minorenni o maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, non può disporsi l'assegnazione della casa coniugale, bensì l'immobile potrà restare nella disponibilità esclusiva del marito.
Nulla sulle spese, stante la natura del giudizio.
Si prende atto, tuttavia, che tra le condizioni concordate tra le parti vi è quella dell'assunzione delle spese di giudizio a carico del sig. Parte_1
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 20/10/2002, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 283,
Parte 2, Serie A, dell'anno 2002), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Latina, 05/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino