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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 806/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
ZUCCHINI GIOVANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4256/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876202500006492000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 449/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14 ottobre 2025 la CAGI MAGLIERIE s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202500006492000, emesso dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, per un importo complessivo di euro 2.792.034,47 per imposte dirette ed iva dal 2007 al 2011.
Il ricorso veniva iscritto con n. 4256/2025 R.G.R.
La ricorrente osservava come, con riferimento al debito fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria, esso sia stato inserito nella procedura di concordato preventivo, omologata dal Tribunale di Milano in data
16 dicembre 2011, in cui era prevista anche la transazione fiscale ex art. 182 ter R.D. 267/1942, con cui era stato fissato l'importo della transazione in euro 2.735.605,25, inclusi interessi e sanzioni.
Rilevava che nel corso della procedura aveva effettuato pagamenti per euro 1.717.066,89, ma che, successivamente, stante l'impossibilità per la società di procedere ad ulteriori pagamenti, il Tribunale di
Milano decretava l'archiviazione della procedura in data 7 maggio 2020.
Eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato in quanto la transazione fiscale ex art. 182 ter Legge fallimentare, inserita nel concordato preventivo, ancorchè non integralmente adempiuta, comportasse l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di pretendere l'originario debito, ma solo la somma di euro 1.018.538,36, pari alla differenza tra importo della transazione ed importi effettivamente pagati nel corso della procedura concordataria.
Riteneva comunque prescritto il credito dell'Erario, atteso che dopo il decreto di omologa non era intervenuto alcun atto interruttivo o sospensivo della prescrizione e, prima della notificazione dell'atto impugnato, erano dunque decorsi oltre dieci anni.
L'Agenzia delle Entrate di costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa
Corte, in quanto il ricorrente aveva impugnato un atto di esecuzione, senza contestazione alcuna della pretesa tributaria, sicchè la giurisdizione era del Giudice Ordinario.
Ribadiva comunque la legittimità dell'atto impugnato.
Osservava come, a fronte del mancato perfezionamento della transazione fiscale nell'ambito di un concordato preventivo, rivive il credito originario, in quanto l'omologazione non ha effetti novativi dell'obbligazione originaria, ma produce solo l'effetto della parziale inesigibilità del credito.
Quanto all'asserita prescrizione del credito, richiamava anche recentissime sentenze della Suprema Corte secondo cui, in caso di esito non favorevole della procedura concordataria, i termini di prescrizione decorrono nuovamente dal momento in cui la procedura viene archiviata.
Si costituiva in giudizio anche Agenzia delle Entrate – Riscossione, ribadendo la legittimità del proprio atto e rilevando che le contestazioni concernevano la pretesa impositiva, sicchè unico soggetto legittimato passivo era l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ritiene questa Corte di avere giurisdizione a decidere sul proposto ricorso, in quanto la ricorrente ha formulato eccezioni proprio sugli importi del proprio debito tributario e sulla asserita prescrizione dello stesso, sicchè
l'impugnazione non concerne, in sé, esclusivamente l'azione esecutiva.
I fatti del processo sono pacifici ed incontroversi.
L'originario debito fiscale della ricorrente (per oltre 3.600.000 euro oltre interessi) nei confronti dell'amministrazione finanziaria è stato inserito nella procedura di concordato preventivo, omologata dal
Tribunale di Milano in data 16 dicembre 2011, in cui era prevista anche la transazione fiscale ex art. 182 ter
R.D. 267/1942, con cui era stato fissato l'importo della transazione in euro 2.735.605,25, inclusi interessi e sanzioni.
Nel corso della procedura la società ha effettuato pagamenti per euro 1.717.066,89, ma, successivamente, stante l'impossibilità per la società di procedere ad ulteriori pagamenti, il Tribunale di Milano ha decretato l'archiviazione della procedura in data 7 maggio 2020.
Correttamente dunque, a seguito del parziale inadempimento della ricorrente, che ha solo parzialmente pagato i propri debiti tributari, l'amministrazione finanziaria pretende il pagamento di quanto originariamente dovuto, ovviamente detratto quanto già pagato dalla contribuente.
La transazione fiscale non si è conclusa con l'integrale pagamento del debiti transatto, sicchè rivive evidentemente l'originario credito, in quanto l'omologazione non ha effetti novativi dell'obbligazione originaria, ma produce solo l'effetto della parziale inesigibilità del credito..
Il debito tributario della ricorrente non è prescritto.
L'omologa del concordato, vincolando, a norma dell'art. 184 L. fall., tutti i creditori anteriori all'osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto, dà luogo ad una situazione di temporanea inesigibilità dei relativi crediti ed integra una causa giuridica ostativa all'ulteriore decorso della prescrizione, segnatamente, una causa di sospensione, che viene meno solo con la scadenza dei predetti termini, restando tuttavia ferma la possibilità del creditore di tutelare la propria posizione giuridica anche prima della scadenza dei termini, ove si manifesti con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili. Per quanto riguarda invece la fase ante-omologa deve ritenersi che, al di là dell'effetto previsto dall'art. 168, comma 2, L fall., non si verifichi alcuna sospensione o interruzione della prescrizione dei crediti anteriori al concordato, non essendovi alcun ostacolo giuridico a formulare nei confronti della debitrice in concordato istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora.
Sul punto la giurisprudenza della Corte di cassazione è pacifica (cfr. sentenze 35960/2022 e, da ultimo,
20175/2025).
Se, dunque, il creditore non può agire nei confronti del debitore durante la procedura concordataria, i termini di prescrizione del credito devono ritenersi sospesi durante tutta la durata di tale procedura.
Nel caso di specie il Tribunale di Milano ha archiviato la procedura con decreto del 7 maggio 2020 e, dunque, nessuna prescrizione decennale è maturata.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, stante la particolarità della vicenda e la complessità della materia.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, 13.2.2026
IL GIUDICE ESTENSORE
RI PA
IL PRESIDENTE
GI AN
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
ZUCCHINI GIOVANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4256/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876202500006492000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 449/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14 ottobre 2025 la CAGI MAGLIERIE s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202500006492000, emesso dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, per un importo complessivo di euro 2.792.034,47 per imposte dirette ed iva dal 2007 al 2011.
Il ricorso veniva iscritto con n. 4256/2025 R.G.R.
La ricorrente osservava come, con riferimento al debito fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria, esso sia stato inserito nella procedura di concordato preventivo, omologata dal Tribunale di Milano in data
16 dicembre 2011, in cui era prevista anche la transazione fiscale ex art. 182 ter R.D. 267/1942, con cui era stato fissato l'importo della transazione in euro 2.735.605,25, inclusi interessi e sanzioni.
Rilevava che nel corso della procedura aveva effettuato pagamenti per euro 1.717.066,89, ma che, successivamente, stante l'impossibilità per la società di procedere ad ulteriori pagamenti, il Tribunale di
Milano decretava l'archiviazione della procedura in data 7 maggio 2020.
Eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato in quanto la transazione fiscale ex art. 182 ter Legge fallimentare, inserita nel concordato preventivo, ancorchè non integralmente adempiuta, comportasse l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di pretendere l'originario debito, ma solo la somma di euro 1.018.538,36, pari alla differenza tra importo della transazione ed importi effettivamente pagati nel corso della procedura concordataria.
Riteneva comunque prescritto il credito dell'Erario, atteso che dopo il decreto di omologa non era intervenuto alcun atto interruttivo o sospensivo della prescrizione e, prima della notificazione dell'atto impugnato, erano dunque decorsi oltre dieci anni.
L'Agenzia delle Entrate di costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa
Corte, in quanto il ricorrente aveva impugnato un atto di esecuzione, senza contestazione alcuna della pretesa tributaria, sicchè la giurisdizione era del Giudice Ordinario.
Ribadiva comunque la legittimità dell'atto impugnato.
Osservava come, a fronte del mancato perfezionamento della transazione fiscale nell'ambito di un concordato preventivo, rivive il credito originario, in quanto l'omologazione non ha effetti novativi dell'obbligazione originaria, ma produce solo l'effetto della parziale inesigibilità del credito.
Quanto all'asserita prescrizione del credito, richiamava anche recentissime sentenze della Suprema Corte secondo cui, in caso di esito non favorevole della procedura concordataria, i termini di prescrizione decorrono nuovamente dal momento in cui la procedura viene archiviata.
Si costituiva in giudizio anche Agenzia delle Entrate – Riscossione, ribadendo la legittimità del proprio atto e rilevando che le contestazioni concernevano la pretesa impositiva, sicchè unico soggetto legittimato passivo era l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ritiene questa Corte di avere giurisdizione a decidere sul proposto ricorso, in quanto la ricorrente ha formulato eccezioni proprio sugli importi del proprio debito tributario e sulla asserita prescrizione dello stesso, sicchè
l'impugnazione non concerne, in sé, esclusivamente l'azione esecutiva.
I fatti del processo sono pacifici ed incontroversi.
L'originario debito fiscale della ricorrente (per oltre 3.600.000 euro oltre interessi) nei confronti dell'amministrazione finanziaria è stato inserito nella procedura di concordato preventivo, omologata dal
Tribunale di Milano in data 16 dicembre 2011, in cui era prevista anche la transazione fiscale ex art. 182 ter
R.D. 267/1942, con cui era stato fissato l'importo della transazione in euro 2.735.605,25, inclusi interessi e sanzioni.
Nel corso della procedura la società ha effettuato pagamenti per euro 1.717.066,89, ma, successivamente, stante l'impossibilità per la società di procedere ad ulteriori pagamenti, il Tribunale di Milano ha decretato l'archiviazione della procedura in data 7 maggio 2020.
Correttamente dunque, a seguito del parziale inadempimento della ricorrente, che ha solo parzialmente pagato i propri debiti tributari, l'amministrazione finanziaria pretende il pagamento di quanto originariamente dovuto, ovviamente detratto quanto già pagato dalla contribuente.
La transazione fiscale non si è conclusa con l'integrale pagamento del debiti transatto, sicchè rivive evidentemente l'originario credito, in quanto l'omologazione non ha effetti novativi dell'obbligazione originaria, ma produce solo l'effetto della parziale inesigibilità del credito..
Il debito tributario della ricorrente non è prescritto.
L'omologa del concordato, vincolando, a norma dell'art. 184 L. fall., tutti i creditori anteriori all'osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto, dà luogo ad una situazione di temporanea inesigibilità dei relativi crediti ed integra una causa giuridica ostativa all'ulteriore decorso della prescrizione, segnatamente, una causa di sospensione, che viene meno solo con la scadenza dei predetti termini, restando tuttavia ferma la possibilità del creditore di tutelare la propria posizione giuridica anche prima della scadenza dei termini, ove si manifesti con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili. Per quanto riguarda invece la fase ante-omologa deve ritenersi che, al di là dell'effetto previsto dall'art. 168, comma 2, L fall., non si verifichi alcuna sospensione o interruzione della prescrizione dei crediti anteriori al concordato, non essendovi alcun ostacolo giuridico a formulare nei confronti della debitrice in concordato istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora.
Sul punto la giurisprudenza della Corte di cassazione è pacifica (cfr. sentenze 35960/2022 e, da ultimo,
20175/2025).
Se, dunque, il creditore non può agire nei confronti del debitore durante la procedura concordataria, i termini di prescrizione del credito devono ritenersi sospesi durante tutta la durata di tale procedura.
Nel caso di specie il Tribunale di Milano ha archiviato la procedura con decreto del 7 maggio 2020 e, dunque, nessuna prescrizione decennale è maturata.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, stante la particolarità della vicenda e la complessità della materia.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, 13.2.2026
IL GIUDICE ESTENSORE
RI PA
IL PRESIDENTE
GI AN