Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 1
In conseguenza del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, l'eventuale retroattività di una legge o di altra fonte normativa di grado inferiore deve risultare da una espressa o quanto meno non equivoca dichiarazione del legislatore, dovendosi ritenere, in caso di incertezza, che la norma non disponga che per l'avvenire e non abbia quindi effetto retroattivo ( in applicazione di tale principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito, che aveva escluso l'applicabilità, al provvedimento di riclassificazione di una lavorazione adottato dall'INAIL, del D.M. 18 giugno 1988, che ammetteva la ripetibilità di quanto prestato in eccesso, ritenendo che al rapporto, per il principio di irretroattività, si dovesse applicare il D.M. 10.12.1971, vigente all'epoca della prima denuncia di esercizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PHOENIX SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA N.19, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DETTORI MASALA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO FERRARESE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3115/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 24/12/99 - R.G.N. 4830/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato DETTORI MASALA;
udito l'Avvocato PIGNATARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Brescia l'INAIL proponeva appello avverso la sentenza del Pretore della stessa città, con la quale, in accoglimento della domanda avanzata dalla società Phoenix S.p.A., esercente dal 4 giugno 1973 attività di costruzione di stampi di acciaio per uso astrusione di alluminio, era stato dichiarato il diritto dell'azienda alla riclassificazione di detta attività dalla voce di tariffa 6321 precedentemente applicata ("macchine operataci") a quella di tariffa 6240 ("lavori di tornitura e trapanatura") per il periodo anteriore al primo luglio 1988 - riclassificazione già avvenuta per il periodo successivo, in seguito all'entrata in vigore delle nuove tariffe contenute nel D.M. 18 giugno 1988 -, con conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione delle differenze di premio pregresse, per un ammontare pari a lire 36.125.927, oltre interessi legali dal 17 gennaio 1989. L'Istituto appellante si doleva in particolare dell'erroneità in fatto di tale decisione, sottoponendo a critica le conclusioni in tal senso espresse dal C.T.U., nominato in primo grado, e recepite in sentenza, e della sua erroneità pure in diritto, per avere fatto indebita applicazione retroattiva della disciplina di cui all'art. 13 del D.M. citato, che prevedeva l'efficacia della rettifica fin dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione e tassazione, laddove nel regime precedente la riclassificazione, comunque effettuata, avrebbe determinato una modifica della determinazione del premio soltanto ex nunc e non ex tunc. L'appellata si costituiva resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 24 dicembre 1999 l'adito Tribunale, ritenuto che, nella specie, non trovava applicazione, ratione temporis, l'art.14, primo comma, del D.M. 18 giugno 1988, bensì il previgente art.13 D.M. 10 dicembre 1971 che stabiliva che la rettifica della classificazione, ove compiuta oltre i 90 giorni successivi all'originario provvedimento, aveva effetto "dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata spedita l'istanza" (nella specie, gennaio 1989), ossia con efficacia ex nunc, in accoglimento dell'appello, rigettava la domanda.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre La Phoenix S.p.A. con un unico motivo. Resiste 1TNAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la Phoenix S.p.A., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e del D.M. 10 dicembre 1971 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c, si duole che il
Tribunale di Brescia, pur correttamente ritenendo che l'art. 14, primo comma, del D.M. 18 giugno 1988 - in base al quale il provvedimento che accerta l'errata classificazione e tassazione ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata la tariffa esatta - non trovava applicazione nella fattispecie in esame, in quanto tale normativa, entrata in vigore il 30 giugno 1988, non aveva efficacia retroattiva secondo il generale principio stabilito dall'art. 11 disp. prel. c.c., avrebbe fatto erronea applicazione del previgente art. 13 del D.M. 10 dicembre 1971, secondo cui la rettifica della classificazione, nel caso di istanza avanzata oltre i novanta giorni successivi all'originario provvedimento, produrrebbe effetto "dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata spedita l'istanza".
Nella specie, troverebbe applicazione - ad avviso della ricorrente - esclusivamente l'art. 2033 c.c.; ciò in quanto il D.M. 10 dicembre 1971, richiamato dai Giudici d'appello a fondamento della propria decisione, disciplinerebbe una fattispecie diversa da quella per cui è causa ed in particolare l'ipotesi in cui la differente classificazione operata dall'INAIL d'ufficio o su richiesta fosse dovuta a successiva modificazione della natura del rischio ovvero a rettifica della precedente (errata) denuncia da parte del datore di lavoro.
Essendo pacifico in causa che la denuncia effettuata dalla società era stata fin dall'origine corretta e che l'errata classificazione era da imputarsi esclusivamente ad errore dell'INAIL, non doveva applicarsi al caso de quo il menzionato D.M., bensì l'art. 2033 c.c. alla cui stregua "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in malafede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".
Lo stesso Istituto assicuratore, del resto - evidenzia la società -, con circolare n. 32 del 25 maggio 1983, aveva precisato che per l'ipotesi in cui la classificazione a suo tempo adottata dall'Istituto non corrispondesse ai lavori esattamente denunciati dal datore di lavoro, la rettifica doveva essere operata con la stessa decorrenza del provvedimento impugnato.
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (cfr., per tutte, Cass. 28 agosto 1996 n. 7905), il cui rapporto non è determinato dalla volontà delle parti, ma da precise disposizioni di legge, la denuncia dei lavori, alla quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell'art. 12, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e quella di modificazione del rischio, prevista dal successivo terzo comma, non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà, ma una dichiarazione di scienza (avente lo scopo di fornire all'I.N.A.I.L., gli elementi necessari per la determinazione del premio) che implica l'assunzione da parte del dichiarante di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e, salvo il potere di controllo dell'Istituto assicuratore, rende legittima l'imposizione contributiva ad essa rispondente;
le dichiarazioni del denunciante, ove siano il risultato di errore, possono essere rettificate dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denunzia nelle forme di cui all'art. 12 cit., con la prova dell'asserita discordanza e senza possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute (ex plurimis, Cass. 11-4-1990 n. 3058). Giova, altresì, aggiungere - come posto in luce dal Tribunale e condiviso anche dalla ricorrente - che il provvedimento di riclassificazione dalla voce 6231 alla voce 6240 adottato dall'INAIL, sulla base dell'istanza ad esso inoltrata dalla Phoenix nel gennaio 1989, con la decorrenza dall'1 luglio 1988 (e cioè dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe contenute nel D.M. 18 giugno 1988) non poteva fare applicazione del suddetto D.M. del 1988, anche per il periodo precedente, rispetto al quale trovava applicazione il D.M. 10.12.1971, all'epoca vigente.
La retroattività del D.M. del 1988 doveva essere, infatti, esclusa - anche questo il Tribunale ha posto in luce - in base ai principi generali e al suo contenuto.
Si può soggiungere che esiste nel nostro ordinamento un principio generale di irretroattività, anche se non di rango costituzionale (art. 11 preleggi) salvo che in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), in forza del quale la eventuale;
retroattività di una legge deve risultare da una espressa dichiarazione del legislatore, o comunque da una formulazione non equivoca, o altrimenti - e in caso di dubbio - resta fermo che essa "non dispone che per l'avvenire" e "non ha effetto retroattivo". Tale principio vale anche per le fonti normative, fra le quali rientra il decreto ministeriale di cui si discute.
Vero è, dunque, che gli artt. 13 e 14 di tale D.M. stabiliscono che il provvedimento di rettifica "ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione e tassazione", vi proceda, l'I.N.A.I.L., d'ufficio o su istanza del datore di lavoro: ma queste disposizioni sono applicabili dall'entrata in vigore del D.M. del 1988 in poi, e non invece con riguardo a fattispecie a quella data già verificatesi, non trattandosi di disposizioni retroattive, tali definendosi appunto quelle che riconnettono conseguenze ed effetti giuridici a fattispecie realizzatesi antecedentemente alla loro entrata in vigore.
Orbene, per quanto riguarda più direttamente la fattispecie in esame, la quale si collega alla denuncia di esercizio in data 14 febbraio 1975, contenente le indicazioni che condussero all'applicazione della voce di tariffa n. 6321, il Tribunale ha correttamente ritenuto di fare riferimento ratione temporis al D.M. 10 dicembre 1971, il cui art. 13 dispone, al suo primo comma, per quanto qui interessa, che tanto in sede di prima applicazione, come in sede di successive modifiche, il datore di lavoro può chiedere la rettifica della classificazione operata dall'Istituto, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.
"Anche dopo trascorsi i novanta giorni" - soggiunge il secondo comma del medesimo articolo - "il datore di lavoro può chiedere in qualsiasi momento la rettifica;
in tale ipotesi, però, la variazione, in caso di accoglimento, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata spedita l'istanza". Da tale disciplina, dunque, comprensiva anche della fattispecie in esame, il Giudice a quo ha coerentemente ricavato che, nel caso di richiesta, da parte del datore di lavoro, di rettifica della classificazione successivamente al decorso di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento originario, il relativo provvedimento - ove beninteso l'istanza sia accolta - produce effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di proposizione della istanza stessa, sia se la rettifica trovi giustificazione in una variazione di fatto dell'attività aziendale sia in una errata classificazione iniziale;
conclusione, questa, alla quale deve pervenirsi considerando, in mancanza di ulteriori specificazioni della norma, che il termine di novanta giorni risulterebbe del tutto inutile qualora il relativo decorso non comportasse, a carico della parte acquiescente, preclusione alcuna circa la possibilità di far valere ab origine il proprio diritto all'esatto inquadramento. Va tuttavia puntualizzato, in relazione alla pretesa applicazione alla fattispecie del disposto di cui all'art. 2033 c.c., che la determinazione dei premi dell'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è demandata, dall'art. 40 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, a tariffa completa di modalità di applicazione approvata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera dell'INAIL. La violazione del D.M. approvativo della tariffa e delle modalità di applicazione, si risolve in una violazione dell'art. 40 cit., censurabile da questa Corte (ex plurimis, Cass. 20 gennaio 1996 n. 448), con la conseguenza che il carattere esaustivo della sua disciplina anche in relazione a fattispecie, come quella in oggetto, esclude l'applicabilità dell'invocato disposto di cui all'art. 2033 c.c. Nè, d'altra parte, la disciplina regolamentare può ritenersi derogata dalla circolare INAIL n. 32 del 25 maggio 1983, la quale, al contrario aveva previsto l'efficacia ex tunc della riclassificazione se dipesa da errore dell'Istituto, essendo la circolare - come opportunamente si osserva nella impugnata decisione - un atto avente efficacia meramente interna, e perciò inidoneo ad introdurre modifiche o deroghe rispetto al sistema normativo vigente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le porti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003