Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1379
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Sentenza 29 gennaio 2003

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In conseguenza del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, l'eventuale retroattività di una legge o di altra fonte normativa di grado inferiore deve risultare da una espressa o quanto meno non equivoca dichiarazione del legislatore, dovendosi ritenere, in caso di incertezza, che la norma non disponga che per l'avvenire e non abbia quindi effetto retroattivo ( in applicazione di tale principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito, che aveva escluso l'applicabilità, al provvedimento di riclassificazione di una lavorazione adottato dall'INAIL, del D.M. 18 giugno 1988, che ammetteva la ripetibilità di quanto prestato in eccesso, ritenendo che al rapporto, per il principio di irretroattività, si dovesse applicare il D.M. 10.12.1971, vigente all'epoca della prima denuncia di esercizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1379
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1379
    Data del deposito : 29 gennaio 2003

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