CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2023, n. 23066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23066 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di UP IC, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 27-28 settembre 2022 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso depositando anche requisitoria scritta;
sentiti gli avvocati Gianluca Garritano e Angelo Pugliese, nell'interesse di IC Di UP, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale a IC Di UP quale organizzatore e promotore Penale Sent. Sez. 6 Num. 23066 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 05/05/2023 dell'associazione di ndrangheta facente capo a RA AT (capo 1) e di due condotte estorsive (capi 52 e 53) aggravate dall'art. 416-bis.1 cod. pen. per avere agito con modalità mafiose ed al fine di agevolare l'associazione di 'ndrangheta. 2. Avverso detta ordinanza IC Di UP ha proposto ricorso per cassazione, tramite i suoi difensori di fiducia, articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 125 cod. proc. pen. e agli artt. 416-bis e 629 cod. pen., per essersi limitato ad un inquadramento generale della contestata associazione di stampo mafioso e alla mera trascrizione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza motivare sulle questioni sollevate dalla difesa. 2.2. Con il secondo motivo rileva evidenti vizi di motivazione nei termini di carenza, illogicità e contraddittorietà, in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il capo 1), non avendo richiamato la condanna riportata dal ricorrente, nel cosiddetto processo AT IV, quale partecipe dell'associazione di cui all'art. 416-bis. cod. pen., per il quale ha scontato interrottamente il periodo di carcerazione dal 12 maggio 2010 al 15 maggio 2018, tanto che dal 2010 non risultano a carico del ricorrente le condotte indizianti contestate. Con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia il ricorso rileva che, eccetto NT, gli altri hanno iniziato il relativo percorso prima del maggio 2018 e che IM, nel riferire della presunta condotta indiziante di Di UP nel periodo di carcerazione, non ha ricevuto riscontri individualizzanti. 2.3. Con il terzo motivo censura il provvedimento impugnato per essere fondato soltanto: a) sulle dichiarazioni di NT, da ritenersi inattendibile in quanto gli altri collaboratori non lo conoscono e non lo menzionano come intraneo all'organizzazione criminale;
b) sulle intercettazioni i cui risultati non dimostrano né l'esistenza di un gruppo facente capo a lui, né soprattutto il suo ruolo. 2.4. Con il quarto motivo rileva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze aggravanti di cui all' art. 416-bis, commi 2 e 4, cod. pen. in quanto il Tribunale spiega in modo illogico il suo passaggio dalla qualità di mero partecipe dell'associazione mafiosa nel procedimento denominato AT IV (concluso con sentenza di primo grado del 9 maggio 2013) a quello di odierno promotore, senza tenere conto: a) della data delle condotte e della loro sovrapponibilità; b) del suo ininterrotto stato detentivo, c) delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che lo indicano come affiliato alla cosca Lanzino, e non come capo, e di quelle di ZA secondo cui a Cosenza non c'è una locale di 2 ndrangheta, tanto che Di UP aveva chiesto di aprirla con AT;
d) delle intercettazioni in cui D' SI OL rivendica il suo ruolo di capo (intercettazione del 13 luglio 2019) e risulta il ruolo subordinato del ricorrente (ambientali presso l'abitazione di AT). Con riferimento all'aggravante dell'associazione armata, inoltre, il provvedimento si limita alle sole dichiarazioni di NT, rimaste prive di riscontri. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza per i reati fine, di cui ai capi 52 e 53, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 56 e 629 cod. pen., fondati su argomenti di mero tipo deduttivo del contenuto delle intercettazioni, contrastanti, per ragioni temporali, con la data del commesso reato, avvenuto dopo la conversazione tra AT e il ricorrente, ritenuta rassicurativa del compimento dell'atto estorsivo, che risale al 12 gennaio 2019 e non, come scritto dal Tribunale, al 14 gennaio 2019, data del rinvenimento della bottiglia incendiaria da parte delle vittime. Inoltre, mancano elementi per ritenere che il termine tecnico utilizzato nelle intercettazioni da AT, fosse riferibile a IC Di UP. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico. Il ricorrente censura apoditticamente la motivazione del Tribunale come apparente in base alla mera tecnica redazionale che, al contrario, ha correttamente collocato i motivi di riesame nel più ampio contesto dell'associazione a delinquere di tipo mafioso contestata al Di UP, riportando testualmente il contenuto delle dichiarazioni rese dai diversi collaboratori di giustizia. Nè risulta che il ricorso si sia preoccupato di indicare quali siano le questioni difensive non esaminate. 3. Il secondo e il terzo motivo, valutabili congiuntamente in quanto riguardano l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al ruolo associativo contestato al ricorrente, sono manifestamente infondati. 3.1. Premesso che in materia cautelare questa Corte esercita un controllo di legittimità circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificarne le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e per accertare l'assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, l'ordinanza impugnata è priva dei vizi denunciati. 3 Il Tribunale, prima di esaminare la posizione del ricorrente e dei reati a lui contestati in via provvisoria, ha dedicato ampio spazio alla ricostruzione del contesto in cui questa si inserisce descrivendo, nella parte generale, l'esistenza di una confederazione di `ndrangheta, operante nel Comune di Cosenza e dintorni - acclarata da numerose sentenze irrevocabili -, con ciò intendendo l'unione di 7 gruppi `ndranghetisti, funzionalmente autonomi, ma organicamente legati, e tutti riconducibili al vertice rappresentato da RA AT, che si avvale dell'organizzatore e promotore IC Di UP, la cui forza di intimidazione deriva proprio dal vincolo associativo e dalla imposizione di condizioni di assoggettamento e di omertà, attraverso la commissione di una serie eterogenea ed indeterminata di delitti. 3.2. L'ordinanza impugnata, con un'analitica disamina del compendio indiziario, fondato in gran parte, per il solo capo 1), sulle dichiarazioni puntuali e reciprocamente riscontrate dei collaboratori di giustizia (RA LD, CO BR, UC EL, CI IM, EL RU e PE NT), descrive IC Di UP come capo dell'omonimo gruppo criminale federato, stretto collaboratore di RA AT, dedito alla commissione di diversi reati-fine ed in particolare alla sistematica gestione delle estorsioni, oltre che all'approvvigionamento, stoccaggio e spaccio di cocaina per l'intero gruppo Ruà-Lanzino. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di merito, dopo avere esposto le dichiarazioni dei singoli collaboratori di giustizia, che avevano conoscenza diretta dell'illecita attività perpetrata dal ricorrente e del suo ruolo in ragione del loro stesso antecedente spessore criminale, ne hanno verificato: a) l'affidabilità e la costanza dichiarativa, per come mantenuta nei ripetuti interrogatori, a partire dalla storia di ciascuno (si vedano le note dedicate a ogni collaboratore, da 6 a 11, nelle pagine da 17 a 21 dell'ordinanza in cui sono riportati: gruppo di appartenenza, percorso collaborativo, ragioni dello stesso, provvedimenti giudiziari che ne hanno confermato l'attendibilità, contenuto delle dichiarazioni rese); b) l'assenza di motivi di pregresso rancore nei confronti dell'indagato; c) la genesi della collaborazione e la mancanza di qualsiasi preventiva concertazione. Questo analitico quadro non è stato scalfito in alcun modo dalle generiche deduzioni difensive che, a fronte di un'associazione ndranghetistica protrattasi ininterrottamente dal 2012, si sono limitate a contestare che il percorso collaborativo di alcuni fosse precedente all'uscita di Di UP dal carcere (maggio 2018), e che mancassero per un solo episodio riferito da IM (il sostegno di Di UP alla sua affiliazione) riscontri individualizzanti. 4 Si tratta di elementi privi di rilievo alla luce del complesso dei contenuti dichiarativi convergenti sul ruolo apicale rivestito da IC Di UP e descritto da ciascun collaboratore in termini individualizzanti e puntuali, stante anche l'essere il ricorrente a capo di un autonomo clan che svolgeva una sistematica e fattiva attività per il perseguimento degli scopi dell'associazione ndranghetista in plurimi ambiti, principalmente droga ed estorsioni, incluso disporre le affiliazioni al gruppo (si veda in particolare l'interrogatorio di IM dell'8 marzo 2018 alla nota 8 del provvedimento in cui descrive come dal carcere, alla cella 27, il ricorrente si fosse attivato affinché egli ottenesse la terza dote di 'ndrangheta da IZ NG e l'interrogatorio di NT, del 2 settembre 2019, in cui risultava che Di UP si fosse profuso, sempre da detenuto, per il conferimento della quarta dote ad TO BO). La circostanza che NT non sia credibile perché non menzionato dagli altri collaboratori come intraneo all'organizzazione criminale è del tutto infondata alla luce del suo ruolo, come rapinatore e trafficante di droga per conto del clan Lanzino-AT, puntualmente descritto alla nota 10 a pag. 20. 3.3. Di UP censura il provvedimento per avere omesso di considerare il suo ininterrotto stato detentivo (dal 12 maggio 2010 al 15 maggio 2018), conseguente alla condanna nel cosiddetto processo AT IV, quale partecipe dell'associazione di cui all'art. 416-bis. cod. pen. E' lo stesso capo di provvisoria incolpazione a citare il menzionato processo, indicandone anche le sentenze, quale elemento costitutivo dell'associazione criminale ndranghetista e la condanna di Di UP, quale suo appartenente (pag. 8 nella nota 1). Inoltre, il Tribunale, a pag. 21, con argomenti puntuali e solo genericamente contrastati dal ricorso, ha spiegato quali fossero i gravi indizi in base ai quali ritenere che, nel corso della carcerazione «e comunque a partire dall'anno 2014», Di UP avesse posto in essere condotte dimostrative del suo ruolo, permanentemente e solidamente interno al sodalizio criminale, come risultante da quattro elementi: 1) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (CI IM e PE NT) rese negli anni 2018 e 2019 (dunque a distanza dì anni rispetto alla sentenza di condanna nel processo AT IV per l'associazione di cui all'art. 416-bis. cod. pen. contestata sino al novembre 2011) secondo cui aveva disposto, dallo stesso carcere, che venissero conferite le doti di ‘ndrangheta sia allo stesso CI IM (pag. 18 e nota 8) che ad TO BO (pag. 20); 2) le intercettazioni, supportate dai video e dai servizi di osservazione e pedinamento oltre che dagli spostamenti tramite GPS;
3) dalla commissione delle estorsioni nel gennaio 2019 (capi 52 e 53); 4) dall'assenza di elementi da cui desumere profili dissociativi. 5 4. Il quarto motivo, sull'insussistenza delle circostanze aggravanti di cui all' art. 416-bis, commi 2 e 4, cod. pen., è manifestamente infondato. 4.1. Il ricorso continua a confondere il ruolo di Di UP quale partecipe dell'associazione mafiosa nel procedimento denominato AT IV (concluso con sentenza di condanna di primo grado del 9 maggio 2013 e da anni divenuta irrevocabile) a quello di odierno promotore di un'associazione mafiosa. Si tratta di procedimenti non sovrapponibili sia per ragioni temporali (il reato associativo oggetto del presente procedimento, contestato al ricorrente «anche nel corso della carcerazione o, comunque, a partire dall'anno 2014» - pag. 21 dell'ordinanza -, mentre AT IV si ferma al novembre 2011); sia per il più ampio contesto territoriale in cui le condotte associative si sono sviluppate;
sia per la contestazione di un'associazione criminale di stampo confederato, composto da 7 articolazioni, dato oggettivo del tutto peculiare ed autonomo rispetto all'altro procedimento;
sia per la diversa condotta contestata a Di UP (mero partecipe nel processo AT IV e «capo, organizzatore e promotore dell'associazione» in quello odierno); sia per l'espletamento di attività investigative ulteriori e successive che hanno dimostrato l'acquisizione di un ruolo sempre più preponderante del ricorrente, anche mentre si trovava in stato detentivo. In ordine alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che dopo essere state messe in discussione vengono illogicamente recuperate dal ricorso per affermare il ruolo di mero partecipe di Di UP, non emerge alcuna esclusione della sua posizione apicale ma, al contrario, se ne osserva e richiama la progressiva evoluzione, proprio alla luce delle vere e proprie guerre di ricollocamento di ciascun gruppo nel contesto criminale locale. Grazie a queste, dalla originaria posizione di partecipe del clan Lanzino-AT, Di UP riesce a scalare la piramide associativa, verosimilmente anche a seguito della propria condizione carceraria, diventando il capo indiscusso dell'omonimo clan, strettamente legato alla posizione apicale rivestita da RA AT. Non assumono alcuna valenza per contrastare i gravi indizi circa il ruolo di IC Di UP né le intercettazioni richiamate nel ricorso riguardanti D'SI, che ha un proprio autonomo gruppo confederato;
né le generiche captazioni avvenute presso l'abitazione di AT di cui non sono indicate né la data né il contenuto. 4.2. Con riferimento all'aggravante dell'associazione armata costituisce principio pacificamente sostenuto da questa Corte che nelle organizzazioni di tipo mafioso quali Cosa nostra, `ndrangheta e camorra, la stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio non ignorabile, cosicché l'aggravante in questione, una volta accertata la disponibilità di armi, desunta nella specie da un vero e proprio arsenale da parte della confederazione contestata (si veda la nota numero 2 a 6 pagina 9), è configurabile in capo ad ogni singolo partecipe al sodalizio (tra le tante Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010) e, a maggior ragione, quando questi assume un ruolo apicale. 5. Il motivo di ricorso riguardante i reati-fine è inammissibile perché volto ad una lettura alternativa delle risultanze probatorie. Il Tribunale, nelle pagine 21-23, ha motivato in termini logici e coerenti la gravità indiziaria delle due tentate estorsioni in base al contenuto e alla sequenza di alcune conversazioni intercettate, per come supportate dai servizi di osservazione, dalle quali risulta che IC Di UP, nell'ambito di una specifica strategia estorsiva, aveva disposto il collocamento delle bottiglie incendiarie dinnanzi al cancello di due aziende, per determinarne i titolari a pagare una somma di denaro così evitando ritorsioni e danneggiamenti. La difesa censura l'argomento sostenendo che la telefonata nr. 206 RIT 1232/18, tra Di UP e l'esecutore materiale (AT), in cui il primo si informa se fossero state posizionate le bottiglie incendiarie («ma avete sbrigato là?») risalisse al 12 gennaio 2019, cioè a prima della data del commesso reato avvenuto il 13 gennaio 2019 (data del ritrovamento da parte delle vittime delle bottiglie incendiarie). Si tratta di un'evidente svista del ricorrente in quanto la trascrizione dell'intercettazione, allegata al ricorso in modo incompleto (manca la pagina iniziale), riporta alla nota n. 2958 i numeri di riferimento registrati dagli operanti e la data e l'ora della conversazione cioè 14 gennaio 2019, ore 15:44:17, come correttamente indicato dal provvedimento. Infine, è posta in modo generico, oltre che priva di qualsiasi efficacia destrutturante dei logici argomenti svolti dal Tribunale, la censura riguardante l'attribuzione dell'appellativo tecnico, usato da AT con ST PA, per indicare IC Di UP nella telefonata del 15 gennaio 2019, peraltro inammissibile perché non rappresentata in sede di riesame. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 maggio 2023 La Consigliera estensora Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso depositando anche requisitoria scritta;
sentiti gli avvocati Gianluca Garritano e Angelo Pugliese, nell'interesse di IC Di UP, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale a IC Di UP quale organizzatore e promotore Penale Sent. Sez. 6 Num. 23066 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 05/05/2023 dell'associazione di ndrangheta facente capo a RA AT (capo 1) e di due condotte estorsive (capi 52 e 53) aggravate dall'art. 416-bis.1 cod. pen. per avere agito con modalità mafiose ed al fine di agevolare l'associazione di 'ndrangheta. 2. Avverso detta ordinanza IC Di UP ha proposto ricorso per cassazione, tramite i suoi difensori di fiducia, articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 125 cod. proc. pen. e agli artt. 416-bis e 629 cod. pen., per essersi limitato ad un inquadramento generale della contestata associazione di stampo mafioso e alla mera trascrizione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza motivare sulle questioni sollevate dalla difesa. 2.2. Con il secondo motivo rileva evidenti vizi di motivazione nei termini di carenza, illogicità e contraddittorietà, in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il capo 1), non avendo richiamato la condanna riportata dal ricorrente, nel cosiddetto processo AT IV, quale partecipe dell'associazione di cui all'art. 416-bis. cod. pen., per il quale ha scontato interrottamente il periodo di carcerazione dal 12 maggio 2010 al 15 maggio 2018, tanto che dal 2010 non risultano a carico del ricorrente le condotte indizianti contestate. Con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia il ricorso rileva che, eccetto NT, gli altri hanno iniziato il relativo percorso prima del maggio 2018 e che IM, nel riferire della presunta condotta indiziante di Di UP nel periodo di carcerazione, non ha ricevuto riscontri individualizzanti. 2.3. Con il terzo motivo censura il provvedimento impugnato per essere fondato soltanto: a) sulle dichiarazioni di NT, da ritenersi inattendibile in quanto gli altri collaboratori non lo conoscono e non lo menzionano come intraneo all'organizzazione criminale;
b) sulle intercettazioni i cui risultati non dimostrano né l'esistenza di un gruppo facente capo a lui, né soprattutto il suo ruolo. 2.4. Con il quarto motivo rileva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze aggravanti di cui all' art. 416-bis, commi 2 e 4, cod. pen. in quanto il Tribunale spiega in modo illogico il suo passaggio dalla qualità di mero partecipe dell'associazione mafiosa nel procedimento denominato AT IV (concluso con sentenza di primo grado del 9 maggio 2013) a quello di odierno promotore, senza tenere conto: a) della data delle condotte e della loro sovrapponibilità; b) del suo ininterrotto stato detentivo, c) delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che lo indicano come affiliato alla cosca Lanzino, e non come capo, e di quelle di ZA secondo cui a Cosenza non c'è una locale di 2 ndrangheta, tanto che Di UP aveva chiesto di aprirla con AT;
d) delle intercettazioni in cui D' SI OL rivendica il suo ruolo di capo (intercettazione del 13 luglio 2019) e risulta il ruolo subordinato del ricorrente (ambientali presso l'abitazione di AT). Con riferimento all'aggravante dell'associazione armata, inoltre, il provvedimento si limita alle sole dichiarazioni di NT, rimaste prive di riscontri. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza per i reati fine, di cui ai capi 52 e 53, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 56 e 629 cod. pen., fondati su argomenti di mero tipo deduttivo del contenuto delle intercettazioni, contrastanti, per ragioni temporali, con la data del commesso reato, avvenuto dopo la conversazione tra AT e il ricorrente, ritenuta rassicurativa del compimento dell'atto estorsivo, che risale al 12 gennaio 2019 e non, come scritto dal Tribunale, al 14 gennaio 2019, data del rinvenimento della bottiglia incendiaria da parte delle vittime. Inoltre, mancano elementi per ritenere che il termine tecnico utilizzato nelle intercettazioni da AT, fosse riferibile a IC Di UP. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico. Il ricorrente censura apoditticamente la motivazione del Tribunale come apparente in base alla mera tecnica redazionale che, al contrario, ha correttamente collocato i motivi di riesame nel più ampio contesto dell'associazione a delinquere di tipo mafioso contestata al Di UP, riportando testualmente il contenuto delle dichiarazioni rese dai diversi collaboratori di giustizia. Nè risulta che il ricorso si sia preoccupato di indicare quali siano le questioni difensive non esaminate. 3. Il secondo e il terzo motivo, valutabili congiuntamente in quanto riguardano l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al ruolo associativo contestato al ricorrente, sono manifestamente infondati. 3.1. Premesso che in materia cautelare questa Corte esercita un controllo di legittimità circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificarne le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e per accertare l'assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, l'ordinanza impugnata è priva dei vizi denunciati. 3 Il Tribunale, prima di esaminare la posizione del ricorrente e dei reati a lui contestati in via provvisoria, ha dedicato ampio spazio alla ricostruzione del contesto in cui questa si inserisce descrivendo, nella parte generale, l'esistenza di una confederazione di `ndrangheta, operante nel Comune di Cosenza e dintorni - acclarata da numerose sentenze irrevocabili -, con ciò intendendo l'unione di 7 gruppi `ndranghetisti, funzionalmente autonomi, ma organicamente legati, e tutti riconducibili al vertice rappresentato da RA AT, che si avvale dell'organizzatore e promotore IC Di UP, la cui forza di intimidazione deriva proprio dal vincolo associativo e dalla imposizione di condizioni di assoggettamento e di omertà, attraverso la commissione di una serie eterogenea ed indeterminata di delitti. 3.2. L'ordinanza impugnata, con un'analitica disamina del compendio indiziario, fondato in gran parte, per il solo capo 1), sulle dichiarazioni puntuali e reciprocamente riscontrate dei collaboratori di giustizia (RA LD, CO BR, UC EL, CI IM, EL RU e PE NT), descrive IC Di UP come capo dell'omonimo gruppo criminale federato, stretto collaboratore di RA AT, dedito alla commissione di diversi reati-fine ed in particolare alla sistematica gestione delle estorsioni, oltre che all'approvvigionamento, stoccaggio e spaccio di cocaina per l'intero gruppo Ruà-Lanzino. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di merito, dopo avere esposto le dichiarazioni dei singoli collaboratori di giustizia, che avevano conoscenza diretta dell'illecita attività perpetrata dal ricorrente e del suo ruolo in ragione del loro stesso antecedente spessore criminale, ne hanno verificato: a) l'affidabilità e la costanza dichiarativa, per come mantenuta nei ripetuti interrogatori, a partire dalla storia di ciascuno (si vedano le note dedicate a ogni collaboratore, da 6 a 11, nelle pagine da 17 a 21 dell'ordinanza in cui sono riportati: gruppo di appartenenza, percorso collaborativo, ragioni dello stesso, provvedimenti giudiziari che ne hanno confermato l'attendibilità, contenuto delle dichiarazioni rese); b) l'assenza di motivi di pregresso rancore nei confronti dell'indagato; c) la genesi della collaborazione e la mancanza di qualsiasi preventiva concertazione. Questo analitico quadro non è stato scalfito in alcun modo dalle generiche deduzioni difensive che, a fronte di un'associazione ndranghetistica protrattasi ininterrottamente dal 2012, si sono limitate a contestare che il percorso collaborativo di alcuni fosse precedente all'uscita di Di UP dal carcere (maggio 2018), e che mancassero per un solo episodio riferito da IM (il sostegno di Di UP alla sua affiliazione) riscontri individualizzanti. 4 Si tratta di elementi privi di rilievo alla luce del complesso dei contenuti dichiarativi convergenti sul ruolo apicale rivestito da IC Di UP e descritto da ciascun collaboratore in termini individualizzanti e puntuali, stante anche l'essere il ricorrente a capo di un autonomo clan che svolgeva una sistematica e fattiva attività per il perseguimento degli scopi dell'associazione ndranghetista in plurimi ambiti, principalmente droga ed estorsioni, incluso disporre le affiliazioni al gruppo (si veda in particolare l'interrogatorio di IM dell'8 marzo 2018 alla nota 8 del provvedimento in cui descrive come dal carcere, alla cella 27, il ricorrente si fosse attivato affinché egli ottenesse la terza dote di 'ndrangheta da IZ NG e l'interrogatorio di NT, del 2 settembre 2019, in cui risultava che Di UP si fosse profuso, sempre da detenuto, per il conferimento della quarta dote ad TO BO). La circostanza che NT non sia credibile perché non menzionato dagli altri collaboratori come intraneo all'organizzazione criminale è del tutto infondata alla luce del suo ruolo, come rapinatore e trafficante di droga per conto del clan Lanzino-AT, puntualmente descritto alla nota 10 a pag. 20. 3.3. Di UP censura il provvedimento per avere omesso di considerare il suo ininterrotto stato detentivo (dal 12 maggio 2010 al 15 maggio 2018), conseguente alla condanna nel cosiddetto processo AT IV, quale partecipe dell'associazione di cui all'art. 416-bis. cod. pen. E' lo stesso capo di provvisoria incolpazione a citare il menzionato processo, indicandone anche le sentenze, quale elemento costitutivo dell'associazione criminale ndranghetista e la condanna di Di UP, quale suo appartenente (pag. 8 nella nota 1). Inoltre, il Tribunale, a pag. 21, con argomenti puntuali e solo genericamente contrastati dal ricorso, ha spiegato quali fossero i gravi indizi in base ai quali ritenere che, nel corso della carcerazione «e comunque a partire dall'anno 2014», Di UP avesse posto in essere condotte dimostrative del suo ruolo, permanentemente e solidamente interno al sodalizio criminale, come risultante da quattro elementi: 1) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (CI IM e PE NT) rese negli anni 2018 e 2019 (dunque a distanza dì anni rispetto alla sentenza di condanna nel processo AT IV per l'associazione di cui all'art. 416-bis. cod. pen. contestata sino al novembre 2011) secondo cui aveva disposto, dallo stesso carcere, che venissero conferite le doti di ‘ndrangheta sia allo stesso CI IM (pag. 18 e nota 8) che ad TO BO (pag. 20); 2) le intercettazioni, supportate dai video e dai servizi di osservazione e pedinamento oltre che dagli spostamenti tramite GPS;
3) dalla commissione delle estorsioni nel gennaio 2019 (capi 52 e 53); 4) dall'assenza di elementi da cui desumere profili dissociativi. 5 4. Il quarto motivo, sull'insussistenza delle circostanze aggravanti di cui all' art. 416-bis, commi 2 e 4, cod. pen., è manifestamente infondato. 4.1. Il ricorso continua a confondere il ruolo di Di UP quale partecipe dell'associazione mafiosa nel procedimento denominato AT IV (concluso con sentenza di condanna di primo grado del 9 maggio 2013 e da anni divenuta irrevocabile) a quello di odierno promotore di un'associazione mafiosa. Si tratta di procedimenti non sovrapponibili sia per ragioni temporali (il reato associativo oggetto del presente procedimento, contestato al ricorrente «anche nel corso della carcerazione o, comunque, a partire dall'anno 2014» - pag. 21 dell'ordinanza -, mentre AT IV si ferma al novembre 2011); sia per il più ampio contesto territoriale in cui le condotte associative si sono sviluppate;
sia per la contestazione di un'associazione criminale di stampo confederato, composto da 7 articolazioni, dato oggettivo del tutto peculiare ed autonomo rispetto all'altro procedimento;
sia per la diversa condotta contestata a Di UP (mero partecipe nel processo AT IV e «capo, organizzatore e promotore dell'associazione» in quello odierno); sia per l'espletamento di attività investigative ulteriori e successive che hanno dimostrato l'acquisizione di un ruolo sempre più preponderante del ricorrente, anche mentre si trovava in stato detentivo. In ordine alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che dopo essere state messe in discussione vengono illogicamente recuperate dal ricorso per affermare il ruolo di mero partecipe di Di UP, non emerge alcuna esclusione della sua posizione apicale ma, al contrario, se ne osserva e richiama la progressiva evoluzione, proprio alla luce delle vere e proprie guerre di ricollocamento di ciascun gruppo nel contesto criminale locale. Grazie a queste, dalla originaria posizione di partecipe del clan Lanzino-AT, Di UP riesce a scalare la piramide associativa, verosimilmente anche a seguito della propria condizione carceraria, diventando il capo indiscusso dell'omonimo clan, strettamente legato alla posizione apicale rivestita da RA AT. Non assumono alcuna valenza per contrastare i gravi indizi circa il ruolo di IC Di UP né le intercettazioni richiamate nel ricorso riguardanti D'SI, che ha un proprio autonomo gruppo confederato;
né le generiche captazioni avvenute presso l'abitazione di AT di cui non sono indicate né la data né il contenuto. 4.2. Con riferimento all'aggravante dell'associazione armata costituisce principio pacificamente sostenuto da questa Corte che nelle organizzazioni di tipo mafioso quali Cosa nostra, `ndrangheta e camorra, la stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio non ignorabile, cosicché l'aggravante in questione, una volta accertata la disponibilità di armi, desunta nella specie da un vero e proprio arsenale da parte della confederazione contestata (si veda la nota numero 2 a 6 pagina 9), è configurabile in capo ad ogni singolo partecipe al sodalizio (tra le tante Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010) e, a maggior ragione, quando questi assume un ruolo apicale. 5. Il motivo di ricorso riguardante i reati-fine è inammissibile perché volto ad una lettura alternativa delle risultanze probatorie. Il Tribunale, nelle pagine 21-23, ha motivato in termini logici e coerenti la gravità indiziaria delle due tentate estorsioni in base al contenuto e alla sequenza di alcune conversazioni intercettate, per come supportate dai servizi di osservazione, dalle quali risulta che IC Di UP, nell'ambito di una specifica strategia estorsiva, aveva disposto il collocamento delle bottiglie incendiarie dinnanzi al cancello di due aziende, per determinarne i titolari a pagare una somma di denaro così evitando ritorsioni e danneggiamenti. La difesa censura l'argomento sostenendo che la telefonata nr. 206 RIT 1232/18, tra Di UP e l'esecutore materiale (AT), in cui il primo si informa se fossero state posizionate le bottiglie incendiarie («ma avete sbrigato là?») risalisse al 12 gennaio 2019, cioè a prima della data del commesso reato avvenuto il 13 gennaio 2019 (data del ritrovamento da parte delle vittime delle bottiglie incendiarie). Si tratta di un'evidente svista del ricorrente in quanto la trascrizione dell'intercettazione, allegata al ricorso in modo incompleto (manca la pagina iniziale), riporta alla nota n. 2958 i numeri di riferimento registrati dagli operanti e la data e l'ora della conversazione cioè 14 gennaio 2019, ore 15:44:17, come correttamente indicato dal provvedimento. Infine, è posta in modo generico, oltre che priva di qualsiasi efficacia destrutturante dei logici argomenti svolti dal Tribunale, la censura riguardante l'attribuzione dell'appellativo tecnico, usato da AT con ST PA, per indicare IC Di UP nella telefonata del 15 gennaio 2019, peraltro inammissibile perché non rappresentata in sede di riesame. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 maggio 2023 La Consigliera estensora Il Presidente