Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/2001, n. 4778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4778 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A 04778/01 ITALIANA REPUBBLICA NOME DEL POPOLO ITALIAN IN 1 CASSAZIONE LA CORTE SUPI SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.17335/98 Dott. Trezza Vincenzo Presidente Dott. Mazzarella Giovanni Consigliere Dott. Maiorano Francesco Antonio Consigliere Cron. 10135 Dott. Vidiri Guido Consigliere Rep. Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore Ud. 29/01/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da MO AN, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Pietro Santoro, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Angelo Berardi n. 26, presso lo studio dell'avv. Vittorio De Cicco. ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore Intimato 471 avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 593 del 3/6/1998 R.G. 403/1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 29/1/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15/6/94, DO AN conveniva il Ministero dell'Interno innanzi al Pretore di Potenza per sentire dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità. Il Pretore di Potenza rigettava la domanda. Il Tribunale, in sede di appello, confermava la sentenza pretorile. Osservava il Tribunale che non risultavano dimostrati né il requisito reddituale, né quello della incollocazione al lavoro. Avverso tale pronuncia DO AN propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso DO AN denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge 482//1968, nonché dell'art. 421 cpc. La ricorrente lamenta, fra l'altro, che il giudice del gravame, una volta rilevata la inefficacia probatoria della autocertificazione prodotta, non ha poi provveduto, ai sensi dell'art 421 cpc, comma 1°, a segnalare tale "irregolarità", assegnando alla parte un termine al fine di consentirle di sanare la rilevata carenza probatoria. La doglianza, con la quale la ricorrente non censura la statuizione del giudice del merito circa la inefficacia probatoria della autocertificazione, bensì il mancato esercizio da parte del giudice del potere dovere di cui al 1° comma dell'art. 421 cpc, non merita accoglimento. А L'art. 421 cpc, al 1° comma, dispone: "il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate, assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti". Tale norma si riferisce a quelle verifiche che attengono alla regolarità della costituzione delle parti, e non può essere interpretata nel senso, attribuitole dal 3 ricorrente, di sancire il potere - dovere del giudice di indicare alla parte le carenze probatorie riscontrate e di concederle un termine per provvedere a dedurre, integrare o articolare la prova (Cass 3510/91). Una tale interpretazione si porrebbe peraltro in contrasto con il principio dell'onere probatorio e altresì con le disposizioni di cui all'art. 414 cpc, il quale pone a carico della parte ricorrente l'onere (da intendersi a pena di decadenza) di indicare nel ricorso introduttivo i mezzi di prova di cui intende avvalersi. Né d'altra parte sarebbe invocabile l'esercizio dei poteri d'ufficio di cui al 2° comma dell'art. 421 cpc. (laddove dispone che il giudice "può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile....."), non essendo comunque consentito al giudice di sostituirsi alla parte per ovviare al mancato adempimento degli oneri sulla stessa gravanti, ovvero di porre rimedio alle decadenze già intervenute (Cass 3614/98; Cass 9596/97). Il rigetto della censura in esame, per effetto del quale resta ferma la statuizione del giudice del gravame circa la insussistenza del requisito reddituale, in quanto non provato, rende superfluo l'esame della ulteriore doglianza, con la quale il ricorrente lamenta che il giudice del gravame ha negato la sussistenza del requisito della incollocazione, erroneamente ritenendo necessaria a tal fine prova della iscrizione, o della richiesta di iscrizione, nelle liste del collocamento obbligatorio, nonostante l'intervenuto superamento del 55° anno di età. Nessuna pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art 152 disp. att. cpc РОМ Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 29/1/2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaele Di Lella Vincenzo Trezza Туркийпот Vincenzo Tresse IL CANCELLIERE CancellDepositato in GBR 201 oggi, IL CANCELLERÉ 5