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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
HI VA AR, Presidente
PREVOSTO ALDO, Relatore
BU LO, IC
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2023 depositato il 18/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Imperia - Via Garessio 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05280202300001211000 IRAP
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Imperia - Via Garessio 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220100011803703000/2010 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220110000567460000/2011 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Ricorre a codesta Commissione Tributaria Provinciale di Imperia adita, contrariis reiectis, affinché, previa concessione della sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, stante la presenza del periculum in mora e del fumus boni juris così come indicato in premessa, Voglia, accertare in via preliminare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti oggetto di impugnazione, in subordine, accertare la mancata allegazione delle cartelle esattoriali al preavviso di fermo amministrativo e, per gli effetti, dichiarare intervenuta prescrizione di tutto il carico tributario oggetto di impugnazione e la nullità assoluta ed insanabile del preavviso di fermo amministrativo n. 05280202300001211000; Con vittoria delle competenze legali. Si chiede la distrazione delle spese legali in favore del difensore antistatario
Resistente/Appellato: CHIEDE all'Ill.mo Sig. IC accertato come legittimo l'operato di Agenzia delle entrate-Riscossione perché conforme alle norme di legge, dichiarate infondate le eccezioni di controparte in merito alle presunte violazioni dell'attività dell'agente della riscossione, che il ricorso sia respinto con vittoria di spese e che venga rigettata la richiesta di sospensiva spiegata dal ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 11.12.2023 Sig. Ricorrente_1, nato a [...] il giorno Data_nascita_1 e residente in [...]– Indirizzo_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), chiedeva l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 05280202300001211000 dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione – Agente per la Riscossione per la Provincia di Imperia, precisando le seguenti le seguenti conclusioni ”Ricorre a codesta Commissione Tributaria Provinciale di Imperia adita, contrariis reiectis, affinché, previa concessione della sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, stante la presenza del periculum in mora e del fumus boni juris così come indicato in premessa, Voglia, accertare in via preliminare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti oggetto di impugnazione, in subordine, accertare la mancata allegazione delle cartelle esattoriali al preavviso di fermo amministrativo e, per gli effetti, dichiarare intervenuta prescrizione di tutto il carico tributario oggetto di impugnazione e la nullità assoluta ed insanabile del preavviso di fermo amministrativo n. 05280202300001211000; Con vittoria delle competenze legali. Si chiede la distrazione delle spese legali in favore del difensore antistatario.”
In sede di controdeduzioni l'Ufficio precisava le seguenti conclusioni: “CHIEDE all'Ill.mo Sig. IC accertato come legittimo l'operato di Agenzia delle entrate-Riscossione perché conforme alle norme di legge, dichiarate infondate le eccezioni di controparte in merito alle presunte violazioni dell'attività dell'agente della riscossione, che il ricorso sia respinto con vittoria di spese e che venga rigettata la richiesta di sospensiva spiegata dal ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria in data 26.11.2025 il ricorrente comunicava che “ 1)con ordinanza datata 21 novembre, la S.
V. Ill.ma concedeva termine al sottoscritto fino al prossimo 31 dicembre per il deposito della documentazione richiesta, rinviando per la discussione all'udienza del 26-01-26; 2) a tale riguardo, pertanto, si deposita la documentazione riguardante l'istanza di rateizzazione;
Tanto premesso, il Sig. Ricorrente_1 , ut supra rappresentato, RINUNCIA alla procedura di cui all'oggetto.”
Con memoria in data 21.01.2026 l'Ufficio precisava: “Questa Direzione Provinciale di Imperia dell'Agenzia delle Entrate dichiara di accettare la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente rilevata agli atti di causa.”
All'udienza del 26/01/2026 era presente unicamente il rappresentante dell'Ufficio ed il Presidente visti gli atti “dichiara chiusa la discussione e il collegio si ritira in Camera di Consiglio”.
Alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Imperia, vista la rinuncia alla procedura del ricorrente e la conseguente accettazione da parte dell'AdeR di Imperia, non resta pertanto che prendere atto di quanto sopra e provvedere di conseguenza, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Imperia dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Imperia,lì 26/01/2026
Il relatore Il Presidente
DO PREVOSTO AN IA HI
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
HI VA AR, Presidente
PREVOSTO ALDO, Relatore
BU LO, IC
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2023 depositato il 18/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Imperia - Via Garessio 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05280202300001211000 IRAP
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Imperia - Via Garessio 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220100011803703000/2010 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220110000567460000/2011 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Ricorre a codesta Commissione Tributaria Provinciale di Imperia adita, contrariis reiectis, affinché, previa concessione della sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, stante la presenza del periculum in mora e del fumus boni juris così come indicato in premessa, Voglia, accertare in via preliminare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti oggetto di impugnazione, in subordine, accertare la mancata allegazione delle cartelle esattoriali al preavviso di fermo amministrativo e, per gli effetti, dichiarare intervenuta prescrizione di tutto il carico tributario oggetto di impugnazione e la nullità assoluta ed insanabile del preavviso di fermo amministrativo n. 05280202300001211000; Con vittoria delle competenze legali. Si chiede la distrazione delle spese legali in favore del difensore antistatario
Resistente/Appellato: CHIEDE all'Ill.mo Sig. IC accertato come legittimo l'operato di Agenzia delle entrate-Riscossione perché conforme alle norme di legge, dichiarate infondate le eccezioni di controparte in merito alle presunte violazioni dell'attività dell'agente della riscossione, che il ricorso sia respinto con vittoria di spese e che venga rigettata la richiesta di sospensiva spiegata dal ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 11.12.2023 Sig. Ricorrente_1, nato a [...] il giorno Data_nascita_1 e residente in [...]– Indirizzo_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), chiedeva l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 05280202300001211000 dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione – Agente per la Riscossione per la Provincia di Imperia, precisando le seguenti le seguenti conclusioni ”Ricorre a codesta Commissione Tributaria Provinciale di Imperia adita, contrariis reiectis, affinché, previa concessione della sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, stante la presenza del periculum in mora e del fumus boni juris così come indicato in premessa, Voglia, accertare in via preliminare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti oggetto di impugnazione, in subordine, accertare la mancata allegazione delle cartelle esattoriali al preavviso di fermo amministrativo e, per gli effetti, dichiarare intervenuta prescrizione di tutto il carico tributario oggetto di impugnazione e la nullità assoluta ed insanabile del preavviso di fermo amministrativo n. 05280202300001211000; Con vittoria delle competenze legali. Si chiede la distrazione delle spese legali in favore del difensore antistatario.”
In sede di controdeduzioni l'Ufficio precisava le seguenti conclusioni: “CHIEDE all'Ill.mo Sig. IC accertato come legittimo l'operato di Agenzia delle entrate-Riscossione perché conforme alle norme di legge, dichiarate infondate le eccezioni di controparte in merito alle presunte violazioni dell'attività dell'agente della riscossione, che il ricorso sia respinto con vittoria di spese e che venga rigettata la richiesta di sospensiva spiegata dal ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria in data 26.11.2025 il ricorrente comunicava che “ 1)con ordinanza datata 21 novembre, la S.
V. Ill.ma concedeva termine al sottoscritto fino al prossimo 31 dicembre per il deposito della documentazione richiesta, rinviando per la discussione all'udienza del 26-01-26; 2) a tale riguardo, pertanto, si deposita la documentazione riguardante l'istanza di rateizzazione;
Tanto premesso, il Sig. Ricorrente_1 , ut supra rappresentato, RINUNCIA alla procedura di cui all'oggetto.”
Con memoria in data 21.01.2026 l'Ufficio precisava: “Questa Direzione Provinciale di Imperia dell'Agenzia delle Entrate dichiara di accettare la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente rilevata agli atti di causa.”
All'udienza del 26/01/2026 era presente unicamente il rappresentante dell'Ufficio ed il Presidente visti gli atti “dichiara chiusa la discussione e il collegio si ritira in Camera di Consiglio”.
Alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Imperia, vista la rinuncia alla procedura del ricorrente e la conseguente accettazione da parte dell'AdeR di Imperia, non resta pertanto che prendere atto di quanto sopra e provvedere di conseguenza, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Imperia dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Imperia,lì 26/01/2026
Il relatore Il Presidente
DO PREVOSTO AN IA HI