Sentenza 5 aprile 2016
Massime • 1
I reati di corruzione e di truffa aggravata commessi da pubblico ufficiale, pur avendo in comune la qualità del soggetto passivo e l'abuso da parte di questi della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nella corruzione colui che dà o promette non è vittima di un errore ed agisce su di un piano di parità con il pubblico ufficiale nel concludere un negozio giuridico illecito in danno della P.A., laddove, invece, nella truffa il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva qualificato come corruttiva la condotta dell'imputato che aveva accettato denaro per concorrere ad affidare un nascituro a terzi, facendo ricoverare la donna in una clinica convenzionata con la presenza della coppia destinataria del neonato).
Commentario • 1
- 1. È truffa aggravata se il pubblico ufficiale induce altri a dare retribuzioni non dovuteFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 aprile 2020
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, sentenza 13 marzo 2019, n. 44596, Di Stefano Presidente- Silvestri Relatore- Aniello P.M. (Conf.) Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha qualificato come delitto di truffa aggravata la condotta di un impiegato comunale addetto alle sepolture e alle riesumazioni, il quale, abusando delle proprie qualità e dei poteri, ha indotto a dare ed ha ricevuto da più persone retribuzioni non dovute, omettendo di informare i cittadini della gratuità del servizio di esumazione. In primo luogo, la Suprema Corte esclude che la suddetta condotta sia sussumibile nel delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 c.p. Quest'ultimo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2016, n. 19002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19002 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2016 |
Testo completo
19 0 02/ 1 6 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 05/04/2016 Composta da: Sent. n. sez. 622/2016 VINCENZO ROTUNDO - Presidente - REGISTRO GENERALE DOMENICO CARCANO N.2999/2016 EA TRONCI - Rel. Consigliere - ANGELO COSTANZO ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN EA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 02/04/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udit i difensor-Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n.2571/2015 emessa il 2/4/2015, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a AN ZZ ex artt. 110, 319, 321 cod. pen. (capo B) e ex artt. 110 cod. pen. e 71, commi 1, 4 e 5, legge 4 maggio 1983 n. 184 (capo C), per in violazione dei suoi doveri di ufficioavere - - accettato, quale medico ginecologo in servizio presso clinica convenzionata, denaro per concorrere a affidare un nascituro in via definitiva a terzi. ZZ fece ricoverare nella clinica una gestante (LE CI) intenzionata, come pure il padre naturale (DI CI), a cedere in cambio di denaro il nascituro a una coppia (EL DA e EL NO) che intendeva allevarlo come figlio. ZZ ricevette dalla coppia 25000 euro per agevolare l'operazione e accettò ulteriori 5000 euro per procurare una certificazione che avrebbe dovuto attestare la maternità naturale della NO, anche se poi redasse una veridica certificazione attestante la maternità della CI. Dopo il parto, la madre consegnò il neonato alla coppia che riuscì per un breve periodo a tenerlo.
2. Nel ricorso presentato personalmente, AN ZZ chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale, in relazione: a) all'art. 319 cod. pen., per avere ravvisato il reato di corruzione trascurando che l'imputato non era in grado di mantenere la promessa, fatta alla partoriente, di far dare il bambino in adozione, mentre avrebbe dovuto qualificare la condotta come truffa, non perseguibile per mancanza di querela;
b) all'art. 71 legge n. 184 del 1983, per la mancanza dei presupposti per la definitività dell'affido alla coppia da favorire sia per la impossibilità di avviare la pertinente procedura amministrativa sia perché al neonato era già stato attribuito il cognome della madre naturale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Reiterando l'argomento difensivo addotto nel giudizio di appello, il ricorrente assume che, poiché in realtà fece regolarmente sottoscrivere una veridica dichiarazione di maternità alla madre naturale, egli non realizzò un atto 2 contrario ai suoi doveri di ufficio. Ma la Corte di appello ha evidenziato che dalle risultanze istruttorie emerge che ZZ fece ricoverare in clinica la gestante "proponendole inizialmente di presentarsi con falsi documenti". In altri termini - secondo la ricostruzione della Corte (pagg. 11 e 13) - la condotta prospettata da ZZ alla gestante era articolata in due momenti: il ricovero della donna affinché partorisse nella clinica convenzionata con la compresenza della coppia destinataria del neonato (che in effetti le fu consegnato) e la successiva redazione di una falsa dichiarazione di maternità (condotta non realizzata ma in relazione alla quale l'imputato aveva concordato una distinta e ulteriore corresponsione di denaro). Inoltre la Corte di appello ha rimarcato che la funzione di ZZ ha "agevolato se non da sola reso possibile la consumazione del reato".
2. I reati di corruzione e di truffa aggravata, pur avendo come elemento comune l'abuso della pubblica funzione da parte del pubblico ufficiale al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano perché nella corruzione chi dà o promette non è vittima di un errore e agisce su di un piano di parità con il pubblico ufficiale nel concludere un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione, invece nella truffa il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto carpendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri, ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia. Ne deriva che commette corruzione e non truffa il pubblico ufficiale che, per un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve denaro consegnatagli spontaneamente e non in conseguenza di artifici e raggiri (Cass. pen. Sez. 6, n. 6357 del 02/02/1988, Rv. 178464; Sez. 6, n. 1375 del 11/11/1970, dep. 1971, Rv. 117449). Nel caso in esame, la Corte di appello ha correttamente qualificato la condotta come corruzione e non truffa, osservando che il denaro fu dato per il compimento di un atto (contrario ai doveri d'ufficio) rientrante fra quelli che ZZ aveva la "concreta possibilità di compiere" e fu corrisposto consapevolmente "non per effetto di un consapevolmente errore indotto da raggiro".
3. Non emerge che ZZ nutrisse la riserva mentale di non attuare quanto convenuto (pagg.14-15). Né per configurare il delitto di corruzione propria è necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per il quale il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio) ha ricevuto denaro o altre indebite utilità: basta che dal suo comportamento emerga una attività diretta in concreto a vanificare la funzione demandatagli, perché già così viola il dovere di perseguire esclusivamente l'interesse pubblico (Sez. 6, n. 3 34417 del 15/05/2008, Rv. 241081; Sez. 6, n. 20046 del 16/01/2008, Rv. 241184). L'attività illecita può anche specificarsi in una pluralità di atti non preventivamente fissati, ma funzionali allo scopo perseguito (Sez. F, n. 32779 del 13/08/2012, Rv. 253487) e per integrare il sinallagma illecito basta la mera disponibilità del pubblico ufficiale a compiere atti contrari ai doveri dell'ufficio, seppure non specificamente individuati (Cass. pen., Sez. 6, n. 33881 del 19/06/2014, Rv. 261406).
4. Nel caso in esame, la veridica certificazione di maternità della puerpera (CI) rendeva impraticabile il meccanismo inizialmente escogitato, anzi già il fatto che la coppia destinataria del neonato non fosse sposata rendeva impossibile l'adozione legale. Tuttavia l'operazione realizzata con il concorso - determinante di ZZ - poteva consentire (in effetti inizialmente consentì) l'affidamento in fatto a tempo indeterminato alla coppia, sicché è sussumibile sotto la fattispecie incriminatrice dettata dall'art. 71 legge n. 1884 del 1983. L'uso dell'espressione "chiunque" per denotare, senza ulteriori connotazioni, l'autore del reato rende evidente anche in termini linguistici che l'art. 71 della legge n. 184 del 1983 mira a sanzionare penalmente gli affidamenti di un minorenne a terzi che avvengano in fatto e con carattere definitivo, al di fuori dei presupposti e delle regole procedurali previste dalle legge 4 maggio 1983, n. 184 sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minorenne e la cessione di un neonato a qualcuno che intenda tenerlo presso di sé integra tipicamente questo delitto (Sez. 1, n. 3569 del 31/10/1986, dep. 1987, Rv. 174855). In questo quadro, il primo e il quarto comma dell'art. 71 sanzionano l'attività che consiste nel cedere in affidamento il minore (o nell'avviarlo all'estero), mentre la previsione del comma quinto dell'art. 71, estende la sanzione al ricevere il minorenne in illecito affidamento con carattere di definitività (Sez. 6, n. 40610 del 2012, Rv. 253497; Sez. F, n. 39044 del 10/09/2004, Rv. 230132).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Vincenzo Rotundo Vincenzo Return do GE CostanzoGE co Gotz - 6 MAG 2016 A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P U Piera Esposito N E O