Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2016, n. 19002
CASS
Sentenza 5 aprile 2016

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 622/2016 della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 5 aprile 2016. Le parti coinvolte nel processo sono un medico ginecologo, condannato per corruzione e violazione dei doveri d'ufficio, e la Corte d'Appello di Napoli, che aveva confermato la condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il ricorrente ha sostenuto che la sua condotta non integrasse il reato di corruzione, ma piuttosto quello di truffa, non perseguibile per mancanza di querela, e ha contestato la mancanza di presupposti per l'affido del neonato. La Corte ha rigettato il ricorso, argomentando che il denaro ricevuto dal medico era stato dato per un atto contrario ai doveri d'ufficio, e che la sua condotta aveva agevolato la cessione illegittima del minore. La Corte ha chiarito che, per configurare il reato di corruzione, non è necessario specificare l'atto illecito, ma è sufficiente che emerga un comportamento volto a vanificare l'interesse pubblico. La sentenza ha quindi confermato la correttezza della qualificazione giuridica della condotta del ricorrente come corruzione, rigettando le sue argomentazioni difensive.

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Massime1

I reati di corruzione e di truffa aggravata commessi da pubblico ufficiale, pur avendo in comune la qualità del soggetto passivo e l'abuso da parte di questi della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nella corruzione colui che dà o promette non è vittima di un errore ed agisce su di un piano di parità con il pubblico ufficiale nel concludere un negozio giuridico illecito in danno della P.A., laddove, invece, nella truffa il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva qualificato come corruttiva la condotta dell'imputato che aveva accettato denaro per concorrere ad affidare un nascituro a terzi, facendo ricoverare la donna in una clinica convenzionata con la presenza della coppia destinataria del neonato).

Commentario1

  • 1È truffa aggravata se il pubblico ufficiale induce altri a dare retribuzioni non dovute
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 aprile 2020

    CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, sentenza 13 marzo 2019, n. 44596, Di Stefano Presidente- Silvestri Relatore- Aniello P.M. (Conf.) Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha qualificato come delitto di truffa aggravata la condotta di un impiegato comunale addetto alle sepolture e alle riesumazioni, il quale, abusando delle proprie qualità e dei poteri, ha indotto a dare ed ha ricevuto da più persone retribuzioni non dovute, omettendo di informare i cittadini della gratuità del servizio di esumazione. In primo luogo, la Suprema Corte esclude che la suddetta condotta sia sussumibile nel delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 c.p. Quest'ultimo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2016, n. 19002
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19002
Data del deposito : 5 aprile 2016

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