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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/07/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1595/2022
Successivamente, alle ore 16.30, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1595/2022 promossa da:
, cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Luca Berti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Biassono (MB), via Porta Mugnaia n.
52;
PARTE ATTOREA contro cod. fisc. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mario Caruso, successivamente sostituito dall'avv. Pina
Scigliano, in forza di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 20.09.2023, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cirò
Marina alla via Lungomare Stefano Pugliese n. 21;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
esponendo che: - l'attore, in data 05.11.2019, verso le ore 19.00, senza Controparte_1 illuminazione, stava percorrendo a piedi via Rimini, sita a Crucoli (KR), nei pressi della sua abitazione al n. 9 della summenzionata via, quando, improvvisamente, a causa di una pericolosa crepa sopra il marciapiede, non segnalata né prevedibile perché poco visibile, ma comunque pericolosa, cadeva rovinosamente a terra procurandosi delle notevoli lesioni;
- a seguito di tale avvenimento, il sig. veniva accompagnato prontamente presso il Pt_1 pronto soccorso del Centro Ospedaliero di Crotone, presso il quale gli veniva diagnosticata una lussazione patologica della spalla sx e un'alterazione corticale della regione postero laterale dell'omero; - successivamente, per il perdurare e l'esacerbarsi della sintomatologia dolorosa, il sig. eseguiva ulteriori controlli specialistici;
- sulla base di tali Pt_1 premesse, chiedeva la condanna del convenuto, in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite, quantificati nella complessiva somma di € 19.288,76, comprensiva del danno biologico e delle spese mediche sostenute, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 06.12.2022, si costituiva in giudizio il in persona del legale rappresentante p.t., il quale, Controparte_1 preliminarmente, evidenziava che, né nell'immediatezza del presunto sinistro né successivamente, il sig. aveva fatto richiesta di intervento ai competenti Parte_1 organi di Polizia locale per tutti i necessari rilievi del caso;
osservava che solo a distanza di due mesi, con missiva datata 07.01.2020, veniva inviata richiesta risarcitoria con invito alla stipula di una negoziazione assistita ove, peraltro, diversamente da quanto sostenuto in citazione si premetteva che il sinistro si era verificato in data 05.11.2019 alle ore 17.30 e non alle ore 19.00; deduceva che il non aveva dato riscontro all'invito di Controparte_1 stipulazione di negoziazione assistita, in quanto alla via Rimini del non Controparte_1 era presente alcun marciapiede di pertinenza comunale, piuttosto, una recinzione e uno scolo di acque piovane realizzati da tempo immemorabile dai proprietari delle abitazioni limitrofe ai binari delle ferrovie dello stato;
chiedeva il rigetto della domanda attorea.
2 Con atto, depositato in data 20.09.2023, si costituiva in giudizio nuovo difensore, il quale si riportava a tutte le istanze, deduzioni difensive e conclusioni di parte convenuta, già formulate in atti.
3.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'espletamento di CTU medico legale, viene decisa all'odierna udienza, a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Giova innanzitutto evidenziare che l'evento per cui è causa deve essere inquadrato nell'ambito della fattispecie normativa prevista dall'art. 2051 c.c.
Per giurisprudenza ormai consolidata, la responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, ovvero sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. ex plurimis Cass. n.
18753/2017; Cass. n. Cass. 1896/2015; Cass. 20427/2008; Cass. n. 25243/2006).
Tale fattore esterno (caso fortuito) può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente del danneggiato, il quale si atteggi in termini di eccezionalità ed imprevedibilità, così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l'evento lesivo;
ove, invece, il comportamento del danneggiato è stato tale da concorrere soltanto nella causazione dell'evento e, perciò, non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa, costituita dalla cosa in custodia ed il danno, può integrare il concorso colposo del danneggiante nella produzione del danno ai fini dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. (Cass. civ. n. 15375/2011).
Costituisce ius receptum che “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
con la
3 conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode. L'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra, quindi, un caso fortuito (cfr. Cass. civ. n.
25460/2020; Cass. civ. n. 27724/2018; Cass. civ. n. 11023/2018; Cass. civ. n. 24419/2009;
Cass. civ. n. 20427/2008).
Tali principi di diritto sono stati ribaditi anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. Cass. 38089/2021; Cass. n. 35429/2022; Cass. Sez. Un. n. 20943/2022) e sono stati riaffermati ancor più di recente, statuendosi (Cass. n. 30394/2023; Cass. n.
11152/2023) che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 3651/2006).
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697
c.c., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito (cfr. Cass. 11802/2016).
Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa.
Il custode deve, viceversa, dimostrare di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio del neminem laedere (cfr. Cass. n. 3651/2006).
4 5.
Nell'atto di citazione parte attorea deduce che “in data 05.11.2019, verso le ore 19.00, stava percorrendo a piedi via Rimini, sita in nei pressi della sua abitazione al n. 9 della CP_1 summenzionata strada, quando improvvisamente a causa di una pericolosa crepa sopra il marciapiede, non segnalata né prevedibile perché poco visibile, cadeva rovinosamente a terra procurandosi delle notevoli lesioni” (cfr. pag. 1 atto di citazione).
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte attorea in ordine alla discrepanza dell'orario del sinistro tra la missiva del 7.01.2020 e l'atto di citazione chiarisce che” trattandosi di un errore materiale l'ora del sinistro da osservare è quella indicata nella missiva, ossia 17.30”.
Dal materiale fotografico depositato in atti, raffigurante lo stato dei luoghi, emerge la presenza di una crepa sul tratto di strada in questione, che funge da fosso di scolo delle acque, priva di barriere o strutture di protezione.
Risulta, altresì, incontestata la circostanza della scarsa visibilità dell'insidia in ragione dell'ora tarda e del mancato funzionamento del lampione di illuminazione pubblica collocato sulla strada.
Si osserva che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
L'ultimo inciso convalida la giurisprudenza della Cassazione che a partire dall'arresto delle
Sezioni Unite (sent. n. 761/2002) ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in ordine ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso.. vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr. ex plurimis Cass. n. 19185/2018).
L'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non implica un'inversione dell'onere probatorio, ma impone un onere di allegazione;
la parte non può pertanto limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
La prova testimoniale, articolata da parte convenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c., appare del tutto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, superflua in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi, risultando versata in atti copiosa documentazione fotografica.
5 Devono, pertanto, essere confermate le valutazioni sottese all'ordinanza istruttoria del
17.04.2023.
In ordine al rapporto di custodia gravante sull'ente convenuto, si osserva che il sinistro è avvenuta su strada pubblica, via Rimini del Controparte_1
Il Supremo Collegio ha inoltre precisato che “l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo strettamente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa indipendentemente dalla sua estensione” (cfr. ex plurimis Cass. n.
11526/2017; Cass. 9547/2015; Cass. 6062/2012).
Le emergenze processuali consentono di ritenere accertato il rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.
Orbene, va evidenziato come a fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato, parte convenuta non abbia assolto alla prova del caso fortuito o comunque della rilevanza causale esclusiva o concorrente alla produzione del danno della condotta del danneggiato.
Non risulta provato, infatti, alcun elemento imprevedibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso di causalità.
Il Supremo Collegio con un recente arresto giurisprudenziale ha chiarito che “ il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”; nella medesima pronuncia il giudice di legittimità ha inoltre statuito che “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa ( ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto ( fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento”(cfr. Cass. n. 18518/2024).
6.
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, subito a seguito del sinistro oggetto di causa, ci si deve attenere ai fondamentali principi enunciati dal Giudice di
6 legittimità, secondo cui la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. induce a riportare il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, di talché il riferimento al danno biologico o al danno morale non può che avere valore meramente descrittivo (cfr Cass. n. 18641/2011).
Il Supremo Collegio ha precisato che “La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai “nomina iuris” dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno biologico e del danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile” ( cfr Cass. n. 687/2014).
La Corte di legittimità ha, inoltre, affermato che “Il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omogenea, all'interno della quale le distinzioni tradizionali (come quella tra danno morale e danno biologico) possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione, e mai al fine di risarcire due volte il medesimo pregiudizio, sol perché chiamato con nomi diversi” ( Cass. n. 11514/2013).
In un recente arresto giurisprudenziale la Suprema Corte ha chiarito che al riconoscimento del danno biologico di lieve entità corrisponde un maggiore rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendosi ritenere normalmente assorbite nel riscontrato danno, salva la rigorosa prova contraria, anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Nel contesto di lesioni di lieve entità, la Cassazione avverte che occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale sulla sola base della presenza di un danno biologico, per evitare risarcimenti ingiustificati (Cass. n. 5547/2024).
Nel caso di specie, considerata la lieve entità delle lesioni ed in assenza di prova contraria, le conseguenze sul piano del c.d. danno morale, devono ritenersi assorbite nella liquidazione del danno biologico.
Il danno alla persona può essere determinato sulla base della c.t.u. in atti.
Le conclusioni peritali immune da censure, in quanto corrette sotto il profilo logico e medico legale, sono pienamente condivisibili.
Dette conclusioni che non risultano efficacemente contestate dalle osservazioni della parte convenuta che appaiono generiche e non sufficientemente fondate.
7 Il nominato consulente, dott. ha accertato che il sig. , in Persona_1 Parte_1 conseguenza del sinistro, oggetto di causa, ha riportato “lussazione della spalla sx con alterazione corticale della regione postero laterale dell'omero”, da cui sono derivati: giorni
30 di inabilità temporanea totale;
giorni 10 per inabilità temporanea parziale al 75%; giorni
10 per inabilità temporanea parziaria al 50% e 10 giorni per inabilità temporanea parziale al
25%; trascorso tale periodo, i postumi si sono stabilizzati e consolidati in una percentuale valutata in misura del 5% (cfr. relazione di consulenza tecnica in atti).
Per la liquidazione del danno devono essere utilizzate le tabelle di valutazione, elaborate dal
Tribunale di Milano, le quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. n.
28290/2011; Cass. 38077/2021).
Il danno non patrimoniale subito, alla luce dell'età che aveva l'attore al momento del sinistro
(anni 56) e della natura delle lesioni subite, può liquidarsi per inabilità temporanea totale
(gg. 30) la somma di euro 3.450,00; per inabilità temporanea parziaria: euro 862,50 (I.T.P. gg. 10 al 75 %); euro 575,00 (gg. 10 al 50 %); euro 287,50 (gg. 10 al 25%) e pertanto l'importo di euro 5.175,00 per inabilità temporanea;
nonché la somma di € 6.313,00 per invalidità permanente, riconosciuta nella misura del 5%, così la complessiva somma di euro
11.488,00.
Vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, le somme sopra determinate vanno aumentate, a titolo di liquidazione equitativa ed all'attualità del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Pertanto, sulle suddette somme, devalutate alla data del sinistro (05.11.2019) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire della data dell'illecito e fino alla data di pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza.
7.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta, così come liquidate in dispositivo, secondo il DM 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore effettivo della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinte e/o assorbita, così definitamente provvede:
a) in accoglimento della domanda proposta da , condanna il Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , a
[...] Parte_1 titolo di risarcimento, della somma di euro 11.488,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla suddetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat a partire dalla data dell'illecito e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
b) condanna parte convenuta alla rifusione delle competenze processuali del presente giudizio, che liquida in favore di parte attorea, in complessivi € 2.802,50, di cui euro
2.538,50 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge;
c) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 09.07.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
9
Successivamente, alle ore 16.30, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1595/2022 promossa da:
, cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Luca Berti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Biassono (MB), via Porta Mugnaia n.
52;
PARTE ATTOREA contro cod. fisc. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mario Caruso, successivamente sostituito dall'avv. Pina
Scigliano, in forza di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 20.09.2023, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cirò
Marina alla via Lungomare Stefano Pugliese n. 21;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
esponendo che: - l'attore, in data 05.11.2019, verso le ore 19.00, senza Controparte_1 illuminazione, stava percorrendo a piedi via Rimini, sita a Crucoli (KR), nei pressi della sua abitazione al n. 9 della summenzionata via, quando, improvvisamente, a causa di una pericolosa crepa sopra il marciapiede, non segnalata né prevedibile perché poco visibile, ma comunque pericolosa, cadeva rovinosamente a terra procurandosi delle notevoli lesioni;
- a seguito di tale avvenimento, il sig. veniva accompagnato prontamente presso il Pt_1 pronto soccorso del Centro Ospedaliero di Crotone, presso il quale gli veniva diagnosticata una lussazione patologica della spalla sx e un'alterazione corticale della regione postero laterale dell'omero; - successivamente, per il perdurare e l'esacerbarsi della sintomatologia dolorosa, il sig. eseguiva ulteriori controlli specialistici;
- sulla base di tali Pt_1 premesse, chiedeva la condanna del convenuto, in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite, quantificati nella complessiva somma di € 19.288,76, comprensiva del danno biologico e delle spese mediche sostenute, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 06.12.2022, si costituiva in giudizio il in persona del legale rappresentante p.t., il quale, Controparte_1 preliminarmente, evidenziava che, né nell'immediatezza del presunto sinistro né successivamente, il sig. aveva fatto richiesta di intervento ai competenti Parte_1 organi di Polizia locale per tutti i necessari rilievi del caso;
osservava che solo a distanza di due mesi, con missiva datata 07.01.2020, veniva inviata richiesta risarcitoria con invito alla stipula di una negoziazione assistita ove, peraltro, diversamente da quanto sostenuto in citazione si premetteva che il sinistro si era verificato in data 05.11.2019 alle ore 17.30 e non alle ore 19.00; deduceva che il non aveva dato riscontro all'invito di Controparte_1 stipulazione di negoziazione assistita, in quanto alla via Rimini del non Controparte_1 era presente alcun marciapiede di pertinenza comunale, piuttosto, una recinzione e uno scolo di acque piovane realizzati da tempo immemorabile dai proprietari delle abitazioni limitrofe ai binari delle ferrovie dello stato;
chiedeva il rigetto della domanda attorea.
2 Con atto, depositato in data 20.09.2023, si costituiva in giudizio nuovo difensore, il quale si riportava a tutte le istanze, deduzioni difensive e conclusioni di parte convenuta, già formulate in atti.
3.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'espletamento di CTU medico legale, viene decisa all'odierna udienza, a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Giova innanzitutto evidenziare che l'evento per cui è causa deve essere inquadrato nell'ambito della fattispecie normativa prevista dall'art. 2051 c.c.
Per giurisprudenza ormai consolidata, la responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, ovvero sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. ex plurimis Cass. n.
18753/2017; Cass. n. Cass. 1896/2015; Cass. 20427/2008; Cass. n. 25243/2006).
Tale fattore esterno (caso fortuito) può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente del danneggiato, il quale si atteggi in termini di eccezionalità ed imprevedibilità, così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l'evento lesivo;
ove, invece, il comportamento del danneggiato è stato tale da concorrere soltanto nella causazione dell'evento e, perciò, non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa, costituita dalla cosa in custodia ed il danno, può integrare il concorso colposo del danneggiante nella produzione del danno ai fini dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. (Cass. civ. n. 15375/2011).
Costituisce ius receptum che “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
con la
3 conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode. L'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra, quindi, un caso fortuito (cfr. Cass. civ. n.
25460/2020; Cass. civ. n. 27724/2018; Cass. civ. n. 11023/2018; Cass. civ. n. 24419/2009;
Cass. civ. n. 20427/2008).
Tali principi di diritto sono stati ribaditi anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. Cass. 38089/2021; Cass. n. 35429/2022; Cass. Sez. Un. n. 20943/2022) e sono stati riaffermati ancor più di recente, statuendosi (Cass. n. 30394/2023; Cass. n.
11152/2023) che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 3651/2006).
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697
c.c., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito (cfr. Cass. 11802/2016).
Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa.
Il custode deve, viceversa, dimostrare di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio del neminem laedere (cfr. Cass. n. 3651/2006).
4 5.
Nell'atto di citazione parte attorea deduce che “in data 05.11.2019, verso le ore 19.00, stava percorrendo a piedi via Rimini, sita in nei pressi della sua abitazione al n. 9 della CP_1 summenzionata strada, quando improvvisamente a causa di una pericolosa crepa sopra il marciapiede, non segnalata né prevedibile perché poco visibile, cadeva rovinosamente a terra procurandosi delle notevoli lesioni” (cfr. pag. 1 atto di citazione).
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte attorea in ordine alla discrepanza dell'orario del sinistro tra la missiva del 7.01.2020 e l'atto di citazione chiarisce che” trattandosi di un errore materiale l'ora del sinistro da osservare è quella indicata nella missiva, ossia 17.30”.
Dal materiale fotografico depositato in atti, raffigurante lo stato dei luoghi, emerge la presenza di una crepa sul tratto di strada in questione, che funge da fosso di scolo delle acque, priva di barriere o strutture di protezione.
Risulta, altresì, incontestata la circostanza della scarsa visibilità dell'insidia in ragione dell'ora tarda e del mancato funzionamento del lampione di illuminazione pubblica collocato sulla strada.
Si osserva che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
L'ultimo inciso convalida la giurisprudenza della Cassazione che a partire dall'arresto delle
Sezioni Unite (sent. n. 761/2002) ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in ordine ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso.. vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr. ex plurimis Cass. n. 19185/2018).
L'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non implica un'inversione dell'onere probatorio, ma impone un onere di allegazione;
la parte non può pertanto limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
La prova testimoniale, articolata da parte convenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c., appare del tutto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, superflua in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi, risultando versata in atti copiosa documentazione fotografica.
5 Devono, pertanto, essere confermate le valutazioni sottese all'ordinanza istruttoria del
17.04.2023.
In ordine al rapporto di custodia gravante sull'ente convenuto, si osserva che il sinistro è avvenuta su strada pubblica, via Rimini del Controparte_1
Il Supremo Collegio ha inoltre precisato che “l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo strettamente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa indipendentemente dalla sua estensione” (cfr. ex plurimis Cass. n.
11526/2017; Cass. 9547/2015; Cass. 6062/2012).
Le emergenze processuali consentono di ritenere accertato il rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.
Orbene, va evidenziato come a fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato, parte convenuta non abbia assolto alla prova del caso fortuito o comunque della rilevanza causale esclusiva o concorrente alla produzione del danno della condotta del danneggiato.
Non risulta provato, infatti, alcun elemento imprevedibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso di causalità.
Il Supremo Collegio con un recente arresto giurisprudenziale ha chiarito che “ il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”; nella medesima pronuncia il giudice di legittimità ha inoltre statuito che “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa ( ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto ( fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento”(cfr. Cass. n. 18518/2024).
6.
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, subito a seguito del sinistro oggetto di causa, ci si deve attenere ai fondamentali principi enunciati dal Giudice di
6 legittimità, secondo cui la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. induce a riportare il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, di talché il riferimento al danno biologico o al danno morale non può che avere valore meramente descrittivo (cfr Cass. n. 18641/2011).
Il Supremo Collegio ha precisato che “La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai “nomina iuris” dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno biologico e del danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile” ( cfr Cass. n. 687/2014).
La Corte di legittimità ha, inoltre, affermato che “Il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omogenea, all'interno della quale le distinzioni tradizionali (come quella tra danno morale e danno biologico) possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione, e mai al fine di risarcire due volte il medesimo pregiudizio, sol perché chiamato con nomi diversi” ( Cass. n. 11514/2013).
In un recente arresto giurisprudenziale la Suprema Corte ha chiarito che al riconoscimento del danno biologico di lieve entità corrisponde un maggiore rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendosi ritenere normalmente assorbite nel riscontrato danno, salva la rigorosa prova contraria, anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Nel contesto di lesioni di lieve entità, la Cassazione avverte che occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale sulla sola base della presenza di un danno biologico, per evitare risarcimenti ingiustificati (Cass. n. 5547/2024).
Nel caso di specie, considerata la lieve entità delle lesioni ed in assenza di prova contraria, le conseguenze sul piano del c.d. danno morale, devono ritenersi assorbite nella liquidazione del danno biologico.
Il danno alla persona può essere determinato sulla base della c.t.u. in atti.
Le conclusioni peritali immune da censure, in quanto corrette sotto il profilo logico e medico legale, sono pienamente condivisibili.
Dette conclusioni che non risultano efficacemente contestate dalle osservazioni della parte convenuta che appaiono generiche e non sufficientemente fondate.
7 Il nominato consulente, dott. ha accertato che il sig. , in Persona_1 Parte_1 conseguenza del sinistro, oggetto di causa, ha riportato “lussazione della spalla sx con alterazione corticale della regione postero laterale dell'omero”, da cui sono derivati: giorni
30 di inabilità temporanea totale;
giorni 10 per inabilità temporanea parziale al 75%; giorni
10 per inabilità temporanea parziaria al 50% e 10 giorni per inabilità temporanea parziale al
25%; trascorso tale periodo, i postumi si sono stabilizzati e consolidati in una percentuale valutata in misura del 5% (cfr. relazione di consulenza tecnica in atti).
Per la liquidazione del danno devono essere utilizzate le tabelle di valutazione, elaborate dal
Tribunale di Milano, le quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. n.
28290/2011; Cass. 38077/2021).
Il danno non patrimoniale subito, alla luce dell'età che aveva l'attore al momento del sinistro
(anni 56) e della natura delle lesioni subite, può liquidarsi per inabilità temporanea totale
(gg. 30) la somma di euro 3.450,00; per inabilità temporanea parziaria: euro 862,50 (I.T.P. gg. 10 al 75 %); euro 575,00 (gg. 10 al 50 %); euro 287,50 (gg. 10 al 25%) e pertanto l'importo di euro 5.175,00 per inabilità temporanea;
nonché la somma di € 6.313,00 per invalidità permanente, riconosciuta nella misura del 5%, così la complessiva somma di euro
11.488,00.
Vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, le somme sopra determinate vanno aumentate, a titolo di liquidazione equitativa ed all'attualità del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Pertanto, sulle suddette somme, devalutate alla data del sinistro (05.11.2019) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire della data dell'illecito e fino alla data di pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza.
7.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta, così come liquidate in dispositivo, secondo il DM 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore effettivo della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinte e/o assorbita, così definitamente provvede:
a) in accoglimento della domanda proposta da , condanna il Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , a
[...] Parte_1 titolo di risarcimento, della somma di euro 11.488,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla suddetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat a partire dalla data dell'illecito e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
b) condanna parte convenuta alla rifusione delle competenze processuali del presente giudizio, che liquida in favore di parte attorea, in complessivi € 2.802,50, di cui euro
2.538,50 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge;
c) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 09.07.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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