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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/10/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1853/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero di r.g. 1853/2019 pendente tra:
, nato il [...] a [...] e residente a [...]
32, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Terranova ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio a Ispica, via Ugo Foscolo n. 2, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Sapienza ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio a Ispica, via Dei Trattati di Roma n. 6/A, giusta procura in atti;
APPELLATA, CON APPELLO INCIDENTALE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio avanti il tribunale Parte_1 CP_1 di Ragusa per sentire riformare parzialmente la sentenza n. 6 emessa il 9/1/2019 dal giudice di pace di
Modica con cui gli era stato riconosciuto un credito nei confronti di , senza che lo stesso, CP_1 però, venisse accertato nel suo ammontare.
In particolare, con la citata sentenza, il giudice di pace così statuiva: “accoglie parzialmente la domanda attorea. Ritiene la debitrice nei confronti del per debiti di gioco. CP_1 Parte_1
Nessuna prova viene fornita dall'attore in ordine alla sua eventuale determinazione. Compensa le spese tra le parti”.
Nel giudizio di primo grado, sosteneva di essere creditore della dell'importo complessivo Pt_1 CP_1
pagina 1 di 6 di euro 3.358,20 per averle concesso credito, in più soluzioni tra i mesi di marzo e maggio 2017, per le giocate al “10 e lotto” presso la sua tabaccheria a Ispica.
Nell'atto di appello, l'attore chiedeva accertarsi il credito nel suo ammontare, che dichiarava essere pari ad euro 3.030,00.
A sostegno della propria domanda, anche in appello, produceva documenti ed insisteva sulle prove orali che nel primo grado di giudizio erano state assunte.
Con propria comparsa in appello, si costituiva in giudizio , la quale contestava la pretesa CP_1 avversaria e proponeva appello incidentale.
A seguito di alcuni rinvii, il presente giudice, divenuto medio tempore titolare del fascicolo, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, fissava l'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni alle parti e data loro la parola per la discussione, pronunciava la presente sentenza a scioglimento della riserva ivi assunta.
Nel merito
Anzitutto, con il proprio atto di appello il contesta la qualificazione come “debito di gioco” che Pt_1 il giudice di pace ha fatto del credito accertato (solo nell'an) con la propria sentenza, sostenendo, al contrario, che quello occorso tra le parti del giudizio sia piuttosto un prestito tra privati, privi di interesse diretto alla partecipazione al gioco.
La censura è fondata.
A riguardo, deve innanzitutto aderirsi all'orientamento della suprema corte, secondo cui “la dazione di denaro o di fiches finalizzata all'attuazione del gioco o della scommessa, se proviene da soggetto, quale
l'organizzatore degli stessi, che ha un interesse diretto al loro svolgimento, dà luogo a un debito di gioco,
e non comporta, pertanto, azione per la restituzione o per il pagamento, in ragione della causa concreta dell'accordo complessivo, riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1933 c.c., diversamente dal caso in cui sia effettuata da soggetto che, anche se consapevole della sua destinazione, sia estraneo al risultato del gioco, configurandosi, in tal caso, un autonomo negozio giuridico dotato di una propria causa” (massima tratta da Cass. civ. n. 2053/2024, per cui, in motivazione, “diverso [è] il caso in cui i mezzi economici per partecipare al gioco o acquistare le fiches per partecipare al gioco siano forniti da soggetto che non "venga in antagonismo" con il partecipante al gioco né "sia in qualche modo anch'egli effettivo destinatario del risultato del gioco (abbia scelto cioè di correre l'alea tipica del giuoco di azzardo)" (così Cass. 17686/2019, v. pure Cass. 14375/2019)”; secondo nello stesso senso anche Cass. civ. n. 14375/2019 e Cass. civ. n. 17686/2019).
Pertanto, l'art. 1933 c.c. - che esclude la possibilità di agire in giudizio per il pagamento di debiti di gioco o di scommessa, anche se leciti - non trova applicazione nei casi in cui il rapporto tra le parti non sia pagina 2 di 6 riconducibile direttamente al contratto di gioco, configurandosi in questo caso un diverso negozio tra le parti.
Il divieto di azione previsto dalla citata norma, infatti, si riferisce esclusivamente ai debiti sorti tra soggetti che partecipano al gioco o alla scommessa, ovvero tra coloro che condividono il rischio dell'alea, dimostrando la partecipazione diretta del creditore al gioco, in posizione di antagonismo con il debitore ovvero, con quest'ultimo, in un gioco di tipo collettivo. È necessario, quindi, che il creditore, pur non effettuando direttamente la giocata, sia in qualche modo anch'egli effettivo destinatario del risultato del gioco, avendo scelto, cioè, di correre l'alea tipica del gioco di azzardo.
Al contrario, quando un soggetto anticipa somme di denaro a un giocatore, senza partecipare al gioco né avere interesse economico diretto al suo esito, il rapporto si configura come mutuo ordinario e non come debito di gioco e l'azione di ripetizione è pienamente ammissibile (in tal senso v. la già citata Cass. civ.
n. 17686/2019 secondo cui “[t]ale fattispecie deve essere sussunta nello schema negoziale del mutuo, non ravvisandosi né la diretta compartecipazione del mutuante al giuoco, ovvero la condivisione del rischio, né l'interesse economico diretto del mutuante al risultato, ovvero il conseguimento degli utili di giuocata, né, infine, potendosi configurare un'ipotesi di collegamento negoziale, in quanto realizzabile soltanto tra atti idonei a produrre effetti giuridici, mentre il risultato del giuoco non fa sorgere alcuna obbligazione giuridicamente vincolante”).
E tanto, anche nel caso in cui il mutuante sia il gestore dell'attività commerciale al cui interno è eseguita la giocata. Invero, il contratto di gioco e scommessa intercorre tra il concessionario pubblico e lo scommettitore ha natura di negoziazione pubblico-amministrativa; ne consegue che il raccoglitore delle scommesse risulta essere un terzo estraneo al rapporto contrattuale ma che ha assunto il ruolo di mutuante in favore dello scommettitore del denaro necessario per procedere alla scommessa.
Nel caso in esame, ha agito quale terzo finanziatore, senza interesse diretto nel gioco condotto Pt_1 dalla e tanto è stato riconosciuto anche dal giudice di prime cure, il quale ha esplicitamente CP_1 ammesso che non ha alcun interesse a partecipare alle giocate della , Parte_1 CP_1 lui ha solo eventualmente prestato le somme per effettuare le giocate in un momento in cui magari la convenuta era a corto di liquidità” (v. pag. 5 della sentenza di primo grado).
Il giudice di pace, però, nel dispositivo del suo provvedimento, nonostante la su descritta motivazione, ha qualificato il debito come “di gioco”, incorrendo così in una contraddizione logico-giuridica.
Per tutto quanto esposto, dunque, deve accogliersi l'eccezione mossa dall'appellante e dunque riformare la sentenza di prime cure nella parte in cui qualifica come “di gioco” il debito fatto valere dal Pt_1
Di conseguenza, deve rigettarsi il motivo di appello incidentale proposto sul punto da la quale, CP_1 chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado riconoscendo il debito oggetto di giudizio come “di gioco” pagina 3 di 6 e dunque dichiararsi l'inammissibilità della proposta domanda ai sensi dell'art. 1933 c.c.
Con riguardo alla istanza attorea di accertamento del quantum debeatur, invece, la stessa deve essere rigettata in quanto la prova del credito preteso dal non può ritenersi raggiunta. Pt_1
Invero, la documentazione dallo stesso prodotta, anche a voler prescindere dalla sua ammissibilità datone il disconoscimento di controparte, non permette di provarne il quantum poiché le ricevute delle giocate prodotte dall'attore, per corroborare la prova dell'ammontare dei prestiti, non sono nominative e dunque non possono essere in alcun modo ricondotte alla . Inoltre, i messaggi di testo in atti risalgono ai CP_1 primi mesi dell'anno 2017 mentre le ricevute delle giocate riportano date successive e non riconducibili ai messaggi stessi.
Anche le prove orali assunte in primo grado non permettono di considerare raggiunta la prova sul quantum del credito fatto valere.
In particolare, la testimonianza di , padre dell'attore, non è idonea a fondare un Testimone_1 accertamento attendibile né sull'an né sul quantum del credito.
Il teste ha reso dichiarazioni che risultano in più punti contraddette dalla documentazione prodotta in atti e dalle difese della convenuta non contestate dall'attore. In particolare, ha collocato la vincita della convenuta - quella di euro 75.000,00 - nel febbraio 2016 mentre risulta dagli atti di causa che la schedina vincente è datata gennaio 2015. Ha inoltre affermato che la convenuta giocava “a credito” in attesa del versamento a suo favore della somma vinta, ma tale accredito risulterebbe avvenuto ben prima del periodo in cui si collocano le giocate oggetto di causa (marzo–maggio 2017), rendendo la ricostruzione temporalmente incoerente.
Sul punto si osserva, inoltre, che le circostanze fattuali suddette (data della vincita e del relativo pagamento) per come indicate da nelle proprie difese non sono state contestate dal sin dal CP_1 Pt_1 primo grado di giudizio;
pertanto, possono considerarsi ammesse anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ma, soprattutto, le dichiarazioni sul quantum fornite dal teste risultano del tutto contrastanti con quelle rese dall'altro testimone, il maresciallo dei Carabinieri , di sicura maggiore attendibilità, anche Tes_2 per l'estraneità alla vicenda, rispetto al quale anche riferiva che lo stesso avrebbe detto loro che si CP_1 era dichiarata debitrice.
Al contrario, invece, il teste ha riferito di aver convocato la sig.ra su richiesta dei Tes_2 CP_1 Pt_1
e di averle mostrato le fotocopie delle ricevute di giocate che l'attore le imputava come sue (quelle oggi in atti). In quella sede, però, la convenuta negava di essere debitrice della somma di euro 3.358,20, contestando la documentazione esibita ed ammettendo piuttosto di dover corrispondere all'attore una somma inferiore, di cui però il teste non ricorda l'importo.
A conferma di ciò, il fatto che la convenuta nel corso del giudizio di primo grado ha riconosciuto un pagina 4 di 6 debito verso l'attore limitato alla somma di euro 38,00, relativo all'acquisto di sigarette e ad alcune giocate e che peraltro ha pagato a mezzo assegno circolare (v. verbale di udienza del 12/11/2018 nel fascicolo di primo grado). Tale ammissione costituisce elemento probatorio certo e circoscritto, che non può però essere esteso oltre i limiti dichiarati.
Per tutto quanto esposto, dunque, il teste deve considerarsi inattendibile. Testimone_1
La testimonianza del maresciallo, invece, per la sua terzietà, precisione e coerenza, è stata ritenuta attendibile dal giudice di primo grado e lo è anche in questa sede. Essa conferma l'esistenza di un debito ma ne smentisce la quantificazione proposta dall'attore, che non ha fornito prova sufficiente a sostenerla.
Si ritiene infondata, invece, l'eccezione della convenuta di incapacità a testimoniare del teste
[...]
in quanto ritenuto co-titolare, unitamente all'attore, della tabaccheria di questo. Nessuna Tes_1 prova, sul punto, è stata infatti resa da , ritenendo che tutti gli elementi addotti da questa in tal senso, CP_1 quale l'uso ricorrente del plurale (“noi segnavamo”, “ci dava acconti”) ovvero la sua presenza giornaliera alla tabaccheria nonostante l'impegno contrattuale per sole 90 ore l'anno, non provino una partecipazione attiva alla gestione dell'attività che ne compromette l'imparzialità ossia l'esistenza di interesse personale nell'esito del giudizio.
Alla luce di quanto rilevato ed argomentato, dunque, deve ritenersi che la piena prova del quantum non
è stata raggiunta.
Pertanto, il credito fatto valere da può ritenersi esistente ma non nella misura da questo richiesta, Pt_1 essendo rimasto il quantum indeterminato.
L'unico debito riconosciuto (quello di euro 38,00), inoltre, è stato estinto nel corso del giudizio di primo grado e non può formare oggetto di condanna.
A riguardo, deve considerarsi assorbita la domanda di appello incidentale proposta dalla in ordine CP_1 alla legittimità ed ammissibilità della testimonianza di , soprattutto in considerazione Testimone_1 del fatto che, ai fini del presente decidere, la prova de qua è stata ritenuta non utilizzabile ai fini della decisione.
Per tutto quanto esposto, pertanto, tenuto conto che nel processo civile l'accertamento del credito non può limitarsi alla sola verifica dell'esistenza dell'obbligazione (an debeatur) ma deve necessariamente estendersi anche alla determinazione del suo ammontare (quantum debeatur) e considerato che, pur potendosi ritenere che tra le parti sia intercorso un rapporto economico riconducibile ad anticipazioni per giocate, l'unica quantificazione provata è quella di euro 38,00 - che però risulta già pagata - non è possibile emettere condanna per somme ulteriori rispetto a quelle già adempiute.
L'accertamento dell'an privo di riscontro sul quantum, infatti, non consente una pronuncia di condanna e impone il rigetto della domanda attorea per difetto di prova. pagina 5 di 6 Deve rigettarsi altresì la richiesta di condanna dell'attore per lite temeraria.
La condanna ex art. 96 c.p.c., infatti, presuppone una condotta processuale connotata da dolo o colpa grave, ovvero da abuso dello strumento processuale. Nel caso in esame, l'attore ha agito sulla base di prove che, pur non sufficienti a provare il quantum, ha consentito al Giudice di primo grado di riconoscere l'esistenza di un debito. La domanda, pertanto, non può ritenersi temeraria, né la condotta processuale dell'attore può qualificarsi come abusiva o strumentale.
La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. va quindi rigettata.
Le spese di lite, sia di primo che di secondo grado, devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione della reciproca soccombenza.
Infatti, pur avendo la convenuta ottenuto il rigetto di alcune domande attoree, è risultata soccombente su altri capi di domanda, con conseguente parziale accoglimento delle pretese dell'attore.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 1853/2019, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 6/2019 resa dal giudice di pace di
Modica, così provvede:
- riforma il dispositivo nella parte in cui qualifica il debito come “debito di gioco”, stabilendo che il rapporto intercorso tra le parti del giudizio è qualificabile come prestito tra privati;
- rigetta l'appello principale in ordine alla richiesta di condanna al pagamento della somma di euro
3.030,00, per difetto di prova del quantum;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza;
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 21/10/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero di r.g. 1853/2019 pendente tra:
, nato il [...] a [...] e residente a [...]
32, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Terranova ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio a Ispica, via Ugo Foscolo n. 2, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Sapienza ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio a Ispica, via Dei Trattati di Roma n. 6/A, giusta procura in atti;
APPELLATA, CON APPELLO INCIDENTALE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio avanti il tribunale Parte_1 CP_1 di Ragusa per sentire riformare parzialmente la sentenza n. 6 emessa il 9/1/2019 dal giudice di pace di
Modica con cui gli era stato riconosciuto un credito nei confronti di , senza che lo stesso, CP_1 però, venisse accertato nel suo ammontare.
In particolare, con la citata sentenza, il giudice di pace così statuiva: “accoglie parzialmente la domanda attorea. Ritiene la debitrice nei confronti del per debiti di gioco. CP_1 Parte_1
Nessuna prova viene fornita dall'attore in ordine alla sua eventuale determinazione. Compensa le spese tra le parti”.
Nel giudizio di primo grado, sosteneva di essere creditore della dell'importo complessivo Pt_1 CP_1
pagina 1 di 6 di euro 3.358,20 per averle concesso credito, in più soluzioni tra i mesi di marzo e maggio 2017, per le giocate al “10 e lotto” presso la sua tabaccheria a Ispica.
Nell'atto di appello, l'attore chiedeva accertarsi il credito nel suo ammontare, che dichiarava essere pari ad euro 3.030,00.
A sostegno della propria domanda, anche in appello, produceva documenti ed insisteva sulle prove orali che nel primo grado di giudizio erano state assunte.
Con propria comparsa in appello, si costituiva in giudizio , la quale contestava la pretesa CP_1 avversaria e proponeva appello incidentale.
A seguito di alcuni rinvii, il presente giudice, divenuto medio tempore titolare del fascicolo, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, fissava l'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni alle parti e data loro la parola per la discussione, pronunciava la presente sentenza a scioglimento della riserva ivi assunta.
Nel merito
Anzitutto, con il proprio atto di appello il contesta la qualificazione come “debito di gioco” che Pt_1 il giudice di pace ha fatto del credito accertato (solo nell'an) con la propria sentenza, sostenendo, al contrario, che quello occorso tra le parti del giudizio sia piuttosto un prestito tra privati, privi di interesse diretto alla partecipazione al gioco.
La censura è fondata.
A riguardo, deve innanzitutto aderirsi all'orientamento della suprema corte, secondo cui “la dazione di denaro o di fiches finalizzata all'attuazione del gioco o della scommessa, se proviene da soggetto, quale
l'organizzatore degli stessi, che ha un interesse diretto al loro svolgimento, dà luogo a un debito di gioco,
e non comporta, pertanto, azione per la restituzione o per il pagamento, in ragione della causa concreta dell'accordo complessivo, riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1933 c.c., diversamente dal caso in cui sia effettuata da soggetto che, anche se consapevole della sua destinazione, sia estraneo al risultato del gioco, configurandosi, in tal caso, un autonomo negozio giuridico dotato di una propria causa” (massima tratta da Cass. civ. n. 2053/2024, per cui, in motivazione, “diverso [è] il caso in cui i mezzi economici per partecipare al gioco o acquistare le fiches per partecipare al gioco siano forniti da soggetto che non "venga in antagonismo" con il partecipante al gioco né "sia in qualche modo anch'egli effettivo destinatario del risultato del gioco (abbia scelto cioè di correre l'alea tipica del giuoco di azzardo)" (così Cass. 17686/2019, v. pure Cass. 14375/2019)”; secondo nello stesso senso anche Cass. civ. n. 14375/2019 e Cass. civ. n. 17686/2019).
Pertanto, l'art. 1933 c.c. - che esclude la possibilità di agire in giudizio per il pagamento di debiti di gioco o di scommessa, anche se leciti - non trova applicazione nei casi in cui il rapporto tra le parti non sia pagina 2 di 6 riconducibile direttamente al contratto di gioco, configurandosi in questo caso un diverso negozio tra le parti.
Il divieto di azione previsto dalla citata norma, infatti, si riferisce esclusivamente ai debiti sorti tra soggetti che partecipano al gioco o alla scommessa, ovvero tra coloro che condividono il rischio dell'alea, dimostrando la partecipazione diretta del creditore al gioco, in posizione di antagonismo con il debitore ovvero, con quest'ultimo, in un gioco di tipo collettivo. È necessario, quindi, che il creditore, pur non effettuando direttamente la giocata, sia in qualche modo anch'egli effettivo destinatario del risultato del gioco, avendo scelto, cioè, di correre l'alea tipica del gioco di azzardo.
Al contrario, quando un soggetto anticipa somme di denaro a un giocatore, senza partecipare al gioco né avere interesse economico diretto al suo esito, il rapporto si configura come mutuo ordinario e non come debito di gioco e l'azione di ripetizione è pienamente ammissibile (in tal senso v. la già citata Cass. civ.
n. 17686/2019 secondo cui “[t]ale fattispecie deve essere sussunta nello schema negoziale del mutuo, non ravvisandosi né la diretta compartecipazione del mutuante al giuoco, ovvero la condivisione del rischio, né l'interesse economico diretto del mutuante al risultato, ovvero il conseguimento degli utili di giuocata, né, infine, potendosi configurare un'ipotesi di collegamento negoziale, in quanto realizzabile soltanto tra atti idonei a produrre effetti giuridici, mentre il risultato del giuoco non fa sorgere alcuna obbligazione giuridicamente vincolante”).
E tanto, anche nel caso in cui il mutuante sia il gestore dell'attività commerciale al cui interno è eseguita la giocata. Invero, il contratto di gioco e scommessa intercorre tra il concessionario pubblico e lo scommettitore ha natura di negoziazione pubblico-amministrativa; ne consegue che il raccoglitore delle scommesse risulta essere un terzo estraneo al rapporto contrattuale ma che ha assunto il ruolo di mutuante in favore dello scommettitore del denaro necessario per procedere alla scommessa.
Nel caso in esame, ha agito quale terzo finanziatore, senza interesse diretto nel gioco condotto Pt_1 dalla e tanto è stato riconosciuto anche dal giudice di prime cure, il quale ha esplicitamente CP_1 ammesso che non ha alcun interesse a partecipare alle giocate della , Parte_1 CP_1 lui ha solo eventualmente prestato le somme per effettuare le giocate in un momento in cui magari la convenuta era a corto di liquidità” (v. pag. 5 della sentenza di primo grado).
Il giudice di pace, però, nel dispositivo del suo provvedimento, nonostante la su descritta motivazione, ha qualificato il debito come “di gioco”, incorrendo così in una contraddizione logico-giuridica.
Per tutto quanto esposto, dunque, deve accogliersi l'eccezione mossa dall'appellante e dunque riformare la sentenza di prime cure nella parte in cui qualifica come “di gioco” il debito fatto valere dal Pt_1
Di conseguenza, deve rigettarsi il motivo di appello incidentale proposto sul punto da la quale, CP_1 chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado riconoscendo il debito oggetto di giudizio come “di gioco” pagina 3 di 6 e dunque dichiararsi l'inammissibilità della proposta domanda ai sensi dell'art. 1933 c.c.
Con riguardo alla istanza attorea di accertamento del quantum debeatur, invece, la stessa deve essere rigettata in quanto la prova del credito preteso dal non può ritenersi raggiunta. Pt_1
Invero, la documentazione dallo stesso prodotta, anche a voler prescindere dalla sua ammissibilità datone il disconoscimento di controparte, non permette di provarne il quantum poiché le ricevute delle giocate prodotte dall'attore, per corroborare la prova dell'ammontare dei prestiti, non sono nominative e dunque non possono essere in alcun modo ricondotte alla . Inoltre, i messaggi di testo in atti risalgono ai CP_1 primi mesi dell'anno 2017 mentre le ricevute delle giocate riportano date successive e non riconducibili ai messaggi stessi.
Anche le prove orali assunte in primo grado non permettono di considerare raggiunta la prova sul quantum del credito fatto valere.
In particolare, la testimonianza di , padre dell'attore, non è idonea a fondare un Testimone_1 accertamento attendibile né sull'an né sul quantum del credito.
Il teste ha reso dichiarazioni che risultano in più punti contraddette dalla documentazione prodotta in atti e dalle difese della convenuta non contestate dall'attore. In particolare, ha collocato la vincita della convenuta - quella di euro 75.000,00 - nel febbraio 2016 mentre risulta dagli atti di causa che la schedina vincente è datata gennaio 2015. Ha inoltre affermato che la convenuta giocava “a credito” in attesa del versamento a suo favore della somma vinta, ma tale accredito risulterebbe avvenuto ben prima del periodo in cui si collocano le giocate oggetto di causa (marzo–maggio 2017), rendendo la ricostruzione temporalmente incoerente.
Sul punto si osserva, inoltre, che le circostanze fattuali suddette (data della vincita e del relativo pagamento) per come indicate da nelle proprie difese non sono state contestate dal sin dal CP_1 Pt_1 primo grado di giudizio;
pertanto, possono considerarsi ammesse anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ma, soprattutto, le dichiarazioni sul quantum fornite dal teste risultano del tutto contrastanti con quelle rese dall'altro testimone, il maresciallo dei Carabinieri , di sicura maggiore attendibilità, anche Tes_2 per l'estraneità alla vicenda, rispetto al quale anche riferiva che lo stesso avrebbe detto loro che si CP_1 era dichiarata debitrice.
Al contrario, invece, il teste ha riferito di aver convocato la sig.ra su richiesta dei Tes_2 CP_1 Pt_1
e di averle mostrato le fotocopie delle ricevute di giocate che l'attore le imputava come sue (quelle oggi in atti). In quella sede, però, la convenuta negava di essere debitrice della somma di euro 3.358,20, contestando la documentazione esibita ed ammettendo piuttosto di dover corrispondere all'attore una somma inferiore, di cui però il teste non ricorda l'importo.
A conferma di ciò, il fatto che la convenuta nel corso del giudizio di primo grado ha riconosciuto un pagina 4 di 6 debito verso l'attore limitato alla somma di euro 38,00, relativo all'acquisto di sigarette e ad alcune giocate e che peraltro ha pagato a mezzo assegno circolare (v. verbale di udienza del 12/11/2018 nel fascicolo di primo grado). Tale ammissione costituisce elemento probatorio certo e circoscritto, che non può però essere esteso oltre i limiti dichiarati.
Per tutto quanto esposto, dunque, il teste deve considerarsi inattendibile. Testimone_1
La testimonianza del maresciallo, invece, per la sua terzietà, precisione e coerenza, è stata ritenuta attendibile dal giudice di primo grado e lo è anche in questa sede. Essa conferma l'esistenza di un debito ma ne smentisce la quantificazione proposta dall'attore, che non ha fornito prova sufficiente a sostenerla.
Si ritiene infondata, invece, l'eccezione della convenuta di incapacità a testimoniare del teste
[...]
in quanto ritenuto co-titolare, unitamente all'attore, della tabaccheria di questo. Nessuna Tes_1 prova, sul punto, è stata infatti resa da , ritenendo che tutti gli elementi addotti da questa in tal senso, CP_1 quale l'uso ricorrente del plurale (“noi segnavamo”, “ci dava acconti”) ovvero la sua presenza giornaliera alla tabaccheria nonostante l'impegno contrattuale per sole 90 ore l'anno, non provino una partecipazione attiva alla gestione dell'attività che ne compromette l'imparzialità ossia l'esistenza di interesse personale nell'esito del giudizio.
Alla luce di quanto rilevato ed argomentato, dunque, deve ritenersi che la piena prova del quantum non
è stata raggiunta.
Pertanto, il credito fatto valere da può ritenersi esistente ma non nella misura da questo richiesta, Pt_1 essendo rimasto il quantum indeterminato.
L'unico debito riconosciuto (quello di euro 38,00), inoltre, è stato estinto nel corso del giudizio di primo grado e non può formare oggetto di condanna.
A riguardo, deve considerarsi assorbita la domanda di appello incidentale proposta dalla in ordine CP_1 alla legittimità ed ammissibilità della testimonianza di , soprattutto in considerazione Testimone_1 del fatto che, ai fini del presente decidere, la prova de qua è stata ritenuta non utilizzabile ai fini della decisione.
Per tutto quanto esposto, pertanto, tenuto conto che nel processo civile l'accertamento del credito non può limitarsi alla sola verifica dell'esistenza dell'obbligazione (an debeatur) ma deve necessariamente estendersi anche alla determinazione del suo ammontare (quantum debeatur) e considerato che, pur potendosi ritenere che tra le parti sia intercorso un rapporto economico riconducibile ad anticipazioni per giocate, l'unica quantificazione provata è quella di euro 38,00 - che però risulta già pagata - non è possibile emettere condanna per somme ulteriori rispetto a quelle già adempiute.
L'accertamento dell'an privo di riscontro sul quantum, infatti, non consente una pronuncia di condanna e impone il rigetto della domanda attorea per difetto di prova. pagina 5 di 6 Deve rigettarsi altresì la richiesta di condanna dell'attore per lite temeraria.
La condanna ex art. 96 c.p.c., infatti, presuppone una condotta processuale connotata da dolo o colpa grave, ovvero da abuso dello strumento processuale. Nel caso in esame, l'attore ha agito sulla base di prove che, pur non sufficienti a provare il quantum, ha consentito al Giudice di primo grado di riconoscere l'esistenza di un debito. La domanda, pertanto, non può ritenersi temeraria, né la condotta processuale dell'attore può qualificarsi come abusiva o strumentale.
La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. va quindi rigettata.
Le spese di lite, sia di primo che di secondo grado, devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione della reciproca soccombenza.
Infatti, pur avendo la convenuta ottenuto il rigetto di alcune domande attoree, è risultata soccombente su altri capi di domanda, con conseguente parziale accoglimento delle pretese dell'attore.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 1853/2019, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 6/2019 resa dal giudice di pace di
Modica, così provvede:
- riforma il dispositivo nella parte in cui qualifica il debito come “debito di gioco”, stabilendo che il rapporto intercorso tra le parti del giudizio è qualificabile come prestito tra privati;
- rigetta l'appello principale in ordine alla richiesta di condanna al pagamento della somma di euro
3.030,00, per difetto di prova del quantum;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza;
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 21/10/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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