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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/11/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 882/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO COMI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIER FRANCESCO Controparte_1 C.F._1
IS
APPELLATO oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di danni da circolazione di fauna selvatica.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 284/2023, depositata in data 5.12.2023, NON notificata, con cui la è Parte_1 stata condannata a rifondere al sig. la somma di € 3.519,38 oltre agli interessi Controparte_1 legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo oltre spese di giudizio come liquidate in sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: In via principale, respingere la domanda di risarcimento attorea poiché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.”.”.
Per l'appellato: “Voglia l'Il.mo Giudicante, contrariis rejectis,
- rigettare l'appello proposto confermando in toto la sentenza n. 284/2023 del GDP di Ascoli Piceno;
-Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, attesa la palese infondatezza e temerarietà dell'azione.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5.6.2024 la proponeva appello avverso la Parte_1
pagina 1 di 7 sentenza n. 284/2023 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, la quale l'aveva condannata al risarcimento, per € 3.519,38, dei danni riportati dall'automobile di a seguito dello scontro con un Controparte_1
lupo, avvenuto in data 11.2.2022 sulla S.P. 235 (strada salaria inferiore) in località Ascoli Piceno.
L'appellante impugnava la sentenza nelle seguenti parti e per i seguenti motivi: 1) nella parte in cui aveva ritenuto dimostrati, da parte dell'attore, i presupposti della responsabilità ex art. 2052 c.c. e non dimostrato, da parte della il caso fortuito;
erroneamente in quanto dall'istruttoria non erano, Pt_1
invece, emersi detti elementi, essendo la testimonianza della madre trasportata dell'attore inammissibile e comunque inattendibile, essendo mancato un intervento dell'autorità per certificare il punto d'impatto e lo stato dei luoghi, ed essendo mancata la prova e indicazione dell'esatta velocità tenuta dal veicolo;
2) nella parte in cui aveva omesso di scrutinare l'effettiva condotta di guida del il quale non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto; circostanza, CP_1 quest'ultima, da escludersi, poiché, viste le condizioni ambientali e della strada (orario notturno, strada curvilinea, con segnali di attraversamento fauna, nota all'attore, e assenza di illuminazione), avrebbe dovuto dimostrare di aver tenuto un'andatura ridotta ai sensi dell'art. 141 C.d.S. e di aver provato a frenare o evitare l'impatto con l'animale, mentre invece lo aveva preso in pieno frontalmente e senza che fossero presenti sull'asfalto tracce di frenata;
3) nella parte in cui aveva riconosciuto ex art. 1227 c.
1 c.c. un concorso di colpa del 15% in capo al conducente, anziché correttamente applicato l'art. 2054
c.c. come richiesto dalla recente giurisprudenza di legittimità; 4) nella parte in cui aveva applicato l'art. 2052 c.c. facendo riferimento a elementi tipici della responsabilità ex art. 2043 c.c. (dolo o colpa della
, peraltro a sproposito poiché senza considerare che la non aveva alcun potere sul Pt_1 Pt_1
controllo della strada, che spettava all'ente proprietario Anas, e che la medesima non ha, per legge, alcun potere sul controllo numerico del lupo, il quale costituisce fauna protetta e non può essere cacciata e selezionata;
5) nella parte in cui aveva ritenuto che la non avesse fornito la prova Pt_1 liberatoria del caso fortuito, non risultando provato che la condotta dell'animale era stata eccezionale ed imprevedibile;
ciò era errato in quanto, nella stessa ricostruzione dei fatti fornita dall'attore,
l'attraversamento del lupo era stato “improvviso”, e comunque il pericolo era segnalato da appositi cartelli;
6) nella parte in cui aveva ritenuto dimostrato an e quantum dei danni al mezzo;
erroneamente poiché era mancata la prova del relativo nesso di causa con l'incidente, essendo la madre trasportata, che lo aveva confermato, non attendibile. Chiedeva, dunque, la riforma integrale della sentenza con rigetto della domanda risarcitoria.
Si costituiva l'appellato sostenendo la piena correttezza della sentenza gravata e chiedendone l'integrale conferma e, in subordine, limitare il risarcimento in virtù del concorso di colpa.
Alla prima udienza la causa veniva mandata per la precisazione delle conclusioni con discussione e pagina 2 di 7 decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta, previa assegnazione di un termine per memorie conclusionali. Entro il termine perentorio assegnato entrambe le parti depositavano le rispettive note d'udienza. Viene, dunque, depositata la presente sentenza.
In diritto, è doveroso premettere una panoramica sul quadro normativo e giurisprudenziale attuale in materia di danni causati da fauna selvatica.
Infatti, negli ultimi anni, la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – si è orientata nell'assegnare un diverso inquadramento giuridico alla natura della responsabilità dell'ente pubblico per danni cagionati da cose in custodia con motivazioni che, oggi, questo giudicante intende fare proprie.
In particolare, secondo l'orientamento ormai dominante ed ampiamente diffuso in giurisprudenza:
-“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (cfr. da ultimo Cassazione Civile, sezione 3, ordinanza 27-4-2023, n. 11107; Cass., sez. 3, sentenza n. 7969 del 20/04/2020; sez. 3, sentenza n. 8384 del 29/04/2020; sez. 3, sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: sez. 3, sentenza n.
12113 del 22/06/2020; sez. 3, ordinanza n. 13848 del 6/07/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 20997 del
2/10/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 16550 del 23/05/2022; sez. 6 – 3, ordinanza n. 18085 del
31/08/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 19101 del
15/09/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 3023 del 9/02/2021; cfr. anche sez. 3, ordinanza n. 25280 dell'11/11/2020);
- “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza Pt_1
normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso Pt_1
giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cass., sez. III, 20 Aprile 2020 ma anche, da ultimo, Cass. civ. sez. III, ord., 12-03-2024, n.
6539); pagina 3 di 7 - “ne consegue che, in via generale, quanto agli oneri probatori, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico (e, quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato)” […] “mentre la per liberarsi Pt_1
da responsabilità, deve dimostrare che la condotta dell'animale selvatico si è posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale, è stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-03-2024, n. 6539); tuttavia, quanto all'onere probatorio gravante sul danneggiato, si è altresì detto che:
- “il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art.
2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo. Con la conseguenza che, in tali casi, il danneggiato - poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno - se intende ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, deve anche allegare e dimostrare di avere nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico ha avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non può che ritenersi causa esclusiva del danno, in quanto - nonostante ogni sua cautela - non gli sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto” (così sempre Cass. sez. III, ord., 12-03-2024, n.
6539 cit.);
- ne discende che “non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere
l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare
l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici)
pagina 4 di 7 e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (così, da ultimo Cassazione, sezione 3, ordinanza 27-4-2023, n. 11107 che richiama Cass., sez. 3, sentenza n. 7969 del 20/04/2020; Cass., sez. 6 – 3, ordinanza n. 30294 del
14/10/2022);
- inoltre, da ultimo, è bene sottolineare come il rapporto tra la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) e la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale vada inquadrato in un'ottica di concorrenza (Cass. n. 16550 del 23/05/2022; Cass. n. 4373 del 07/03/2016;
Cass. n. 200 del 09/01/2002; Cass. n. 5783 del 27/06/1997; Cass. n. 2717 del 19/04/1983; Cass. n. 778 del 05/02/1979; Cass. n. 2615 del 09/12/1970; Cass. n. 1356 del 08/09/1970; Cass. n. 2875 del
28/07/1969) con la conseguenza che, come pure autorevolmente sostenuto: “a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12-12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-2024, n. 4671).
Alla luce dei richiamati principi, cui in questa sede si intende dare continuità, si ritiene che i primi cinque motivi di appello possano essere congiuntamente esaminati, in considerazione della stretta connessione esistente tra gli stessi.
Dalle risultanze processuali può dirsi accertato – nelle circostanze e modalità indicate dall'attore - lo scontro tra il veicolo e l'animale selvatico, circostanza che è stata confermata dalla teste escussa in sede di primo grado, capace di testimoniare e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare. Infatti, ex art. 246 c.p.c. il trasportato è incapace a deporre quando abbia riportato danni nell'incidente (cfr. Cass. ordinanza n. 19121 del 17/07/2019), il che non è avvenuto nel caso di specie, come dichiarato dalla stessa teste. La teste appare, poi, attendibile essendo le sue dichiarazioni concordanti col rinvenimento
(successivo) sulla carreggiata dell'animale e con i danni presenti sul mezzo incidentato.
Se è vero, come visto, che anche per i danni cagionati da fauna selvatica è possibile applicare la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – con la conseguenza che sarebbe stato onere della Pt_1
dimostrare il caso fortuito - è anche vero che, nel caso di specie, il conducente del veicolo non ha fornito la prova, sullo stesso gravante, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Prova che, in omaggio alla richiamata giurisprudenza, è da valutare con particolare rigore nel caso in cui, come quello di specie - per stessa ammissione del danneggiato - era ben nota la possibile presenza di animali selvatici (Cass., sez. III, 20/4/2020, n. 7969, cit.).
pagina 5 di 7 Non è stata provata – anzi, a monte, non è stata nemmeno allegata – la velocità tenuta dal veicolo condotto dal Lo stesso ha infatti allegato di percorrere la strada ad una velocità “ridotta”, CP_1
aggettivo che, di certo, non è idoneo a fornire la corretta misura della predetta velocità. Ugualmente la circostanza di prova testimoniale capitolata e facente riferimento a una velocità nei limiti “prescritti dal codice della strada”, oltre che del tutto generica, non dimostra che la velocità stessa fosse comunque adeguata allo stato dei luoghi. Non è dato sapere se il conducente abbia posto in essere manovre di emergenza per evitare l'impatto ovvero, in altri termini, se abbia “fatto tutto il possibile per evitare il danno” - così come richiesto dall'art. 2054 c.c. – tenuto conto, tra l'altro, dell'ammessa conoscenza della possibile presenza di animali selvatici, dell'orario notturno e della tipologia di strada di campagna e curvilinea percorsa.
Dal canto suo, invece, la non ha dimostrato il comportamento anomalo ed imprevedibile Pt_1 dell'animale che solo avrebbe potuto esonerarla da responsabilità invocando il fortuito. Fortuito che, come noto, non potrebbe essere desunto dall'assenza di colpa della né – come invece Pt_1 sostenuto nel proprio atto di appello dalla – potrebbe ritenersi integrato dalla negligente Pt_1
condotta di guida del ovvero dal comportamento di un animale selvatico che attraversa, in CP_1
orario notturno, una strada.
E ciò in considerazione del fatto che, pur a voler ritenere il comportamento del guidatore imprudente, lo stesso non potrebbe dirsi di certo fattore eccezionale ed imprevedibile, così come non potrebbe annoverarsi tra le situazioni eccezionali ed imprevedibili la comparsa di un animale sulla carreggiata anche in considerazione del fatto che, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, la presenza dei lupi, nella zona, era nota a tutti.
A fronte di tale quadro, dunque, applicando il più recente e condivisibile orientamento della Suprema
Corte, non avendo né il danneggiante né il danneggiato raggiunto “la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12-12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-2024, n. 4671).
Ne discende che la sentenza di primo grado andrà riformata in punto di an nel senso che la responsabilità per il sinistro andrà ascritta alla in misura del 50%. Pt_1
Passando all'esame dell'ultimo motivo di appello e relativo all'“erroneo accertamento dei danni patiti dall'attrice” si ritiene che, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, lo stesso non potrà essere accolto. A supporto della propria richiesta risarcitoria, infatti, il produceva, CP_1
innanzitutto, documentazione fotografica attestante i danni subiti dal mezzo e gli stessi venivano confermati dalla teste trasportata. Inoltre, l'avvenuta riparazione dei danni era confermata, in sede di prova testimoniale, dal teste che affermava di aver eseguito le riparazioni di cui al Testimone_1
pagina 6 di 7 preventivo prodotto in atti e di essere stato integralmente pagato. Non essendo allegati specifici motivi per dubitare dell'attendibilità di tale ultimo teste, le circostanze riferite sono state correttamente poste dal Giudice di Pace a base della decisione.
In conclusione, la sentenza di primo grado andrà riformata nel senso che, riconosciuta una pari responsabilità per il sinistro, la andrà condannata a risarcire al la complessiva somma Pt_1 CP_1 di euro 96,957.1 , pari al 50% del danno subito e provato in primo grado (complessivi euro 3.519,38).
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio e del mutamento della giurisprudenza sulle questioni rilevanti in causa, le spese di entrambi i gradi devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la a Parte_1
pagare a la complessiva somma di € 1.759,69 oltre interessi dalla domanda al saldo;
Controparte_1
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ascoli Piceno, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 882/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO COMI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIER FRANCESCO Controparte_1 C.F._1
IS
APPELLATO oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di danni da circolazione di fauna selvatica.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 284/2023, depositata in data 5.12.2023, NON notificata, con cui la è Parte_1 stata condannata a rifondere al sig. la somma di € 3.519,38 oltre agli interessi Controparte_1 legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo oltre spese di giudizio come liquidate in sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: In via principale, respingere la domanda di risarcimento attorea poiché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.”.”.
Per l'appellato: “Voglia l'Il.mo Giudicante, contrariis rejectis,
- rigettare l'appello proposto confermando in toto la sentenza n. 284/2023 del GDP di Ascoli Piceno;
-Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, attesa la palese infondatezza e temerarietà dell'azione.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5.6.2024 la proponeva appello avverso la Parte_1
pagina 1 di 7 sentenza n. 284/2023 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, la quale l'aveva condannata al risarcimento, per € 3.519,38, dei danni riportati dall'automobile di a seguito dello scontro con un Controparte_1
lupo, avvenuto in data 11.2.2022 sulla S.P. 235 (strada salaria inferiore) in località Ascoli Piceno.
L'appellante impugnava la sentenza nelle seguenti parti e per i seguenti motivi: 1) nella parte in cui aveva ritenuto dimostrati, da parte dell'attore, i presupposti della responsabilità ex art. 2052 c.c. e non dimostrato, da parte della il caso fortuito;
erroneamente in quanto dall'istruttoria non erano, Pt_1
invece, emersi detti elementi, essendo la testimonianza della madre trasportata dell'attore inammissibile e comunque inattendibile, essendo mancato un intervento dell'autorità per certificare il punto d'impatto e lo stato dei luoghi, ed essendo mancata la prova e indicazione dell'esatta velocità tenuta dal veicolo;
2) nella parte in cui aveva omesso di scrutinare l'effettiva condotta di guida del il quale non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto; circostanza, CP_1 quest'ultima, da escludersi, poiché, viste le condizioni ambientali e della strada (orario notturno, strada curvilinea, con segnali di attraversamento fauna, nota all'attore, e assenza di illuminazione), avrebbe dovuto dimostrare di aver tenuto un'andatura ridotta ai sensi dell'art. 141 C.d.S. e di aver provato a frenare o evitare l'impatto con l'animale, mentre invece lo aveva preso in pieno frontalmente e senza che fossero presenti sull'asfalto tracce di frenata;
3) nella parte in cui aveva riconosciuto ex art. 1227 c.
1 c.c. un concorso di colpa del 15% in capo al conducente, anziché correttamente applicato l'art. 2054
c.c. come richiesto dalla recente giurisprudenza di legittimità; 4) nella parte in cui aveva applicato l'art. 2052 c.c. facendo riferimento a elementi tipici della responsabilità ex art. 2043 c.c. (dolo o colpa della
, peraltro a sproposito poiché senza considerare che la non aveva alcun potere sul Pt_1 Pt_1
controllo della strada, che spettava all'ente proprietario Anas, e che la medesima non ha, per legge, alcun potere sul controllo numerico del lupo, il quale costituisce fauna protetta e non può essere cacciata e selezionata;
5) nella parte in cui aveva ritenuto che la non avesse fornito la prova Pt_1 liberatoria del caso fortuito, non risultando provato che la condotta dell'animale era stata eccezionale ed imprevedibile;
ciò era errato in quanto, nella stessa ricostruzione dei fatti fornita dall'attore,
l'attraversamento del lupo era stato “improvviso”, e comunque il pericolo era segnalato da appositi cartelli;
6) nella parte in cui aveva ritenuto dimostrato an e quantum dei danni al mezzo;
erroneamente poiché era mancata la prova del relativo nesso di causa con l'incidente, essendo la madre trasportata, che lo aveva confermato, non attendibile. Chiedeva, dunque, la riforma integrale della sentenza con rigetto della domanda risarcitoria.
Si costituiva l'appellato sostenendo la piena correttezza della sentenza gravata e chiedendone l'integrale conferma e, in subordine, limitare il risarcimento in virtù del concorso di colpa.
Alla prima udienza la causa veniva mandata per la precisazione delle conclusioni con discussione e pagina 2 di 7 decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta, previa assegnazione di un termine per memorie conclusionali. Entro il termine perentorio assegnato entrambe le parti depositavano le rispettive note d'udienza. Viene, dunque, depositata la presente sentenza.
In diritto, è doveroso premettere una panoramica sul quadro normativo e giurisprudenziale attuale in materia di danni causati da fauna selvatica.
Infatti, negli ultimi anni, la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – si è orientata nell'assegnare un diverso inquadramento giuridico alla natura della responsabilità dell'ente pubblico per danni cagionati da cose in custodia con motivazioni che, oggi, questo giudicante intende fare proprie.
In particolare, secondo l'orientamento ormai dominante ed ampiamente diffuso in giurisprudenza:
-“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (cfr. da ultimo Cassazione Civile, sezione 3, ordinanza 27-4-2023, n. 11107; Cass., sez. 3, sentenza n. 7969 del 20/04/2020; sez. 3, sentenza n. 8384 del 29/04/2020; sez. 3, sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: sez. 3, sentenza n.
12113 del 22/06/2020; sez. 3, ordinanza n. 13848 del 6/07/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 20997 del
2/10/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 16550 del 23/05/2022; sez. 6 – 3, ordinanza n. 18085 del
31/08/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 19101 del
15/09/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; sez. 6 – 3, ordinanza n. 3023 del 9/02/2021; cfr. anche sez. 3, ordinanza n. 25280 dell'11/11/2020);
- “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza Pt_1
normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso Pt_1
giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cass., sez. III, 20 Aprile 2020 ma anche, da ultimo, Cass. civ. sez. III, ord., 12-03-2024, n.
6539); pagina 3 di 7 - “ne consegue che, in via generale, quanto agli oneri probatori, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico (e, quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato)” […] “mentre la per liberarsi Pt_1
da responsabilità, deve dimostrare che la condotta dell'animale selvatico si è posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale, è stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-03-2024, n. 6539); tuttavia, quanto all'onere probatorio gravante sul danneggiato, si è altresì detto che:
- “il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art.
2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo. Con la conseguenza che, in tali casi, il danneggiato - poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno - se intende ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, deve anche allegare e dimostrare di avere nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico ha avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non può che ritenersi causa esclusiva del danno, in quanto - nonostante ogni sua cautela - non gli sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto” (così sempre Cass. sez. III, ord., 12-03-2024, n.
6539 cit.);
- ne discende che “non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere
l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare
l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici)
pagina 4 di 7 e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (così, da ultimo Cassazione, sezione 3, ordinanza 27-4-2023, n. 11107 che richiama Cass., sez. 3, sentenza n. 7969 del 20/04/2020; Cass., sez. 6 – 3, ordinanza n. 30294 del
14/10/2022);
- inoltre, da ultimo, è bene sottolineare come il rapporto tra la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) e la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale vada inquadrato in un'ottica di concorrenza (Cass. n. 16550 del 23/05/2022; Cass. n. 4373 del 07/03/2016;
Cass. n. 200 del 09/01/2002; Cass. n. 5783 del 27/06/1997; Cass. n. 2717 del 19/04/1983; Cass. n. 778 del 05/02/1979; Cass. n. 2615 del 09/12/1970; Cass. n. 1356 del 08/09/1970; Cass. n. 2875 del
28/07/1969) con la conseguenza che, come pure autorevolmente sostenuto: “a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12-12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-2024, n. 4671).
Alla luce dei richiamati principi, cui in questa sede si intende dare continuità, si ritiene che i primi cinque motivi di appello possano essere congiuntamente esaminati, in considerazione della stretta connessione esistente tra gli stessi.
Dalle risultanze processuali può dirsi accertato – nelle circostanze e modalità indicate dall'attore - lo scontro tra il veicolo e l'animale selvatico, circostanza che è stata confermata dalla teste escussa in sede di primo grado, capace di testimoniare e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare. Infatti, ex art. 246 c.p.c. il trasportato è incapace a deporre quando abbia riportato danni nell'incidente (cfr. Cass. ordinanza n. 19121 del 17/07/2019), il che non è avvenuto nel caso di specie, come dichiarato dalla stessa teste. La teste appare, poi, attendibile essendo le sue dichiarazioni concordanti col rinvenimento
(successivo) sulla carreggiata dell'animale e con i danni presenti sul mezzo incidentato.
Se è vero, come visto, che anche per i danni cagionati da fauna selvatica è possibile applicare la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – con la conseguenza che sarebbe stato onere della Pt_1
dimostrare il caso fortuito - è anche vero che, nel caso di specie, il conducente del veicolo non ha fornito la prova, sullo stesso gravante, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Prova che, in omaggio alla richiamata giurisprudenza, è da valutare con particolare rigore nel caso in cui, come quello di specie - per stessa ammissione del danneggiato - era ben nota la possibile presenza di animali selvatici (Cass., sez. III, 20/4/2020, n. 7969, cit.).
pagina 5 di 7 Non è stata provata – anzi, a monte, non è stata nemmeno allegata – la velocità tenuta dal veicolo condotto dal Lo stesso ha infatti allegato di percorrere la strada ad una velocità “ridotta”, CP_1
aggettivo che, di certo, non è idoneo a fornire la corretta misura della predetta velocità. Ugualmente la circostanza di prova testimoniale capitolata e facente riferimento a una velocità nei limiti “prescritti dal codice della strada”, oltre che del tutto generica, non dimostra che la velocità stessa fosse comunque adeguata allo stato dei luoghi. Non è dato sapere se il conducente abbia posto in essere manovre di emergenza per evitare l'impatto ovvero, in altri termini, se abbia “fatto tutto il possibile per evitare il danno” - così come richiesto dall'art. 2054 c.c. – tenuto conto, tra l'altro, dell'ammessa conoscenza della possibile presenza di animali selvatici, dell'orario notturno e della tipologia di strada di campagna e curvilinea percorsa.
Dal canto suo, invece, la non ha dimostrato il comportamento anomalo ed imprevedibile Pt_1 dell'animale che solo avrebbe potuto esonerarla da responsabilità invocando il fortuito. Fortuito che, come noto, non potrebbe essere desunto dall'assenza di colpa della né – come invece Pt_1 sostenuto nel proprio atto di appello dalla – potrebbe ritenersi integrato dalla negligente Pt_1
condotta di guida del ovvero dal comportamento di un animale selvatico che attraversa, in CP_1
orario notturno, una strada.
E ciò in considerazione del fatto che, pur a voler ritenere il comportamento del guidatore imprudente, lo stesso non potrebbe dirsi di certo fattore eccezionale ed imprevedibile, così come non potrebbe annoverarsi tra le situazioni eccezionali ed imprevedibili la comparsa di un animale sulla carreggiata anche in considerazione del fatto che, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, la presenza dei lupi, nella zona, era nota a tutti.
A fronte di tale quadro, dunque, applicando il più recente e condivisibile orientamento della Suprema
Corte, non avendo né il danneggiante né il danneggiato raggiunto “la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12-12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-2024, n. 4671).
Ne discende che la sentenza di primo grado andrà riformata in punto di an nel senso che la responsabilità per il sinistro andrà ascritta alla in misura del 50%. Pt_1
Passando all'esame dell'ultimo motivo di appello e relativo all'“erroneo accertamento dei danni patiti dall'attrice” si ritiene che, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, lo stesso non potrà essere accolto. A supporto della propria richiesta risarcitoria, infatti, il produceva, CP_1
innanzitutto, documentazione fotografica attestante i danni subiti dal mezzo e gli stessi venivano confermati dalla teste trasportata. Inoltre, l'avvenuta riparazione dei danni era confermata, in sede di prova testimoniale, dal teste che affermava di aver eseguito le riparazioni di cui al Testimone_1
pagina 6 di 7 preventivo prodotto in atti e di essere stato integralmente pagato. Non essendo allegati specifici motivi per dubitare dell'attendibilità di tale ultimo teste, le circostanze riferite sono state correttamente poste dal Giudice di Pace a base della decisione.
In conclusione, la sentenza di primo grado andrà riformata nel senso che, riconosciuta una pari responsabilità per il sinistro, la andrà condannata a risarcire al la complessiva somma Pt_1 CP_1 di euro 96,957.1 , pari al 50% del danno subito e provato in primo grado (complessivi euro 3.519,38).
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio e del mutamento della giurisprudenza sulle questioni rilevanti in causa, le spese di entrambi i gradi devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la a Parte_1
pagare a la complessiva somma di € 1.759,69 oltre interessi dalla domanda al saldo;
Controparte_1
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ascoli Piceno, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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