Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 dicembre 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 maggio 1988 |
Commentari • 23
- 1. Testo Unico imposta di registrohttps://www.studiocataldi.it/
Raccolta Normativa DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. Ultimo aggiornamento gennaio 2014 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge n. 825 del 1971; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 …
Leggi di più… - 2. Accertamento con adesione non è ritrattabile per la CassazioneAndrea Amantea · https://www.lavoroediritti.com/ · 4 settembre 2023
- 3. Notaio sbaglia, c'è concorso di colpa del suo cliente? (Cass. 13592/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 ottobre 2020
In caso di inadempimento ai propri obblighi professionali il notaio non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo non abbia controllato se la stesura dell'atto (nella specie, una dichiarazione di successione a fini fiscali) sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto: nel rapporto di prestazione di opera intellettuale colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d'arte, non essendo quindi configurabile il concorso colposo del danneggiato. Il professionista il quale compia un atto dannoso o inutile per il cliente, non è esonerato da responsabilità per il solo …
Leggi di più… - 4. Processo tributario, invalidità sostanziale dell’avviso di accertamentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2007
- 5. Circolare del 09/04/1999 n. 83 - Min. Finanze - Dip. Territorio Catasto Serv. IMin. Finanze · 9 aprile 1999
Come e\' noto le disposizioni contenute nell\'art. 10 - commi 20, 21 e 22 - del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con legge 8 agosto 1996, n. 425, identificano incisivi provvedimenti di semplificazione nei procedimenti amministrativi mirati all\'accertamento dei valori immobiliari a fini fiscali. Poiche\' le semplificazioni comportano significative modifiche nelle attivita\' istituzionali degli uffici finanziari periferici competenti, in tema catastale e di imposte dirette e indirette, al fine di una coordinata attuazione delle innovate procedure, vengono emanate le presenti direttive, oggetto di concertazione fra i dipartimenti del territorio e delle entrate. 1. …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 77
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 04/06/2025, n. 9981Provvedimento: Sentenza n. 9981/2025 Depositato il 04/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 23/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CIOFFI FURIO, Presidente LEPRE ANTONIO, Relatore SASSONE GIUSEPPE, Giudice in data 23/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1752/2024 depositato il 31/01/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Napoli - --- 80100 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_2 Resistente_1 S.r.l. - …Leggi di più...
- IMU·
- prescrizione·
- art. 77 dpr 602/1973·
- potere di accertamento e riscossione·
- inesistenza giuridica·
- compensazione spese di lite·
- iscrizione ipotecaria·
- avviso di accertamento
- 2. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. IV, sentenza 28/02/2025, n. 323Provvedimento: Sentenza n. 323/2025 Depositato il 28/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CAPRIOGLIO ER MA SEVERINA, Presidente e Relatore PUGNO LUIGI, Giudice ROSSOTTO VITTORIA, Giudice in data 19/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1427/2023 depositato il 29/12/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10100 Torino TO …Leggi di più...
- prescrizione credito tributario·
- art. 26 DPR 602/1973·
- notifica atti tributari·
- art. 36 bis dpr 600/1973·
- estinzione ente collettivo·
- legittimazione passiva·
- art. 139 cpc·
- decadenza beneficio rateazione·
- responsabilità legale rappresentante·
- litisconsorzio necessario
- 3. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/07/2024, n. 18750Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 754/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SE AN, OL IE, elettivamente domiciliati in SANTA MARIA CAPUA VETERE VIA DEGLI ORTI I TRAVERSA, 8, presso lo studio dell'avvocato SE AN ([...]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- Civile Sent. Sez. 5 Num. 18750 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data pubblicazione: 09/07/2024 2 di 8 nonchè contro SE NA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE LUIGI STURZO 15, presso lo studio dell'avvocato …Leggi di più...
- vizi propri avviso di liquidazione·
- art. 11 l. n. 880/1986·
- adesione tacita art. 11 l. 880/1986·
- onere istanza di trattazione·
- avviso di accertamento definitivo·
- tardività ricorso·
- legittimazione Agenzia delle Entrate·
- principio di autosufficienza·
- ricorso per cassazione
- 4. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 01/02/2024, n. 844Provvedimento: Sentenza n. 844/2024 Depositato il 01/02/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 27/01/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: IN GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice AJELLO ROBERTA, Giudice in data 27/01/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3884/2022 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Difeso da Difensore_1 - …Leggi di più...
- valutazione terreni in fascia di rispetto·
- art. 26 c.5°·
- spese giudizio di legittimità·
- D.p.r. n.637 del 1972·
- art. 8 Lg. 17.12.1986 n.880·
- valutazione automatica terreni agricoli·
- riassunzione appello·
- spese giudizio di rinvio
- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 15/06/2023, n. 3156Provvedimento: Sentenza n. 3156/2023 Depositato il 15/06/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 10/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: MI NC IA, Presidente e Relatore FERRUCCI GIUSEPPA ANNA, Giudice VILLANI ALFONSO, Giudice in data 10/03/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 3332/2020 depositato il 07/09/2020 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato …Leggi di più...
- atto impositivo·
- avviso di liquidazione·
- giudicato·
- imposta di successione·
- art. 6 d.l. 119/2018·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- principio di emendabilità dichiarazione·
- valutazione automatica immobili·
- definizione agevolata
Versioni del testo
- Art. 1. 1. La tariffa delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , come modificata dall' articolo 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , e' sostituita dalla seguente:
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- - Art. 2. 1. Nel primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , quale modificato dall' articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694 , la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni".
NOTE
Nota all'art. 2:
il primo comma dell'art. 25 (Esenzioni e riduzioni) del D.P.R. n. 643/1972 (istitutivo della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) come modificato prima dall' art. 1 del D.P.R. n. 688/1974 e poi dall' art. 3 della legge n. 694/1975 , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 2 gli incrementi di valore:
a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalita' giuridica;
b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);
c) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilita'. L'esenzione e' revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;
d) dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali di cui all' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , trasferiti per causa di morte o per atto tra vivi nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice. E' diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo e dell'allevamento e governo del bestiame.
L'esistenza di questi requisiti deve essere attestata dall'ispettorato provinciale agrario; il lavoro della donna e' equiparato a quello dell'uomo nel calcolo della forza lavorativa;
e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni.". - Art. 3. 1. L' articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 33. - Nelle successioni e nelle donazioni a favore dei parenti in linea retta, del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, devoluti o donati a favore di agricoltori coltivatori diretti e' ridotto del quaranta per cento; la riduzione si applica fino a lire duecento milioni del valore di tali beni e alle condizioni previste dall' articolo 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , modificato dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688 , e dall' articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694 .
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle successioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta entro il terzo grado, di imprese artigiane familiari come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'articolo 230-bis del codice civile , per l'imposta relativa agli immobili, o parte di immobili, adibiti all'esercizio dell'attivita'".
Note all'art. 3:
La legge n. 576, 1975 concerne disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.
Per il testo del primo comma, lettera d), dell'art. 25 del D.P.R. n. 643/1972 si veda la nota all'art. 2.
Si reputa utile riportare il testo degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato):
"Art. 3. (Definizione di impresa artigiana). - E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attivita' di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole e le attivita' di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e costituita ed esercitata in forma di societa', anche cooperativa, escluse le societa' a responsabilita' limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
L'impresa artigiana puo' svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare di una sola impresa artigiana.
Art. 4 (Limiti dimensionali). - L'impresa artigiana puo' essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: uni massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 22 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purche' con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 12 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attivita' nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 40 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 14 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 , sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorche' partecipanti all'impresa familiare di cui all' art. 230-bis del codice civile , che svolgano la loro attivita' di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta".
Il testo dell' art. 230-bis del codice civile , aggiunto dall' art. 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151 , e' il seguente:
"Art. 230-bis. (Impresa familiare). - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella famiglia o nella impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita' di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potesta' su di essi.
Il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo: per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e' intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresi', in caso di alienazione dell'azienda.
Il pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sulla azienda. Si applica, nei limiti in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme".