Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
Commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica, l'odontotecnico il quale provveda ad ispezionare la cavità orale del paziente per verificare le condizioni di una protesi, rientrando tale operazione in quelle riservate all'odontoiatra giacchè si risolve in un rapporto diretto con il paziente medesimo.
Commentario • 1
- 1. Quali sono le professioni sanitarieChiarini | Studio Legale · https://www.chiarini.com/ · 2 maggio 2020
Lo Stato italiano riconosce attualmente 31 professioni sanitarie, per l'esercizio delle quali è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi Ordini professionali. Si tratta di circa 1.500.000 professionisti che operano sotto la vigilanza del Ministero della Salute. Accanto a queste figure esistono attività, come quelle dei naturopati, degli estetisti o dei massaggiatori, che possono collocarsi al confine con le prestazioni tipicamente riservate agli operatori sanitari abilitati. Individuare questo confine è essenziale: chi lo oltrepassa rischia di rispondere del reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.). In questo approfondimento vedremo l'elenco aggiornato delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2008, n. 44098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44098 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
44 0 9 8 /08 Sentenza n.1333 Registro generale n. 19270/2006
Udienza pubblica 21.10.2008
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori
Francesco SERPICO presidente Francesco IPPOLITO (rel.) 66
Luigi LANZA 66
Massimo DOGLIOTTI 66
Giorgio FIDELBO 66
ha pronunciato laseguente SENTENZA
nel procedimento penale nei confronti di
OL NO, n. a Milano il 22.7.1955
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, emessa in data 7.2.2006;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del P.M., in persona del sostituto procuratore generale G. Galati, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva in
FATTO E DIRITTO
NO BO ricorre per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Milano, confermativa della sentenza con cui il tribunale della stessa città lo aveva condannato alla pena di un mese di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria di 1.140 euro, per il delitto by
RN.
I giudici di merito hanno ritenuto provato che il BO, non iscritto allo specifico Albo professionale, stava prestando attività di odontoiatria alla nominata paziente.
Il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 348 cod. pen. e della legge (extrapenale) 24 luglio 1985, n. 409, che istituisce la professione sanitaria di odontoiatria e detta disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee, nonché vizio di motivazione sul punto. Assume non provata l'effettiva attività
d'ispezione del cavo orale e dell'avvenuta o perdurante operazione dentale di cementificazione.
Il ricorso è inammissibile.
Sotto le rubriche della falsa applicazione della legge e del vizio di motivazione, il ricorrente censura nel merito l'apprezzamento probatorio operato dai giudici milanesi, espresso con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizio logici, avendo essi ritenuto provato quanto meno che l'imputato sorpreso dal tecnico di prevenzione della ASL,
-
mentre in camice, guanti e mascherina, accanto alla signora RN, sdraiata sulla sedia del riunito dentale dello studio sopra indicato avesse ispezionato il cavo orale della paziente per verificare le condizioni di una protesi. Tale operazione rientra in quelle riservate all'odontoiatra, consistendo in un rapporto diretto con il paziente, inibito all'odontotecnico, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. Cass. n. 37120/2004; n. 2725).
All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di 1.000 (mille) euro in favore della Cassa delle ammende.
2 Roma, 21 ottobre
Il consigliere est,
F.Appolito
2008
Il presidente
F Serpico
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 26 NOV 2008
CAS
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Sele
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