Sentenza 5 novembre 2013
Massime • 1
L'interesse all'impugnazione di una misura cautelare personale dopo la sua cessazione, in caso di provvedimento coercitivo emesso per una pluralità di imputazioni, è ravvisabile, ai fini dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, solo se si fa questione dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità per tutti i titoli di reato per i quali la misura è stata disposta. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, originariamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per due reati, aveva proposto impugnazione, con riferimento ai gravi indizi, relativamente ad una sola delle imputazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2013, n. 47173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47173 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ TO - Presidente - del 05/11/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1657
Dott. PETRUZZELLIS A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 29697/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR TO, nato ad [...] il [...];
De IZ IN, nato a [...] il [...];
De IZ NI, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza del 27/05/2013 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Petruzzellis Anna;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. Selvaggi Eugenio, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avv.ti Marino Gaetano per AR, Diddi Alessandro e Zeppieri Leone per De IZ IN e De IZ NI, i quali si sono riportati ai ricorsi ed alle memorie depositate. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 27/05/2013 ha respinto il riesame proposto nell'interesse di AR TO, De IZ IN e De IZ NI, in relazione al provvedimento del 09/05/2013 con il quale il Gip del Tribunale di Latina ha disposto nei loro confronti gli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui all'art. 356 c.p. e art. 640 cpv. c.p., n. 1 contestati al primo, nella rispettiva qualità di capo area per la provincia di Latina, ed agli altri ricorrenti nella loro qualità di legali rappresentanti della De IZ ER spa, società appaltatrice della raccolta differenziata dei rifiuti nel comune di Ponza.
2.1. La difesa di AR TO deduce con un primo motivo violazione di legge, quanto all'omessa motivazione del Tribunale sull'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Si osserva che il P.m. dispose l'utilizzazione delle intercettazioni di altro procedimento con decreto privo di motivazione, in mancanza delle condizioni legittimanti fissate dall'art. 270 c.p.p. e che il provvedimento di convalida del Gip presenta il medesimo vizio.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione qualificando le precedenti intercettazioni quale nuova notizia di reato, così superando le deduzioni del P.m. sul punto, senza fornire indicazioni sul requisito dell'urgenza, che deve assistere la nuova autorizzazione, ove, come nella specie, tale requisito è assente, proprio per effetto della preesistenza dei controlli.
2.2. Analoga eccezione di difetto di motivazione viene svolta con riguardo all'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni conseguente all'omesso deposito dei verbali di inizio e fine delle operazioni, come richiesto dall'art. 268 c.p.p., nn. 1) e 3) non potendo considerarsi satisfattivo al riguardo il riferimento operato dal Tribunale all'osservanza della disposizione di cui all'art. 89 disp. att. c.p.p.. Si osserva inoltre che l'esecuzione delle captazioni era stata disposta presso la sede distaccata della Procura di Latina, sita in Gaeta, della cui esistenza si dubita, lamentando inoltre che la particolare modalità esecutiva non fosse giustificata dall'impossibilità di eseguire le captazioni presso la sede di Latina.
2.3. Conseguentemente si deduce carenza indiziaria in quanto, ove dichiarata l'inutilizzabilità delle intercettazioni, le indagini svolte risultano prive di elementi idonei a giustificare l'emissione del provvedimento impugnato.
2.4. Con memoria depositata nei termini la difesa di AR lamenta la mancata valutazione degli atti da parte del Tribunale dei riesame, che ha confermato la valutazione del Gip, in assenza di un approfondito esame specifico delle risultanze, attività gli è rimessa;
ciò ha realizzato l'omessa motivazione con riferimento alla valutazione tecnica del consulente, e dei dati documentali e dell'effettivo contenuto delle conversazioni intercettate, elementi posti a base dell'ipotesi d'accusa.
Da ultimo il difensore fa proprie le deduzioni ed eccezioni proposte nell'interesse degli altri ricorrenti.
3.1. Nell'interesse di De IZ IN e De IZ NI nel ricorso si deduce carenza argomentativa con riferimento alle esigenze cautelari, eccependo la nullità dell'ordinanza impositiva che aveva riconosciuto le esigenze probatorie, e non aveva individuato un termine di efficacia. In contrasto con quanto letteralmente specificato nell'ordinanza dal Gip, il Tribunale, respingendo relazione esclusivamente alle cariche sociali rivestite, senza alcuna specificazione sul concreto intervento nell'attività illecita ipotizzata;
- la presenza dei medesimi vizi con riferimento agli indizi del reato contestato, con particolare riferimento all'assunto dell'intervenuta falsificazione di documenti per accedere all'appalto pubblico, che non sono stati specificamente individuati, e la cui alterazione, a fortiori, non è dato ricondurre all'azione dei ricorrenti;
nonché all'individuazione di elementi indiziari nelle conversazioni telefoniche intercettate che, oltre a non vedere i De IZ tra i partecipanti, risultano riportate nel loro contenuto, senza individuare le argomentazioni idonee ad isolare, dai contesti comunicativi, gli elementi caratterizzanti l'ipotesi d'accusa;
- genericità degli elementi sulla base dei quali si è ritenuto il pericolo di reiterazione, valutato alla luce, sia della mancanza degli indizi di una condotta riconducibile ai ricorrenti, che in forza dell'unicità del fatto contestato, indebitamente ritenuto reiterato;
- mancanza di attualità e concretezza delle pretese esigenze cautelari, da valutarsi con riferimento all'epoca del commesso reato, ed al materiale sviluppo dell'attività demandata nell'isola di Ponza alla società cui i ricorrenti fanno capo, secondo gli accordi intervenuti con i pubblici ufficiali subentrati ai coimputati. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Sulla base delle risultanze in atti, confermate nel corso della comparizione camerale da parte dei difensori, allo stato le misure limitative della libertà imposte a tutti i ricorrenti sono state revocate, e ciò impone di accertare, in via preliminare, la persistenza dell'interesse al proposto ricorso da parte degli stessi.
3. In relazione alla posizione di AR TO non risulta espressa in atti alcuna specifica deduzione riguardo al persistente interesse all'impugnazione e tale carenza di allegazione impone di accertare l'inammissibilità del ricorso per la sopravvenuta inefficacia della misura, secondo quanto specificamente definito in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, nella sua più autorevole composizione (S.U. n. 7931 16/12/2010, dep 1/3/2011, imp. Testini). La pronuncia indicata ha infatti chiarito che, ove intervenga la revoca della misura restrittiva avverso la quale era stato proposto ricorso, sussiste un onere di allegazione gravante sul ricorrente personalmente, dell'interesse all'accertamento delle condizioni di legittimità della misura, allegazione che in questa fase non risulta formulata da AR, alla quale la difesa non ha fatto riferimento neppure nella fase della comparizione camerale odierna.
4. Analoga conclusione deve raggiungersi anche con riguardo ai ricorsi proposti nell'interesse di De IZ IN e De IZ NI, malgrado la diversità delle risultanze, in quanto, contestualmente ai motivi aggiunti, gli interessati personalmente hanno formulato istanza di definizione di questo procedimento, fondata sull'individuazione del loro interesse a proporre la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
In proposito deve però ricordarsi che, proprio in forza dei principi interpretativi chiariti nella pronuncia già indicata, l'interesse alla riparazione non deve esclusivamente essere dichiarato, ma deve costituire oggetto di specifica e motivata deduzione che evidenzi la persistenza dell'interesse, individuabile nella possibilità di utilizzare l'eventuale pronuncia favorevole che potrebbe scaturire dall'impugnazione, per la cui cognizione si insiste, che in forza della disposizione di cui all'art. 314 c.p.p., comma 2, può essere riconosciuta solo ove sia dimostrata l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato che sostenne l'emissione del provvedimento restrittivo.
Nel valutare la ricorrenza di tale condizione nel caso concreto si deve preliminarmente rilevare che, come evidenziato in narrativa, l'originaria impugnazione poneva in discussione esclusivamente la presenza delle esigenze cautelari e la qualificabilità dell'azione contestata nell'ambito della fattispecie di truffa aggravata. I motivi di impugnazione illustrati nel ricorso introduttivo delimitano l'ambito valutativo rimesso a questo giudice e di relazione ad essi deve considerarsi la persistenza del dichiarato interesse all'impugnazione.
Alla luce di tale delimitazione non può che giungersi all'esclusione della presenza di un interesse all'impugnazione. Le imputazioni che hanno dato origine all'emissione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di due ricorrenti sono relative ai reati di cui agli artt. 356 e 640 cpv. c.p., reati entrambi per i quali è prevista l'emissione del provvedimento restrittivo. Ne consegue che il ricorso, che ha limitato la contestazione alla qualificabilità dei fatti come truffa aggravata, non possa ritenersi contenere contestazioni riguardanti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell'ulteriore imputazione, che risulta idonea da sola a sostenere la legittimità del provvedimento impositivo impugnato. A ciò consegue che non possa valutarsi presente l'interesse all'accertamento di insussistenza degli elementi costitutivi dei gravi indizi di reato, con limitazioni all'oggetto del ricorso, relativo al delitto di truffa in quanto per l'ulteriore imputazione residua, di cui non risulta contestata nell'atto introduttivo la fondatezza, permarrebbero in via autonoma gli elementi che legittimano la misura.
Deve ricordarsi che nessuna deroga al principio dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, per come tratteggiato sulla base del contenuto del ricorso, può trarsi dall'interpretazione della disposizione di cui all'art. 311 c.p.p., comma 4 ove si specifica che la parte ha facoltà di denunciare motivi nuovi davanti alla Corte di cassazione prima dell'inizio della discussione.
Per pacifica interpretazione infatti tale disposizione non amplifica l'ambito valutativo rimesso a questo giudice (Sez. 1, Sentenza n. 3969 del 05/06/1997, dep. 05/07/1997, Rv. 208054, imp, Marraffa, ove si chiarisce che i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, tanto nella previsione di ordine generale contenuta nell'art. 585 c.p.p., comma 4, quanto in quella specificamente concernente il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia "de libertate", contenuta nell'art. 311 c.p.p., comma 4, non possono investire capi o punti della decisione impugnata diversi da quelli ai quali si riferisce l'originario atto di impugnazione), poiché interviene esclusivamente sulla tassatività dei termini per formulare motivi nuovi, che si amplificano fino all'udienza di discussione per consentire l'effettivo esercizio del diritto della difesa di materia di custodia cautelare.
Non può invece conseguire alla previsione richiamata la legittimazione ad una più ampia possibilità di rilievi proponibili, per la cui determinazione permane invece la regola generale, contenuta nell'art. 585 c.p.p., comma 4 e art. 611 c.p.p., comma 1 dell'invalicabilità del perimetro delle questioni sottoposte con il ricorso, imposta dalla natura perentoria del termine per impugnare, che costituisce principio generale (principio pacifico;
per tutte, da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 12641 del 05/02/2013, dep. 18/03/2013, Imputato: Pisano, Rv. 255118).
In ragione di ciò risultano inammissibili i rilievi proposti nei motivi aggiunti con riferimento all'insussistenza dei gravi indizi, ed alla loro identificabilità nelle intercettazioni telefoniche, di cui si contesta l'utilizzabilità, in quanto tali argomenti non hanno riguardato i motivi principali di ricorso ne' risultano aver mai investito, per quel che rileva, lo stesso riesame di merito. Limitando conseguentemente l'analisi ai motivi proposti nel ricorso, si deve escludere la rilevanza di qualsiasi approfondimento riguardante le esigenze cautelari, la cui analisi è inidonea a giustificare la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, cui si può accedere solo nell'ipotesi di insussistenza dei presupposti giustificativi della misura, identificabili nella mancanza dei gravi indizi.
Tale essenziale condizioni legittimante non è individuabile neppure riguardo alla contestazione di sussistenza del delitto di truffa aggravata, a cui era circoscritto il ricorso, poiché, come già esposto, tale reato era solo una delle due imputazioni in relazione alle quali risultava emessa la misura, che era sorretta anche dalla contestazione di cui all'art. 356 c.p., rispetto al quale ultimo non è stata proposta con l'atto introduttivo alcuna contestazione. In tale situazione in diritto la richiesta di decisione del ricorso finalizzata alla proposizione futura della domanda di riparazione per ingiusta detenzione non risulta dotata della necessaria specificità, poiché in essa si tralascia di individuare l'incidenza che l'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso può assumere sulla confutazione dei gravi indizi per l'ulteriore reato che portò all'emissione della misura, i cui indizi non sono stati raggiunti da contestazioni nell'atto introduttivo del presente grado del giudizio.
5. La natura sopravvenuta della causa di inammissibilità esclude che debba provvedersi alla condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta mancanza di interesse.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2013