Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 1
È legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata "de plano", senza che debbano essere osservati gli adempimenti per il procedimento camerale prescritti dall'art. 127 cod. proc. pen., il quale non è richiamato dalla norma generale di cui all'art. 591, comma secondo, cod. proc. pen, che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d'ufficio.
Commentario • 1
- 1. Art. 127 - Procedimento in camera di consigliohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2013, n. 7448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7448 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 03/10/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1371
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 10429/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA IA SS N. IL 07/06/1984;
avverso l'ordinanza n. 5457/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo.
RITENUTO IN FATTO
1. Nell'interesse di IA SS AN è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 10/12/2012 con la quale la Corte d'appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità, per genericità dei motivi, dell'appello proposto avverso la sentenza di condanna di primo grado.
A fondamento dell'impugnazione, la ricorrente lamenta vizi motivazionali e violazione dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 179 e 180 c.p.p., per avere la Corte territoriale adottato il provvedimento de plano, senza fissare l'udienza camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La dichiarazione di inammissibilità dell'appello non richiede l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto la disciplina ivi stabilita non è espressamente richiamata dalla norma generale di cui all'art. 591 c.p.p., comma 2, la quale si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia "anche d'ufficio" (Sez. 6, n. 48752 del 22/11/2011, Maddaluno, Rv. 251565). Nella stessa prospettiva, si è rilevato che l'inammissibilità dell'impugnazione deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, senza l'osservanza di particolari formalità ne' obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, essendo quest'ultimo posticipato all'eventuale procedimento instaurato mediante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza (Sez. 3, n. 16035 del 24/02/2011, Amendola, Rv. 250280)
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014