Art. 4. Dichiarazione infedele 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ((a euro cinquantamila)) ;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore ((a euro due milioni)) . ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ((a euro cinquantamila)) ;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore ((a euro due milioni)) . ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".