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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/02/2026, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1101/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA PE, Presidente IN LUIGI MARIA, Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2971/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via PP Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13949/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 13/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240060715973 IVA-ALTRO 2022 1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13949/2024, depositata in data 13 novembre 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 2, rigettava, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in € 5.800,00 oltre oneri di legge se
Ricorrente_1dovuti, il ricorso proposto dalla Srls avverso la cartella di pagamento n.
09720240060715973 dell'importo di € 283.210,17, originata dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis D.P.R. 633/1972 e conseguente al riscontro dell'omesso versamento dell'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche dell'anno 2022.
Con atto spedito e consegnato il 13 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale Roma 2 e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e depositato il 30 maggio 2025 ha proposto appello la società.
Nel gravame si deduce, con il primo motivo, la mancata valutazione circa la rituale esistenza della notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento e, dunque, circa la dedotta inesigibilità del credito perché basato su un atto non ritualmente notificato.
Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado per l'errata statuizione circa la totale assenza di titolo.
Al riguardo si sostiene che l'atto controverso sarebbe totalmente erroneo ed illegittimo per assenza della motivazione e di indicazione dei criteri di calcolo del tributo.
Con il terzo motivo si lamenta che la sentenza appellata non avrebbe esaminato la richiesta della contribuente di esibizione dei ruoli formati dall'ente impositore e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione.
Con il quarto motivo si eccepisce la mancata statuizione circa la modalità di calcolo con cui sarebbero stati quantificati gli interessi.
Con il quinto motivo si contesta la condanna al pagamento delle spese di lite disposta dal primo giudice.
Si chiede, pertanto, la riforma della sentenza appellata.
Con atto depositato il 4 luglio 2025 ha controdedotto l'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale Roma 2 chiedendo il rigetto dell'appello.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita.
La causa è stata trattata il 12 febbraio 2026.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Infondato, infatti, è il primo motivo di gravame.
A prescindere dal rilievo che nella cartella è espressamente indicato come, in relazione a ciascuno dei tre ruoli portati dalla cartella, siano state inviate le comunicazioni di esito del controllo automatizzato rispettivamente in data 21 novembre 2022, 15 febbraio 2023 e 16 aprile 2023, osserva la Corte che, comunque, trattandosi, appunto, di cartella originata dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis D.P.R. 633/1972, la comunicazione di irregolarità non era necessaria.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati. Peraltro, l'obbligo imposto all'Amministrazione finanziaria non è sanzionato da alcuna nullità, sicché, in caso di sua violazione, deve parlarsi di semplice irregolarità (Cfr. Cass. 15/09/2021, n. 24813, Cass. 17/12/2019
n. 33344)” (Cass., Sez. 5, 1° luglio 2024, n. 18078).
D'altra parte, il contribuente nulla ha contestato nel ricorso introduttivo in ordine al merito della pretesa.
Infondato è anche il secondo motivo avendo la Corte di Cassazione precisato che “nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del
d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa” (Sez. 5, 6 marzo 2024, n.
5981).
Parimenti infondato è il terzo motivo perché “La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11794 del 09/06/2016) per cui - come già evidenziato dal primo giudice - “la notifica della cartella costituisce la modalità che la norma prevede per portare i ruoli a conoscenza del contribuente”.
3 Ciò a prescindere dal fatto che, in termini generali, “il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio, al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, in quanto si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente” (Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2025,
n. 34547).
Infondato è, altresì, il quarto motivo.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che, se la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, “al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Sez. U, 14 luglio
2022, n. 22281; cfr. anche Cass., Sez. T, 16 ottobre 2023, n. 28742). Con mirato riferimento alle ipotesi di controllo automatizzato, ex artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972, le sezioni unite hanno peraltro riconosciuto che «[…] il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. Tuttavia, il riferimento agli elementi della dichiarazione -quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi- esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale
l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella (paragrafi 13.5 e 13.5.2 della sentenza n. 22281 del 2022 cit.)” (Sez. 5, 12 dicembre 2024, n. 32059).
Orbene, osserva il Collegio che, nella fattispecie, la cartella di pagamento controversa risponde ai suindicati requisiti motivazionali in quanto in essa è testualmente specificato, a pag. 1, che “In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che I'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori” con l'ulteriore precisazione che gli interessi di mora “Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con
4 provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lg
D.s. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento”.
Nelle avvertenze alla pag. 10 della cartella, inoltre, è esplicitato quanto segue:
“Le sanzioni indicate nella comunicazione sono ricalcolate nella misura piena prevista dall'art. 13 del
D.lgs. n. 471 del 1997 pari al 30% dell'imposta non versata.
Gli interessi sono ricalcolati e dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Inoltre sono dovuti gli ulteriori interessi maturati fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della
Riscossione in caso di mancato pagamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del pagamento in caso di tardivo pagamento a seguito della comunicazione.
Misura del tasso annuo degli interessi: 4 per cento dal 1 ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009)”.
Da ultimo, il quinto motivo è infondato laddove contesta la condanna al pagamento delle spese disposta dal primo giudice a carico del contribuente.
Tale regolamentazione delle spese, infatti, si conforma, stante la soccombenza della contribuente in quel giudizio, al criterio prioritario stabilito dall'art. 11, comma 1 D. lgs. 546/1992 e,
d'altra parte, la contribuente non deduce nessuna circostanza tale da integrare quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che potrebbero comportare la compensazione delle spese ai sensi del comma 2 dello stesso art. 11, comma 1 D. lgs. 546/1992.
Il motivo è, poi, inammissibile per genericità laddove lamenta “salvo errore” un'asserita non conformità della quantificazione di tali spese ai parametri previsti dalle tabelle contenute nel D.M.
55/2014, così come modificate dal D.M. 147/2022.
In ogni caso, peraltro, la doglianza è anche infondata nel merito in quanto, avuto riguardo al valore della causa - da individuarsi, ai sensi dell'art. 5, comma 4 D.M. 55/2014, “in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali” -, l'importo liquidato dal primo giudice è abbondantemente inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori medi previsti dalle vigenti tabelle di cui al citato D.M. 55/2014.per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna dell'appellante alle spese del grado in favore dell'Ufficio costituito (Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale Roma 2).
Tali spese, considerati il valore della causa ed il numero delle questioni dedotte, vengono determinate, avendo a tendenziale riferimento i valori medi previsti dalle già richiamate tabelle di cui
5 al D.M. 55/2014 per le tre fasi di studio, introduttiva e decisionale, nell'importo complessivo di €
8.000,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Il suindicato importo di € 8.000,00 deve, peraltro, essere ridotto ad € 6.400,00 per effetto della riduzione del venti per cento stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies D. lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese del grado in favore dell'Ufficio costituito, liquidate in complessivi € 6.400,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Roma, 12 febbraio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU IA IN PP MA
6
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA PE, Presidente IN LUIGI MARIA, Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2971/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via PP Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13949/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 13/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240060715973 IVA-ALTRO 2022 1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13949/2024, depositata in data 13 novembre 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 2, rigettava, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in € 5.800,00 oltre oneri di legge se
Ricorrente_1dovuti, il ricorso proposto dalla Srls avverso la cartella di pagamento n.
09720240060715973 dell'importo di € 283.210,17, originata dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis D.P.R. 633/1972 e conseguente al riscontro dell'omesso versamento dell'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche dell'anno 2022.
Con atto spedito e consegnato il 13 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale Roma 2 e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e depositato il 30 maggio 2025 ha proposto appello la società.
Nel gravame si deduce, con il primo motivo, la mancata valutazione circa la rituale esistenza della notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento e, dunque, circa la dedotta inesigibilità del credito perché basato su un atto non ritualmente notificato.
Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado per l'errata statuizione circa la totale assenza di titolo.
Al riguardo si sostiene che l'atto controverso sarebbe totalmente erroneo ed illegittimo per assenza della motivazione e di indicazione dei criteri di calcolo del tributo.
Con il terzo motivo si lamenta che la sentenza appellata non avrebbe esaminato la richiesta della contribuente di esibizione dei ruoli formati dall'ente impositore e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione.
Con il quarto motivo si eccepisce la mancata statuizione circa la modalità di calcolo con cui sarebbero stati quantificati gli interessi.
Con il quinto motivo si contesta la condanna al pagamento delle spese di lite disposta dal primo giudice.
Si chiede, pertanto, la riforma della sentenza appellata.
Con atto depositato il 4 luglio 2025 ha controdedotto l'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale Roma 2 chiedendo il rigetto dell'appello.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita.
La causa è stata trattata il 12 febbraio 2026.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Infondato, infatti, è il primo motivo di gravame.
A prescindere dal rilievo che nella cartella è espressamente indicato come, in relazione a ciascuno dei tre ruoli portati dalla cartella, siano state inviate le comunicazioni di esito del controllo automatizzato rispettivamente in data 21 novembre 2022, 15 febbraio 2023 e 16 aprile 2023, osserva la Corte che, comunque, trattandosi, appunto, di cartella originata dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis D.P.R. 633/1972, la comunicazione di irregolarità non era necessaria.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati. Peraltro, l'obbligo imposto all'Amministrazione finanziaria non è sanzionato da alcuna nullità, sicché, in caso di sua violazione, deve parlarsi di semplice irregolarità (Cfr. Cass. 15/09/2021, n. 24813, Cass. 17/12/2019
n. 33344)” (Cass., Sez. 5, 1° luglio 2024, n. 18078).
D'altra parte, il contribuente nulla ha contestato nel ricorso introduttivo in ordine al merito della pretesa.
Infondato è anche il secondo motivo avendo la Corte di Cassazione precisato che “nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del
d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa” (Sez. 5, 6 marzo 2024, n.
5981).
Parimenti infondato è il terzo motivo perché “La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11794 del 09/06/2016) per cui - come già evidenziato dal primo giudice - “la notifica della cartella costituisce la modalità che la norma prevede per portare i ruoli a conoscenza del contribuente”.
3 Ciò a prescindere dal fatto che, in termini generali, “il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio, al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, in quanto si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente” (Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2025,
n. 34547).
Infondato è, altresì, il quarto motivo.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che, se la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, “al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Sez. U, 14 luglio
2022, n. 22281; cfr. anche Cass., Sez. T, 16 ottobre 2023, n. 28742). Con mirato riferimento alle ipotesi di controllo automatizzato, ex artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972, le sezioni unite hanno peraltro riconosciuto che «[…] il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. Tuttavia, il riferimento agli elementi della dichiarazione -quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi- esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale
l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella (paragrafi 13.5 e 13.5.2 della sentenza n. 22281 del 2022 cit.)” (Sez. 5, 12 dicembre 2024, n. 32059).
Orbene, osserva il Collegio che, nella fattispecie, la cartella di pagamento controversa risponde ai suindicati requisiti motivazionali in quanto in essa è testualmente specificato, a pag. 1, che “In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che I'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori” con l'ulteriore precisazione che gli interessi di mora “Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con
4 provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lg
D.s. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento”.
Nelle avvertenze alla pag. 10 della cartella, inoltre, è esplicitato quanto segue:
“Le sanzioni indicate nella comunicazione sono ricalcolate nella misura piena prevista dall'art. 13 del
D.lgs. n. 471 del 1997 pari al 30% dell'imposta non versata.
Gli interessi sono ricalcolati e dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Inoltre sono dovuti gli ulteriori interessi maturati fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della
Riscossione in caso di mancato pagamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del pagamento in caso di tardivo pagamento a seguito della comunicazione.
Misura del tasso annuo degli interessi: 4 per cento dal 1 ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009)”.
Da ultimo, il quinto motivo è infondato laddove contesta la condanna al pagamento delle spese disposta dal primo giudice a carico del contribuente.
Tale regolamentazione delle spese, infatti, si conforma, stante la soccombenza della contribuente in quel giudizio, al criterio prioritario stabilito dall'art. 11, comma 1 D. lgs. 546/1992 e,
d'altra parte, la contribuente non deduce nessuna circostanza tale da integrare quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che potrebbero comportare la compensazione delle spese ai sensi del comma 2 dello stesso art. 11, comma 1 D. lgs. 546/1992.
Il motivo è, poi, inammissibile per genericità laddove lamenta “salvo errore” un'asserita non conformità della quantificazione di tali spese ai parametri previsti dalle tabelle contenute nel D.M.
55/2014, così come modificate dal D.M. 147/2022.
In ogni caso, peraltro, la doglianza è anche infondata nel merito in quanto, avuto riguardo al valore della causa - da individuarsi, ai sensi dell'art. 5, comma 4 D.M. 55/2014, “in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali” -, l'importo liquidato dal primo giudice è abbondantemente inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori medi previsti dalle vigenti tabelle di cui al citato D.M. 55/2014.per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna dell'appellante alle spese del grado in favore dell'Ufficio costituito (Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale Roma 2).
Tali spese, considerati il valore della causa ed il numero delle questioni dedotte, vengono determinate, avendo a tendenziale riferimento i valori medi previsti dalle già richiamate tabelle di cui
5 al D.M. 55/2014 per le tre fasi di studio, introduttiva e decisionale, nell'importo complessivo di €
8.000,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Il suindicato importo di € 8.000,00 deve, peraltro, essere ridotto ad € 6.400,00 per effetto della riduzione del venti per cento stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies D. lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese del grado in favore dell'Ufficio costituito, liquidate in complessivi € 6.400,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Roma, 12 febbraio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU IA IN PP MA
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