Sentenza 14 novembre 2005
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, non costituisce condizione necessaria per l'ammissione al beneficio la preliminare indicazione del difensore da nominare, né la sua iscrizione nell'albo del distretto di Corte di Appello in cui ha sede il giudice del procedimento.
Commentario • 1
- 1. L’inserimento nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello StatoRedazione · https://www.diritto.it/ · 17 dicembre 2019
Di seguito una sintetica disamina della disciplina della nomina del difensore iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato. Il presente contributo in tema di patrocinio a spese dello stato è tratto da “Guida al patrocinio a spese dello stato” scritto da Santi Bologna. Nomina del difensore iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato. L'art. 80 DPR prevede che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato. Tali elenchi sono istituiti presso i consigli dell'ordine di ogni distretto di corte di appello. La disposizione prevede che il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2005, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 14/11/2005
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 1923
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 029241/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE UD, N. IL 21/08/1961;
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 29/10/2003 TRIB. SEZ. DIST. di GIULIANOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
lette le conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Tribunale di Teramo, con ordinanza del 29/10/2003 rigettava il ricorso proposto da EU AU avverso il provvedimento che le aveva rifiutato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ritenendo che fosse ostativo alla ammissione il fatto che la predetta aveva nominato quale difensore l'avvocato Francesca Palma non iscritto in uno degli albi del distretto della Corte di appello di L'Aquila.
Ricorre per Cassazione l'interessata, attraverso il difensore, deducendo: 1) erronea applicazione della normativa sul gratuito patrocinio a spese dello Stato atteso che la normativa sul patrocinio dei non abbienti non prevede che la nomina di un difensore non iscritto negli elenchi sia causa di inammissibilità dell'istanza e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, si limita a statuire che in tal caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale;
2) manifesta illogicità di motivazione al riguardo.
Il ricorso è fondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, in base alla disciplina positiva che regola l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 78 e segg.), non è prevista quale condizione necessaria della ammissione ne' che l'interessato indichi preliminarmente il difensore che intende nominare (il D.P.R. citato art. 79 che precisa il contenuto dell'istanza non fa cenno alcuno a tale requisito e dunque la scelta può essere rinviata ad un momento successivo, come peraltro risulta dal tenore del D.P.R. citato art. 80 che fa espresso riferimento alla situazione di "chi è ammesso al patrocinio"); ne' che tale difensore sia iscritto nell'albo del distretto di corte di appello in cui ha sede il giudice del procedimento, dal momento che il D.P.R. citato art. 82, comma 2, si limita a stabilire che in tale caso al difensore iscritto fuori distretto "non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale".
Peraltro la disciplina positiva è stata modificata proprio nel senso di eliminare ogni incertezza con la L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 80, comma 3, prevede espressamente la facoltà di nominare un difensore anche al di fuori del distretto di cui ai commi precedenti. Deve dunque disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo esame.
P.T.M.
La Corte:
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006