Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5126
CASS
Sentenza 6 aprile 2001

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Oltre al recesso legale del socio, previsto dagli artt. 2523 e 2437 cod. civ. (norma, quest'ultima dettata per le società per azioni, ma estensibile alle società cooperative) l'ordinamento prevede il recesso convenzionale (artt. 2518 e 2526 cod. civ.) e se il primo non può essere limitato o soppresso neppure da clausole statutarie, attraverso la previsione dell'approvazione degli organi statutari (la quale finirebbe per trasformare l'esercizio di un diritto potestativo in una proposta negoziale e per rimetterne l'efficacia alla discrezione di un terzo), non altrettanto può affermarsi per il recesso statutario, il quale, nascendo con l'atto costitutivo, come atto di manifestazione della volontà negoziale, dalla stessa volontà può essere disciplinato attraverso clausole, determinative del contenuto, sia quando attribuiscono al socio la facoltà di recedere in situazioni specifiche, sia quando questa stessa facoltà limitano o condizionano. Ne consegue che è legittima la disciplina convenzionale che subordina il recesso a determinati presupposti o condizioni, tra i quali l'autorizzazione o l'approvazione del consiglio d'amministrazione o dell'assemblea dei soci.

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  • 1Il recesso del socio dalla cooperativa. Brevi note
    Franco Spezia · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5126
Data del deposito : 6 aprile 2001

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