Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 1
Oltre al recesso legale del socio, previsto dagli artt. 2523 e 2437 cod. civ. (norma, quest'ultima dettata per le società per azioni, ma estensibile alle società cooperative) l'ordinamento prevede il recesso convenzionale (artt. 2518 e 2526 cod. civ.) e se il primo non può essere limitato o soppresso neppure da clausole statutarie, attraverso la previsione dell'approvazione degli organi statutari (la quale finirebbe per trasformare l'esercizio di un diritto potestativo in una proposta negoziale e per rimetterne l'efficacia alla discrezione di un terzo), non altrettanto può affermarsi per il recesso statutario, il quale, nascendo con l'atto costitutivo, come atto di manifestazione della volontà negoziale, dalla stessa volontà può essere disciplinato attraverso clausole, determinative del contenuto, sia quando attribuiscono al socio la facoltà di recedere in situazioni specifiche, sia quando questa stessa facoltà limitano o condizionano. Ne consegue che è legittima la disciplina convenzionale che subordina il recesso a determinati presupposti o condizioni, tra i quali l'autorizzazione o l'approvazione del consiglio d'amministrazione o dell'assemblea dei soci.
Commentario • 1
- 1. Il recesso del socio dalla cooperativa. Brevi noteFranco Spezia · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5126 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA a r. l. RINASCITA ADRIATICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA SCROFA 22, presso l'avvocato ROCCHETTI NICOLA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SA NT;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 16298/99 proposto da:
SA NT, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREPMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO COLACITO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA a r.l. RINASCITA ADRIATICA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 30/99 del Tribunale di CHIETI, depositata il 25/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto dei motivi primo, secondo e terzo del ricorso principale con l'accoglimento del motivi del quarto, quinto e sesto;
per l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato. Svolgimento del processo
Con sentenza 13.12.1996 il Pretore di Chieti dichiarò nullo il decreto ingiuntivo n. 79/1993 - che aveva intimato a OR TO di pagare in favore della società cooperativa agricola Rinascita Adriatica a r.l. la somma di L.
3.046.150 per pregresse rate annuali di mutuo relative agli anni 1991, 1992 e 1993 - ed efficace la sua dichiarazione di recesso dalla compagine sociale, a far tempo dal 31.12.1991, in conseguenza della quale egli si era liberato da ogni obbligo;
mentre respinse la richiesta dell'opponente di rimborso della quota di capitale sociale per L.
1.901.332. La cooperativa impugnò la decisione, che fu gravata da appello incidentale anche dal OR, per il mancato accoglimento della domanda di rimborso delle quote di capitale sociale e di quella per la declaratoria di nullità delle scritture 27.8 e 28.11.1988, con cui il OR si era impegnato a sottoscrivere le quote di aumento di capitale, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, che erano state formulate in alternativa al motivo di opposizione alla ingiunzione, di nulla dovere per essere receduto.
Il Tribunale di Chieti con sentenza 21.11.1999 accolse l'appello principale solo per la parte relativa alle spese di lite, che compensò per la metà, ponendo la differenza a carico della cooperativa;
rigettò l'appello incidentale e compensò nella stessa misura quelle del secondo grado, alla cui differenza condannò la appellante principale. Ha ritenuto il tribunale di Chieti infondata la eccezione di giudicato - così confermando la decisione del primo giudice - sollevata dalla cooperativa in relazione ad altra ingiunzione emessa nell'anno 1992 dallo stesso pretore e non opposta dal OR, avente ad oggetto il medesimo rapporto obbligatorio, avendo considerato la diversità oggettiva dei due decreti ingiuntivi, dal momento che il primo afferiva alle quote sociali ed il secondo a rate di un mutuo contratto dalla società; al di là del fatto che il OR aveva chiesto l'accertamento del suo recesso da socio, del quale ha rilevato la correttezza. Ha disatteso il motivo di impugnazione con il quale la cooperativa aveva lamentato la mancata condanna del OR a pagare almeno l'annualità del 1991, in ragione di L. 953.000, assumendo che era mancata una domanda a riguardo, avendo la società semplicemente richiesto il rigetto della opposizione, mentre ha giudicato inadeguato il regolamento delle spese giudiziali, in quanto il primo giudice non aveva accolto interamente la opposizione al decreto ingiuntivo, avendo escluso il rimborso di L.
1.901.332 e disatteso la richiesta di dichiarazione di nullità delle scritture dell'agosto e del novembre 1988. Ha rilevato il giudice di appello che il OR aveva proposto appello incidentale con riguardo a tale statuizione, che non aveva accolto la opposizione al decreto ingiuntivo per l'aspetto invocato, non sussistendo la ritenuta indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto della prestazione, richiesta al socio in base alle citate scritture, sicché, essendovi stata la soccombenza del OR in entrambi i gradi del giudizio, la parziale compensazione nell'uno e nell'altro grado delle spese processuali era giustificata. Ha proposto ricorso per cassazione la società cooperativa Rinascita Adriatica con sei motivi;
ha resistito OR TO che ha depositato controricorso e ricorso incidentale condizionato, con unico motivo, cui ha replicato la ricorrente con memoria difensiva.
Motivi della decisione
Dei ricorsi va disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo la ricorrente principale denunzia la violazione ed erronea applicazione dell'art. 2909 c.c., per il fatto che il tribunale abbia disatteso la eccezione di giudicato sotto il profilo che diverse fossero le pretese azionate con i due ricorsi per ingiunzione, mentre entrambe trarrebbero origine e fondamento dalle scritture 27.8 e 28.11.1988, con cui il OR si era obbligato a pagare il 90% dell'aumento di capitale sociale, di cui il 20% in tre quote annuali - oggetto della prima ingiunzione - e il restante 70% - oggetto della seconda - mercè pagamento delle rate annuali di mutuo su di lui gravanti. Pertanto, quand'anche le pretese non fossero perfettamente uguali, identico sarebbe stato il rapporto giuridico dedotto nei due procedimenti monitori, originato dalle due scritture private, per effetto del quale, una volta rimasto indiscusso, nessuna rilevanza assumerebbe la circostanza che il OR avesse chiesto con la opposizione al secondo decreto ingiuntivo il giudiziale accertamento del suo recesso.
La censura non ha fondamento ed è anzi inammissibile. Al di là delle ragioni considerate dalla corte di merito, con riguardo all'analogo motivo di impugnazione proposto avverso la sentenza di primo grado, in ordine alla eccezione di giudicato - respinta a causa della diversità delle pretese, avendo trovato la prima fondamento nell'impegno del socio relativamente all'aumento di capitale sociale e la seconda, per cui è causa, nel mutuo contratto dalla cooperativa, non rileva se finalizzato a coprire o meno quell'aumento, una volta che siano rimaste diverse le fonti negoziali dell'obbligazione - la doglianza è resistita dalla natura dell'accertamento invocato, che, comportando un apprezzamento del fatto, rimesso al giudice di merito, è insindacabile in questa sede, salvo che non sussistano violazioni dell'art. 2909 c.c. e di ogni altra norma e principio di diritto in tema di res iudicata, che però debbono essere specificamente dedotte, non essendo sufficiente il mero richiamo, come nella specie, alla norma citata o all'art. 324 c.p.c. (Cass. 6751/1996; 5243/1995; 7488/1994).
Proponendo l'esame del rapporto tra le due pretese e dunque dei fatti da cui discendono, il ricorrente impegna il giudice di legittimità ad una indagine che non gli è consentita, ne' deduce vizi di motivazione capaci di inficiare le conclusioni raggiunte;
il primo motivo dunque non può trovare ingresso in questo giudizio. Infondato è anche il secondo, con cui la cooperativa lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 1359 c.c. e "di tutte le norme e principi in materia di recesso del socio", deducendo che il tribunale abbia giudicato legittimo il recesso del OR, senza esaminare la fondatezza delle ragioni addotte a riguardo, ma semplicemente valorizzando la omessa pronunzia sulla relativa domanda da parte degli organi societari, mancando di rilevare che il recesso era statutariamente consentito solo per motivi di forza maggiore, sui quali avrebbe dovuto incentrarsi la indagine del giudice di merito, a fronte di giustificazioni addotte dal socio - quali la trasformazione culturale del suo terreno - che non solo difettavano di prova, ma non realizzavano la forza maggiore. Ha poi rilevato che il tribunale, al di là della verifica imposta dalle norme statutarie, avrebbe dovuto comunque sindacare la sussistenza e legittimità della motivazione del recesso, che era illegittimo, per il fatto che si era mancato da parte del OR di attivare le iniziative necessarie alla convocazione dell'assemblea, la cui deliberazione sul recesso era necessaria e non costituiva condizione potestativa, da considerarsi avverata per il fatto impeditivo di chi aveva avuto interesse contrario.
Oltre al recesso legale, previsto dall'art. 2523 e dall'art. 2437 c.c., norma quest'ultima dettata per le società per azioni, ma ritenuta estensibile alle società cooperative (Cass 5790/1980;
1915/1963), l'ordinamento prevede il recesso convenzionale (artt. 2518 cpv. n. 8; 2526 1^ comma c.c.), e se il primo non può essere limitato o soppresso neppure da clausole statutarie, attraverso la previsione della approvazione degli organi societari, la quale finirebbe per trasformare l'esercizio di un diritto potestativo in una proposta negoziale e per rimetterne l'efficacia alla discrezione di un terzo, non altrettanto può dirsi per il recesso statutario, il quale, nascendo con l'atto costitutivo, come atto di manifestazione della volontà negoziale, dalla stessa volontà può essere disciplinato attraverso clausole, determinative del contenuto, sia quando attribuiscono al socio la facoltà di recedere in situazioni specifiche, sia quando la limitano o la condizionano. Conseguentemente legittima è la disciplina convenzionale che subordina il recesso a determinati presupposti o condizioni, tra cui la autorizzazione o la approvazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci.
Ciò posto, altrettanto incontrovertibile è il potere discrezionale di quegli organi, in relazione all'apprezzamento dell'interesse della società a perseguire l'oggetto sociale, raggiungibile o più agevolmente perseguibile se la compagine sociale resta integra o comunque non si modifichi sensibilmente. Quel potere permane anche quando l'area del recesso volontario concerna ipotesi ben circoscritte, solitamente riferite a situazioni di forza maggiore - come si assume nella specie - venendo quel l'apprezzamento ad essere limitato alla verifica della corrispondenza dei fatti specifici dedotti alle ipotesi statutariamente contemplate;
ed è un potere non esercitabile in caso di inerzia, ne' da organi societari diversi da quelli a tanto deputati, ne' dal giudice, proprio perché riferito alla tutela dell'interesse della società, testè considerato, attribuito in via esclusiva all'organo ritenuto dal contratto sociale idoneo alle valutazioni necessarie. Siffatta discrezionalità, tuttavia, non può divenire arbitrio e tradursi nel rifiuto di provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato di approvazione, equivalendo tanto il primo quanto il secondo ad una condotta ostruzionistica, che produce l'effetto della vanificazione del diritto di recesso.
È principio di diritto che "nell'attuazione del contratto sociale, come di ogni altro contratto, debbono essere rispettati i principi cardine della correttezza e della buona fede (art. 1335 c.c.), quale regola di comportamento, che opera anche al di là di specifiche previsioni contrattuali, alla quale anche gli organi sociali sono tenuti a conformarsi nella loro attività di adempimento, e come regola di governo della discrezionalità nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge e dai patti sociali" (Cass. 8802/1992). La violazione di quel diritto, per effetto della inosservanza delle predette regole, ha dunque legittimato l'applicazione da parte della sentenza impugnata della disposizione dell'art. 1359 c.c., secondo la quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata, per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, costituendo il comportamento inattivo - che di per sè non integra gli estremi della fattispecie avverativa - la violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto sociale (Cass. 7377/1996; 2464/1985; 1680/1983;
2223/1979).
Nè ha rilievo, come correttamente ha osservato il giudice di merito, la circostanza che il socio non abbia sollecitato l'assemblea a deliberare, una volta che la dichiarazione di recesso sia pervenuta alla società, ai cui organi abilitati alla convocazione dell'assemblea era attribuito il relativo potere - dovere. Ancor meno condivisibile è l'assunto che la mancata convocazione debba essere imputata ai componenti del consiglio di amministrazione della cooperativa e che la inadempienza di quell'organo, che cagioni danni ai soci o ai terzi, può essere fatta valere in sede di esercizio di pretese risarcitorie nei suoi confronti, senza che sia la società a dover subire pregiudizi;
omette, infatti, la ricorrente di considerare che la condotta dell'organo amministrativo è riferibile alla cooperativa in relazione al rapporto di immedesimazione organica e ne concretizza ed esterna la volontà, esponendola alle responsabilità per le condotte poste in essere, salve le azioni risarcitorie ai sensi degli artt. 2392 e 2393 c.c. Con il terzo motivo la ricorrente principale denunzia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per l'omesso esame di un punto decisivo della controversia, e la omessa motivazione sulla posizione del OR nella cooperativa. Rileva che quest'ultimo, all'epoca della sottoscrizione degli impegni di cui alle scritture 27.8 e 28.11.1988 e della contrazione da parte della cooperativa del mutuo, per il quale era stata formulata la richiesta ingiuntiva di rimborso, era componente del consiglio di amministrazione e pertanto informato di quella operazione di finanziamento;
tanto priverebbe di fondamento l'assunto che non si fosse reso conto delle relative obbligazioni e renderebbe inidoneo il recesso a liberarlo dagli impegni. Conseguentemente erronea sarebbe l'affermazione del tribunale, secondo cui il motivo di appello a riguardo non era chiaro, manifesto essendo invece l'intendimento della appellante di privare di efficacia il recesso.
Neanche tale motivo può essere accolto. Posto, infatti, che la obbligazione dedotta dalla cooperativa a carico del OR deriva dalla sua qualità di socio e come tale è stata prospettata, è del tutto inconferente che nel periodo in cui egli sottoscrisse le scritture 27.8 e 28.11.1988, che l'avrebbero impegnato personalmente, fosse componente del consiglio di amministrazione, condizione questa che gli avrebbe consentito di avere contezza di detti impegni e delle ragioni del finanziamento che la cooperativa aveva richiesto;
e ciò per il fatto che i due ruoli operano su distinti livelli, che gli impegni predetti risultano anteriori di circa un anno e mezzo al mutuo e non si è in alcun modo dedotto che il finanziamento fosse stato fatto allo specifico fine di far acquisire a ciascun socio le risorse necessarie a fronteggiare le sottoscrizioni dell'aumento di capitale.
Corretta è, pertanto, l'affermazione del tribunale, laddove deduce la oscurità del motivo di appello - corrispondente a quello in esame - dalla inconferenza delle conseguenze che dal suo accoglimento deriverebbero, non giovando la partecipazione all'attività gestoria della società a provare la consapevolezza degli impegni predetti e della funzione del mutuo;
inconferenza ancora maggiore ove si intenda desumere - come fa la ricorrente - dalla qualità di amministratore, con cui aveva concorso a determinare la decisione dell'ente di contrarre il mutuo, che il recesso non sia idoneo a far venire meno gli impegni personali e così si intenda "privare di efficacia per molteplici ragioni il recesso del OR, sul presupposto che questi, quale componente del consiglio di amministrazione della cooperativa, aveva deliberato la contrazione del mutuo del cui rimborso si discute". Fondati sono invece il quarto e il quinto motivo, con cui la cooperativa deduce l'omesso esame di un punto decisivo della controversia, con riguardo alla circostanza accertata che il mutuo era stato contratto in nome e per conto del OR - oltreché degli altri soci - giusta suo mandato;
sicché il rimborso sarebbe da lui dovuto, sia per tale rapporto di mandato, sia perché del mutuo egli aveva beneficiato, avendo la operazione aumentato il capitale sociale e così giovato ad aumentare la sua quota, al pari delle altre;
e denunzia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per l'omesso esame di un punto decisivo della controversia, circa la decorrenza del recesso e la violazione ed erronea applicazione delle norme che ne prevedono la efficacia ex nunc. Rileva che il pretore aveva omesso di affrontare la prospettata questione, poi riproposta nel grado di appello e volta a limitare la decorrenza degli effetti del recesso, tanto da non inficiare gli impegni assunti in precedenza;
ma il tribunale era incorso in analoga omissione, benché sollecitato a pronunziarsi con apposito motivo di impugnazione.
La sentenza impugnata, accorpando in unica valutazione l'esame del IV^, del V^ e del VI^ motivo di appello (negli stessi termini riproposti con il IV^, V^ e VI^ motivo di ricorso) ha finito per esaminare solo il VI^, disattendendolo, il quale, come appresso si vedrà, afferiva a ben altro aspetto della controversia. Sulla esistenza del mandato alla stipula del mutuo, sull'interesse del socio a beneficiarne sia pure indirettamente, sul vantaggio ricevuto in termini di incremento di valore delle quote sociali, sulla decorrenza del recesso, la decisione è del tutto carente, sicché fondata è la doglianza di omessa pronunzia, con la conseguenza che la sentenza va per tali aspetti annullata con rinvio. L'accoglimento del IV^ e V^ motivo determina l'assorbimento del VI^, con cui la cooperativa lamenta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 99, 112, 633 c.p.c., osservando che oggetto della domanda di ingiunzione era stata anche l'annualità per il 1991 di L. 953.000, sicché erronea sarebbe la pronunzia di rigetto, con l'assunto che la cooperativa non l'aveva riproposta allorché era stata convenuta nel giudizio di opposizione, essendo sufficiente che essa avesse chiesto la conferma del decreto opposto. Essendo la pretesa relativa al 1991 compresa nella maggiore domanda, estesa anche ai due anni successivi, il giudice di rinvio resta investito del relativo esame, in quanto chiamato a vagliare l'intero petitum, sotto i profili prima considerati. Fondato è, infine, il ricorso incidentale condizionato, con cui OR TO denunzia la violazione degli artt. 1324, 1346 e 1418 c.c. e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento agli impegni da lui assunti con le scritture 27.82 28.11, 1988. Rileva che esse recavano l'impegno del socio a sottoscrivere un certo numero di quote sociali, in relazione all'aumento di capitale deliberato dalla cooperativa, per un determinato importo, bene evidenziato con scritturazione a mano, rispetto al testo del documento;
mentre la cooperativa, procedendo in via monitoria, non aveva fatto valere quell'impegno - peraltro oggetto della precedente ingiunzione non opposta - ma l'altro, desumibile dalla parte successiva, non chiaramente intelligibile, riferito ad un mutuo non quantificato ne' quantificabile, che appariva piuttosto una modalità di pagamento del primo impegno, in ragione del 70%. Assume il ricorrente incidentale che, ove il mutuo fosse servito a coprire il 70% dell'aumento di capitale, i documenti prodotti evidenzierebbero un importo di L. 210.000.000, non corrispondente a tale percentuale;
per tale verso la richiesta di ingiunzione risulterebbe equivoca e non come si era tentato di dimostrare in corso di causa, che cioè si fosse fatto sottoscrivere al OR l'impegno ad un aumento di capitale per L. 12.250.000, poiché in tal caso, considerato il valore di ogni quota di L. 210.000, l'impegno avrebbe dovuto essere quantificato in ragione di 1.225 quote e non di 245, come risultante dalle due scritture citate. Peraltro, dovendo ammontare a circa 500 milioni la complessiva ricapitalizzazione, alla stregua di quanto indicato in quelle scritture, tenuto conto del numero di oltre 200 soci, ciascuno avrebbe dovuto sottoscrivere un aumento di circa 2.500.000, notevolmente inferiore alla somma di L. 12.000.000 richiesta a lui, la cui partecipazione alla cooperativa era persino inferiore alla media delle altre. Conseguentemente, avendo le scritture un oggetto indeterminato o indeterminabile, le ragioni della decisione, che aveva recepito acriticamente la motivazione della sentenza del primo giudice ed aveva rigettato la censura di nullità, risulterebbero mancanti o insufficienti e comunque inidonee ad esprimere l'iter logico seguito.
Il giudice di merito ha laconicamente affermato, a fronte di tale articolata deduzione, che la statuizione del primo giudice, censurata, di rigetto della domanda di declaratoria di nullità delle scritture è "pienamente condivisibile per quanto in proposito rilevato dal pretore in ordine alla insussistenza della indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto della prestazione richiesta al socio sulla base delle note scritture", così omettendo del tutto di rivelare le ragioni del proprio convincimento. È, infatti, legittima la motivazione per relationem solo quando il giudice di appello, "pur richiamando nella sua pronunzia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, ha dato una risposta alle censure contro questa formulate con il gravame, con la conseguenza che risulta corretto ed appagante l'iter argomentativo che sia desunto attraverso la integrazione della parte motiva delle due sentenze" (Cass. 7182/1997; 12035/1995). Anche per tale verso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio.
La liquidazione delle spese processuali va rimessa al giudice del rinvio.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il IV^ e il V^ motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale;
dichiara assorbito il sesto motivo del ricorso principale e rigetta i primi tre motivi dello stesso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di L'Aquila, anche per le spese di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001