Sentenza 26 novembre 2002
Massime • 2
La cosiddetta truffa processuale consistente nel fatto di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di cui all'art. 640 cod. pen., in quanto in tale fattispecie viene a mancare un elemento costitutivo del reato, e cioè l'atto di disposizione patrimoniale. Il giudice infatti con il suddetto provvedimento non compie un atto di disposizione espressione dell'autonomia privata e della libertà di consenso, ma esercita il potere di natura pubblicistica, connesso all'esercizio della giurisdizione. Nè può assumere rilevanza la riserva contenuta nell'art. 374 cod. pen. che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici (in applicazione di tale principio la Corte ha affermato che non integra gli estremi dell'illecito penale la condotta del legale che intraprenda azioni legali avanti al TAR avvalendosi di procure alle liti con sottoscrizioni apocrife degli interessati e che, all'esito vittorioso di dette azioni, quantifichi i propri compensi professionali per l'opera prestata utilizzando uno scaglione tariffario diverso da quello da applicare).
La falsa sottoscrizione di una procura 'ad litem' e la falsa attestazione dell'autenticità di detta sottoscrizione comportano, a carico del difensore che se ne sia reso autore, la configurabilità rispettivamente del reato di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) e di quello di falsità ideologica commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.), dovendosi escludere, con riguardo alla seconda di dette falsità, che essa sia invece qualificabile come falsità ideologica in atto pubblico commessa da pubblico ufficiale laddove essa si sostanzi, come di norma, nella mera declaratoria di genuinità della firma.
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La massima Non integra il reato di truffa la condotta di chi, mediante l'induzione in errore del giudice in un processo civile o amministrativo, ottenga una decisione a sé favorevole, mancando l'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, posto che il provvedimento adottato non è equiparabile a un libero atto di gestione di interessi altrui, ma costituisce esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, né può assumere rilevanza la riserva contenuta nell' art. 374 c.p. , che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici (Cassazione penale , sez. II , 21/10/2022 , n. 48541). Vuoi saperne …
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La notificazione ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario; va in ogni caso dedotto - a pena di inammissibilità - il pregiudizio effettivo eventualmente subito. la non autenticità delle sottoscrizioni apposte a margine dell'atto di citazione giudiziale in sede civile. Integra il reato di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2002, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2002 |
Testo completo
composta dai signori dott. Luigi VAROLA Presidente
dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere
dott. Antonio ESPOSITO Consigliere
dott. Ernesto PERNA LA TORRE Consigliere
dott. Maurizio MASSERA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria;
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Reggio Calabria, in data 16 gennaio 2001, nei confronti di:
1) NE CO;
2) TR NN;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Pietro Antonio Sirena;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Antonio Abbate, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e in subordine la rimessione del procedimento alle Sezioni unite;
sentito il difensore del NE, MO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1988, l'avvocato CO NE - dopo avere inutilmente sollecitato l'amministrazione comunale di Reggio Calabria mediante l'invio di un atto stragiudiziale - presentò al Tribunale amministrativo regionale della Calabria 201 ricorsi, tutti di identico contenuto, con quali altrettanti dipendenti di quel comune chiedevano il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione di somme loro dovute a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi sulle competenze corrisposte per effetto dell'applicazione di alcuni contratti collettivi di settore. Il TAR adito, in parziale accoglimento dei ricorsi, condannò l'amministrazione al pagamento di rivalutazione e interessi nonché a quello delle spese del giudizio, liquidate in lire 100.000 per ciascun ricorso.
Nell'ottobre del 1989,l'avvocato NE fece notificare all'ufficio contenzioso del Comune di Reggio Calabria copia di una delle sentenze emesse dal TAR, allegando alla stessa la nota spese per gli onorari e la delega da parte dei ricorrenti che lo autorizzavano alla riscossione per loro conto dei medesimi onorari;
ma il comune rimase inerte e quindi il detto legale nel dicembre del 1989 fece notificare tutte le sentenze e, insieme a esse, altrettanti atti di intimazione e di precetto concernenti le somme dovute dall'amministrazione a titolo di spese legali;
successivamente, poiché i precetti non sortirono l'effetto sperato, l'avvocato NE procedette al pignoramento presso terzi delle somme richieste, ottenendone poi l'assegnazione da parte del Pretore.
Riscosso tale credito restava però insoddisfatto quello dei dipendenti comunali;
perciò il suddetto legale, passate in giudicato le sentenze del TAR, iniziò un giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione, conseguendo in tal modo il pagamento delle somme di pertinenza dei vari ricorrenti (che furono a costoro consegnate), e richiedendo al contempo gli onorari anche per tale fase del giudizio, per i quali ottenne decreto ingiuntivo da parte del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria.
Tale decreto venne opposto dall'amministrazione e il giudice dell'opposizione, con sentenza del 13 maggio, revocò il provvedimento impugnato, riconoscendo la fondatezza del motivo di opposizione relativo alla legittimazione del ricorrente. Questi sono, in sintesi, fatti relativi alla vicenda per la quale si è proceduto nei confronti dei due attuali imputati per reati di cui ai seguenti capi di imputazione, che si riportano per intero ai fini di una migliore comprensione dei fatti.
NE e TR:
a) del reato previsto e punito dagli articoli 110, 61, numero 7, e 640, comma 2, numero 1, C.P., perché, concorso tra loro, con artifizi:
- azionando numero 201 ricorsi al TAR di Reggio Calabria per il riconoscimento di somme dovute ad altrettanti dipendenti comunali, sulla base di procure speciali alle liti false, perché apocrife le sottoscrizioni degli interessati;
- avviando, quindi, all'esito vittorioso delle liti, procedure esecutive per il recupero delle spettanze del patrocinatore, maturate nel corso del giudizio, avvalendosi di procure false, anche esse 201, perché apocrife le sottoscrizioni degli interessati;
- quantificando compensi professionali per l'opera prestata correlandoli arbitrariamente allo scaglione previsto per cause da lire 10.000.000 a lire 50.000.000 o indeterminabili, anziché a quello effettivamente dovuto, entro lire 250.000, atteso che il credito azionato nel precetto, per cui la procedura esecutiva, ammontava a lire 100.000, giusta sentenza del TAR, inducevano in errore dapprima l'Ente pubblico, a mezzo dei suoi organi, circa la legittimità del diritto azionato, quindi il Vice Pretore, giudice dell'esecuzione, che liquidava le somme richieste, poscia pagate dal terzo esecutato, il Banco di Napoli, nella qualità di tesoriere del Comune;
lucrando così l'ingiusto vantaggio della complessiva somma di lire 224.968.340, con danno di rilevante gravità per l'Ente pubblico. Con l'aggravante, per il TR, di cui all'articolo 61, numero 9, C.P., per avere commesso il fatto abusando della sua qualità di direttore della ripartizione della nettezza urbana del Comune di Reggio Calabria.
In Reggio Calabria, il 9 febbraio 1990 e il 19 marzo 1990. b) del reato previsto e punito dagli articoli 81, 110 e 476 C.P., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con persone rimaste ignote, apponevano, in luogo degli interessati, le firme di procura degli atti introduttivi di cui al capo seguente.
In Reggio Calabria, in data anteriore al 10 agosto 1988. c) del reato previsto e punito dagli articoli 81, 110 e 479 C.P., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il primo nella qualità di legale con poteri certificativi, il secondo in quella di estraneo nel reato proprio, in concorso tra loro, attestavano falsamente che le firme apposte sulle procure a margine degliatti introduttivi dei ricorsi al TAR, apparentemente proposti da LI EL + 200, erano state vergate dalle persone interessate.
In Reggio Calabria, in data anteriore al 10 agosto 1988. NE:
d) del reato previsto e punito dagli articoli 81, 110 e 476 C.P., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con persone rimaste ignote, apponevano, in luogo degli interessati, le firme di procura degli atti di precetto di cui al capo seguente.
In Reggio Calabria, nel dicembre 1989.
e) del reato previsto e punito dagli articoli 81, 110 e 479 C.P., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di legale con poteri certificativi, attestava falsamente che le firme apposte sulle procure a margine degli atti di precetto delle spettanze maturate dal patrocinatore nel giudizio di cui al capo a), apparentemente proposto da IA EL + 200, erano state vergate dalle persone interessate.
In Reggio Calabria, nel dicembre 1989.
h) del reato previsto e punito dagli articoli 110 e 323, comma 2, C.P., perché, quale istigatore estraneo nel reato proprio, al fine di procurare a sé ingiusti vantaggi patrimoniali, induceva UC RT a commettere il reato di abuso di ufficio di cui al capo precedente.
In Reggio Calabria, il 29 giugno 1990.
7) del reato previsto e punito dagli articoli 110 e 323, comma 2, C.P., perché, quale istigatore estraneo nel reato proprio, al fine di procurare a sé ingiusti vantaggi patrimoniali,induceva i componenti del CO. RE. CO., nella seduta del 29 giugno 1990, a commettere il reato di abuso di ufficio di cui al capo precedente. In Reggio Calabria, il 29 giugno 1990.
n) del reato previsto e punito dagli articoli 110 e 323, comma 2, C.P., perché, quale istigatore estraneo nel reato proprio, al fine di procurare a sé ingiusti vantaggi patrimoniali, induceva PI ZO a commettere il reato di abuso di ufficio di cui al capo precedente.
In Reggio Calabria, il 3 agosto 1990.
p) del reato previsto e punito dagli articoli 110 e 323, comma 2, C.P., perché, quale istigatore estraneo nel reato proprio, al fine di procurare a sé ingiusti vantaggi patrimoniali, induceva i componenti del CO.RE.CO. a commettere il reato di abuso di ufficio di cui al capo precedente.
In Reggio Calabria, il 16 ottobre 1990.
q) del reato previsto e punito dagli articoli 56, 61, numero 7 e 640, comma 2, numero 1, C.P., perchè con artifizi:
- azionando numero 201 ricorsi per giudizio di ottemperanza per l'esecuzione della sentenza di cui al capo a) avvalendosi di procure speciali alle liti false, perché apocrife le sottoscrizioni degli interessati;
- ottenendo in esecuzione delle delibere di pagamento nel frattempo emesse (conformemente alla pretesa dell'interessato) dai commissari straordinari all'uopo nominati, decreti ingiuntivi pari a lire 124.763.315 per le spettanze professionali relative all'opera prestata nel cennato giudizio di ottemperanza;
induceva in errore, dapprima l'Ente pubblico, a mezzo dei suoi organi, circa la legittimità del diritto azionato, quindi il Presidente del Tribunale, che liquidava le somme richieste. Compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco alla consumazione dell'evento,non verificatosi per la resistenza della vittima, che si opponeva vittoriosamente ai decreti ingiuntivi. Commettendo il fatto al fine di lucrare l'ingiusto vantaggio patrimoniale della complessiva somma di cui sopra, con danno di rilevante gravità per l'Ente pubblico.
In Reggio Calabria, fino al 14 maggio 1992.
r) del reato previsto e punito dagli articoli 81, 110 e 476 C.P., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con persone rimaste ignote, apponeva, in luogo degli interessati, le firme di procura degli atti introduttivi di cui al capo seguente.
In Reggio Calabria, in data anteriore all'8 marzo 1990. s) del reato previsto e punito dagli articoli 81, 110 e 479 C.P., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di legale dotato di poteri certificativi, attestava falsamente che le firme apposte sulle procure a margine degli atti introduttivi dei ricorsi per giudizio di ottemperanza proposti da LI EL + 200, erano state apposte in sua presenza dalle persone interessate.
In Reggio Calabria, in data anteriore all'8 marzo 1990. Con sentenza del 16 gennaio 2001, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarò non doversi procedere nei confronti di entrambi i prevenuti in ordine ai reati di cui all'articolo 481 C.P., così modificate le imputazioni loro ascritte ex articolo 479 C.P., perché estinti per intervenuta prescrizione;
dichiarò, altresì non doversi procedere, sempre nei confronti dei due suddetti imputati, in ordine ai reati di cui all'articolo 485 C.P., così modificate le imputazioni loro ascritte ex articolo 476 C.P., relativamente all'apposizione delle firme BO, IA e BO, per difetto di querela;
e li assolse dalle rimanenti imputazioni di falso ex articolo 476 C.P., riqualificate nelle ipotesi di cui all'articolo 485 C.P., nonché dai delitti di truffa consumata e tentata e di abuso di ufficio perché il fatto non sussiste.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso immediato per cassazione il pubblico ministero deducendo:
a) inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 476 e 479 C.P.; secondo il ricorrente, la contraffazione delle firme dei ricorrenti operata dal loro legale sui vari atti introduttivi dei giudizi integrerebbe delitto di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, prevista dall'articolo 476 C.P., e non quello di falsità in scrittura privata, punito dall'articolo 485 dello stesso codice e ritenuto dai giudici del Tribunale di Reggio Calabria;
mentre la falsa attestazione relativa all'autenticità della firma costituirebbe una ipotesi di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, punita dall'articolo 479 C.P., e non il delitto di falsità ideologica commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità, prevista dall'articolo 481 dello stesso codice, del pari ritenuta dal Tribunale.
b) inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 640 C.P. in relazione al capo a) della rubrica;
il ricorrente assume che i giudici del Tribunale avrebbero errato a ritenere che il comportamento posto in essere dagli imputati - i quali avrebbero prima fraudolentemente azionato 201 ricorsi innanzi al TAR,e poi indotto in errore il giudice dell'esecuzione - non integrasse gli estremi degli artifizi e dei raggiri, necessari per la sussistenza del reato di truffa.
c) Inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 640 C.P. in relazione al capo q) della rubrica;
sempre ad avviso del ricorrente, costituirebbe delitto di tentata truffa il fatto che il NE abbia ottenuto dei decreti ingiuntivi da parte del Presidente del Tribunale, ingannandolo circa la legittimità del diritto azionato. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria deve essere rigettato. La prima censura dedotta dal ricorrente riguarda i reati di falso contestati agli imputati, per quali va operata una distinzione.
E infatti - come si è cennato - nel caso concreto si è proceduto anzitutto per il delitto previsto dall'articolo 476 C.P.(capi b),d), ed r) della rubrica), contestandosi ai prevenuti di avere apposto, in luogo degli interessati, le sottoscrizioni relative alla procure conferite a margine dei ricorsi originari al TAR, dei precetti e degli atti introduttivi dei giudizi di ottemperanza;
ma si è anche proceduto per il delitto previsto dall'articolo 479 C.P. (capi c), e) ed s) della rubrica) contestandosi agli stessi imputati di avere falsamente attestato che le firme apposte sulle procure a margine degli atti prima indicati erano state vergate dalle persone interessate.
Sennonché, il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto che le condotte indicate ai capi b), d) ed r) integrano l'ipotesi del reato di falso in scrittura privata (articolo 485 C.P.) e che quelle indicate ai capi c), e) ed s) integrano, invece, gli estremi del delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (articolo 481 C.P.). Ed è proprio contro questa applicazione della legge penale che si appuntano le critiche del pubblico ministero ricorrente, il quale sostiene che i principi di diritto enunciati dai giudici del Tribunale sarebbero errati.
Ma tali critiche non sono condivise da questo Collegio. E in vero, si osserva che l'apposizione di una falsa sottoscrizione sui ricorsi e i precetti di IA, BO e BO (per le sottoscrizioni relative agli altri atti processuali v'è stata assoluzione nel merito), integra gli estremi del delitto di falsità in scrittura privata, previsto dall'articolo 485 C.P.,così come hanno correttamente affermato i giudici del merito. È, infatti, pacifico che le citazioni, ricorsi o gli atti di precetto non siano atti pubblici, non trattandosi di "documenti redatti, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato" (articolo 2699 cod. civ.). Del resto, in tale senso è la costante giurisprudenza di questa Corte, che anni or sono ebbe a occuparsi di analoghe questioni (cfr:
Cass. pen., sez. III, 19 giugno 1963, Maltese, RV 99023; Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 1964, Giraldo, RV 99091; Cass. pen., sez. I, 9 ottobre 1964, De Angelis, RV 99327; Cass. pen., sez. III, 12 ottobre 1965, Valianti, RV 100082; Cass. pen., sez. V, 24 febbraio 1969;
Antonini, in Giust. pen., 1970, II, 79; Cass. pen., sez. VI, 19 novembre 1998, depositata il 3 febbraio 1999, numero 1410, Rosiello). Altrettanto pacifico è in giurisprudenza che la falsità materiale commessa da un avvocato che appone la firma di un cliente in un mandato alle liti concorre con la falsa autenticazione di quella firma operata dallo stesso legale.
E però tale falsa autenticazione integra gli estremi del delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità, (articolo 481 C.P.), e non - come è sostenuto dal ricorrente - quello di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 479 C.P.). In tal senso si è già pronunciata questa Corte, affermando che "il procuratore legale e l'avvocato non sono pubblici ufficiali, ma persone esercenti un servizio di pubblica necessità (articolo 359, numero 1, C.P.); né assumono - necessariamente - la veste di pubblico ufficiale sol perché la legge li autorizza a certificare autografa la firma apposta nel mandato ad litem dei loro clienti in calce o a margine di taluni atti processuali. Il legislatore, attraverso l'ultimo inciso di cui al terzo comma dell'articolo 83 c.p.c. - riproducendo testualmente una disposizione che, rispetto al codice di procedura civile del 1865,venne introdotta con l'articolo 41 del r.d. 26 ottobre 1923, numero 2275, relativo alla riforma della tariffa di bollo - ha inteso conferire al difensore la - potestà di garantire l'autografia della sottoscrizione della parte. Ma perché il difensore potesse considerarsi investito di una funzione a carattere pubblicistico, e per conseguenza della qualità subiettiva di "pubblico ufficiale" ai sensi dell'articolo 357, numero 2, C.P., bisognerebbe che egli in realtà svolgesse (e fosse autorizzato a svolgere) tutte le formalità della procedura di autenticazione, e attestasse quindi espressamente che la sottoscrizione fu apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore (arg. ex articoli 2703 cod. civ., 5 d.P. 8 agosto 1955, numero 666). Nel caso invece - normalmente ricorrente - che il difensore, lungi dal precisare le modalità delle operazioni da lui compiute ovvero dei fatti svoltisi in sua presenza (nel che risiede l'intima essenza del procedimento di autenticazione), si limiti a una mera declaratoria di genuinità della firma, è chiaro che, così facendo, egli enuncia una nuda dichiarazione di verità in ordine a un fatto che poteva risultare - è opportuno sottolinearlo anche da un certificato distinto autonomo, da allegarsi all'atto processuale.
In mancanza quindi dei presupposti indispensabili perché l'attività del difensore possa inserirsi nello schema proprio del reato rubricato o della falsità ideologica in atto pubblico, deve confermarsi che falsa dichiarazione di autografia della firma del cliente, integri la diversa e più lieve figura criminosa III, 12 ottobre 1965, Valianti, RV 100082, in Glust. pen., 1966, II, 214;
Cass. pen. Mass., 1966, 528).
Né tale massima è isolata;
essa infatti era stata preceduta da altre di identico tenore (cfr.: Cass. pen., Nel caso invece - normalmente ricorrente - che il difensore,lungi operazioni da lui sua presenza (nel che dal precisare le modalità delle compiute ovvero dei fatti svoltisi in risiede l'intima essenza del e contemplata dall'articolo 481 C.P." (Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 1964, Giraldo, RV 99091,
in Giust. pen., 1964, II, 489; Cass. pen., sez. I, 9 ottobre 1964, De Angelis, RV 99327, in Giust. pen., 1965, II, 42), ed è stata seguita da due ulteriori che ne hanno recisamente ribadito il contenuto (cfr.: Cass. pen., sez. V, 24 febbraio 1969, Antonini, in Giust. pen., 1970, II, 79; Cass. pen., sez. VI, 19 novembre 1998, depositata il 3 febbraio 1999, numero 1410, Rosiello). Ebbene, il principio di diritto affermato nelle su indicate pronunce è del tutto condiviso da questo Collegio, che ritiene invece erronea l'affermazione di segno opposto contenuta in un'unica sentenza (Cass. pen., sez. III, 19 giugno 1963, Maltese, RV 99023), di data anteriore a tutte quelle prima citate;
queste ultime, peraltro, hanno provveduto a risolvere in maniera corretta la questione e, dunque, l'originario contrasto giurisprudenziale è stato già superato e non è quindi necessario rimettere il ricorso alle Sezioni unite, come aveva chiesto il Procuratore generale. Ed è per tali motivi che la prima doglianza del rappresentante della pubblica accusa deve essere respinta.
Procedendo all'esame delle censure concernenti i delitti di truffa consumata e tentata contestati agli imputati, si osserva che queste debbono essere disattese per due distinte ragioni.
Prima di prenderle in esame, va precisato che gli artifici e raggiri contestati agli imputati si sarebbero concretati: a) nell'avere azionato i ricorsi innanzi al TAR e nell'avere avviato, all'esito vittorioso delle liti, procedure esecutive per il recupero delle spettanze del patrocinatore avvalendosi di procure alle liti false, perché apocrife le sottoscrizioni degli interessati;
b) e nell'avere quantificato i compensi professionali per l'opera prestata utilizzando uno scaglione tariffario diverso da quello da applicare. Ciò posto, la Corte osserva che la prima ragione per la quale non sussistono reati di truffa consumata e tentata attribuiti ai due prevenuti è quella indicata dai giudici del Tribunale di Reggio Calabria. E infatti, questi - con riferimento al problema delle false procure -hanno evidenziato che "il fatto che le sottoscrizioni non siano state regolarmente apposte non costituisce di per sé un camuffamento della realtà funzionale al conseguimento di un ingiustificato profitto economico;
esso si rivela, a questi fini, sostanzialmente ininfluente"; e hanno, altresì, messo in rilievo - in riferimento alla questione dello scaglione tariffario superiore a quello del reale valore della controversia - che "comunque si intenda delibare nel merito la questione, al NE e, s'intende, al suo concorrente TR, potrebbe essere addebitato, tutt'al più, di avere presentato una richiesta eccessiva, corredata però da documentazione idonea a consentire al preteso deceptus di non cadere in errore".
I detti giudici del Tribunale di Reggio Calabria, peraltro, non si sono limitati alle affermazioni su attenta e del tutto priva di vizi logici, che il Collegio condivide in pieno e alla quale si rimanda, non ritenendosi utile - per ovvie ragioni - ricopiarne in questa sede l'intero contenuto (cfr. pagine 9 - 14 della sentenza impugnata).
Si ritiene, tuttavia di aggiungere alcune brevi osservazioni alle condivise argomentazioni dei giudici del merito.
In buona sostanza le tesi giuridiche sostenute dal pubblico ministero sono due.
Secondo la prima, nell'ipotesi in cui un cliente autorizzi il suo difensore ad apporre la sua firma nella procura alle liti, il legale si renderebbe responsabile del delitto di truffa nei confronti del convenuto ove, all'esito vittorioso del processo, riuscisse a ottenere gli onorari liquidati dal giudice.
Si comprende bene come tale tesi sia aberrante, dato che il falso relativo alla firma e quello concernente l'autenticazione della stessa non hanno nulla a che spartire con la legittimità e la natura della lite giudiziaria intrapresa;
tanto che - ove la causa fosse persa - l'avvocato avrebbe comunque diritto agli onorari, che gli dovrebbero essere corrisposti proprio dal suo cliente, e cioè dalla persona che l'aveva autorizzato a commettere i falsi. L'ulteriore tesi del pubblico ministero è che commette il reato di truffa l'avvocato il quale, nel richiedere gli onorari per l'opera prestata, faccia riferimento a uno scaglione tariffario più alto di quello a lui dovuto, indicando in tal modo un compenso maggiore di quello previsto dalla tariffa professionale. Sennonché, è agevole osservare che anche tale assunto è da respingere giacché fa assurgere la mera richiesta di compenso avanzata da un legale al rango di un artifizio o di un raggiro, per la cui sussistenza è necessario, invece, un quid pluris.
Ma - come si è anticipato - v'è una seconda, e non meno rilevante, ragione per cui nel caso concreto non ipotizzabile la sussistenza dei delitti di cui agli articoli 56 e 640 C.P., contestati agli imputati.
In buona sostanza a costoro si attribuisce una così detta "truffa processuale", espressione questa che designa l'ipotesi in cui una delle parti nel giudizio civile o amministrativo, inducendo con artifizi e raggiri in inganno il giudice (nel caso concreto, il TAR e il Vice Pretore, giudice per l'esecuzione, per la truffa sub a), e il Presidente del Tribunale per la tentata truffa sub q)), tenti di ottenere ovvero ottenga una decisione a lui favorevole. Ebbene, in dottrina è controverso se tale tipo di truffa sia ammissibile o meno;
ma in giurisprudenza il problema è stato quasi sempre risolto nel senso dell'inammissibilità di tale figura di reato;
solo una recente pronuncia di questa Corte aveva accolto il principio opposto, affermando ché "poiché la struttura del delitto di truffa non postula l'identità tra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore e, quindi, il reato sussiste pur in assenza di tale identità, sempre che gli effetti dell'inganno e della condotta dell'ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato, non può escludersi, in via di ipotesi, la configurabilità della truffa nel caso in cui sia il giudice il soggetto ingannato dall'attività fraudolenta precostituita da una parte, avendo egli il potere di incidere pregiudizievolmente con un suo provvedimento sul patrimonio della parte contraria;
ed invero reati specifici riguardanti la frode nel giudizio di cui all'articolo 374 C.P. non esauriscono le ipotesi criminose possibili nel caso di condotte fraudolente, che ben possono rientrare nella più ampia previsione dell'articolo 640 C.P." (Cass. pen., sez. II, 29 ottobre 1998, Santini, RV 212266).
Sennonché la suddetta pronuncia è stata superata da una più recente di segno contrario (cfr.: Cass. pen., sez. II, 7 novembre 2001, Forlini), nella quale si è sostenuto che è corretto l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, secondo il quale l'articolo 640 C.P. inapplicabile a fattispecie del genere: e ciò per le ragioni che saranno di seguito esposte.
La prima di queste è che il legislatore, limitando la frode processuale alle ipotesi previste nell'articolo 374, ha chiaramente manifestato la sua volontà di non incriminare tutte le altre possibili frodi processuali, in quanto non siano commesse con un mezzo punibile per sé stesso, come le falsità giudiziali o documentali. E tale tesi - secondo autorevole dottrina - è confermata dalla soppressione dell'art. 146 del progetto del codice di procedura penale del 1930, nonché dalla circostanza che non emerge dagli atti preparatori alcuna volontà del legislatore di attribuire una reazione penale ad altre possibili frodi processuali non estrinsecatesi in atti di per sé punibili.
Né - ad avviso di questo Collegio - sarebbe possibile giungere ad una diversa soluzione argomentando in base alla riserva contenuta nell'articolo 374 C.P. citato, secondo cui la frode processuale è punita solo se "il fatto non sia preveduto da una particolare disposizione di legge": e ciò in quanto tale riserva riguarda solo l'ipotesi in cui il fatto medesimo sia specificamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici;
mentre il reato di truffa costituisce un titolo generico, che non ha alcuna particolare relazione con la frode processuale.
Del resto, un ulteriore argomento a sostegno della tesi qui sostenuta è che se si riconoscesse l'ammissibilità della così detta truffa processuale, allora la condotta fraudolenta di una delle parti diretta ad inquinare la vicenda giudiziaria (e non costituente autonomo titolo di reato) sarebbe perseguibile solo in quanto ritenuta lesiva del patrimonio di un soggetto di diritto;
e tale soluzione - come è stato acutamente messo in rilievo - è del tutto estranea ad una normativa tecnico/sistematica quale è quella del vigente codice penale. Peraltro,ove così non fosse,qualunque ricorso all'Autorità giudiziaria che prospetti una situazione dei fatti difforme dal vero, finirebbe con il costituire un tentativo di truffa, atteso che la menzogna ben può costituire raggiro o artificio idoneo a trarre in errore una persona, e quindi anche il giudice;
con le ovvie conseguenze di natura pratica, dalle quali verosimilmente è dipesa la scelta del legislatore.
Una ulteriore, e del pari decisiva, ragione che milita a favore della tesi della inammissibilità della così detta truffa processuale , poi, costituita dalla circostanza che in tali fattispecie viene a mancare un elemento costitutivo del reato, e cioè l'atto di disposizione patrimoniale: il giudice,infatti, quando influisce negativamente sul patrimonio di una delle parti lo fa non perché compie un atto di disposizione espressivo dell'autonomia privata e della libertà di consenso, ma perché esercita il potere eminentemente pubblicistico, connesso all'esercizio della giurisdizione. A quanto su riferito deve, inoltre, aggiungersi un ulteriore elemento: nelle ipotesi di reato previste dall'articolo 640 C.P., il potere di disposizione suddetto può anche emanare da un soggetto diverso dal titolare del patrimonio aggredito, ma a condizione che sia da lui compiuto operando in luogo del soggetto danneggiato dal reato, il quale deve averlo investito di tale potere;
ed è, peraltro, ovvio che non è questa la situazione che caratterizza la così detta truffa processuale.
Tali argomentazioni, del resto, erano state messe in evidenza in numerose altre decisioni di questa Corte, alle quali si rinvia per un ulteriore approfondimento della questione (cfr.: Cass. pen., sez. II, 26 gennaio 1970, Cammarere, RV 116914; Cass. pen., sez. 11, 16 giugno 1976, Bruzzi, RV 136002; Cass. pen., sez. V, 6 giugno 1996, Schiavone, RV 206291; Cass. pen., sez. VI, 6 novembre 1996, Ortis, RV 206783).
Alla stregua delle su esposte considerazioni, dunque, non sussisterebbero comunque i delitti di truffa e di tentata truffa contestati ai due imputati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deliberato in camera di consiglio, il 26 novembre 2002. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22 GENNAIO 2003.