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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/05/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4883/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4883/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA C.F._2
BALDO DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi
22 136 00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA Parte
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA Parte_2 C.F._3 e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 C.F._2
00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136 Roma
Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4 SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO C.F._2
DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136
00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA
(C.F. ), con il patrocinio Pt_4 Parte_5 C.F._5 dell'avv. SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA C.F._2
BALDO DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi
22 136 00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA RONALDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._6 SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO C.F._2
DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA ADRIANA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._7
SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO C.F._2
DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136
00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA Parte_6 C.F._8 VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI C.F._2
UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136
Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA
(C.F. ), con il patrocinio Pt_7 Parte_5 C.F._9 dell'avv. SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA C.F._2
pagina 1 di 6 BALDO DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi
22 136 00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA
LUISA (C.F. , con il patrocinio Parte_5 C.F._10 dell'avv. SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA C.F._2
BALDO DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_8 C.F._11
SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO C.F._2
DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136
00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_9 Parte_10 C.F._12 SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO C.F._2
DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136
00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali . letto il ricorso dei ricorrenti ., volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare che la parte ricorrente i Sigg.ri TU, , , , AL, IA, , Per_1 Pt_3 Pt_4 Parte_6
IS e possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in Pt_7 Pt_8
linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa. - Accertare e dichiarare che la ricorrente SI.ra è cittadina italiana dalla data in cui è stato celebrato il matrimonio Parte_11
con il cittadino italiano, SI. , e dunque dal 05/09/1981. Per l'effetto, Controparte_1 ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. premesso che pagina 2 di 6 per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis Pt_12
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del SI. Per_2
nato a [...] il [...] (doc. 1) ed emigrato in Brasile. Il predetto non si è mai
[...]
naturalizzato, Dall'unione tra il SI. ed la SI.ra Persona_2 Persona_3
nasceva nel 1902 il SI. (doc. 3). Dal matrimonio, nel 1922, tra il SI. Persona_4 [...]
e la SI.ra (doc. 4) nasceva nel 1918 la SI.ra Persona_4 Controparte_3 Per_5
(doc. 5). La SI.ra nel 1943 contraeva matrimonio con il cittadino
[...] Persona_5
straniero Sig. (doc. 6). Pertanto, per l'effetto dell'art. 10 della Persona_6
legge n. 555/1912: «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», ella ha perduto la cittadinanza italiana.
I predetti coniugi procreavano nel 1941 il SI. (doc. 7) al quale - in Parte_13 virtù dell'art. 1 della legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non è stata riconosciuta la cittadinanza italiana, nel 1957 il SI. (doc. 8) e nel 1959 la SI.ra (doc. Controparte_1 Persona_7
9), a cui invece è stato trasmesso lo status civitatis . Quindi il SI. si Parte_13
univa in matrimonio nel 1963 con la SI.ra (doc. 10) e dalla Persona_8 Parte_5
loro unione nascevano nel 1965 il SI. (doc. 11) e nel 1969 il SI. Parte_3
(doc. 12). Il SI. si sposava nel Persona_9 Parte_13
1963 con la SI.ra (doc. 13) e dalla loro unione nasceva nel Persona_10
1972 la SI.ra (doc. 14). Dal matrimonio, nel 1995, tra il SI. Parte_14
e la SI.ra (doc. 15) Parte_3 Parte_15
nasceva nel 1998 il SI. (doc. 16). Il SIg. Persona_11 Parte_5 Pt_3
si sposava nel 1995 con la SI.ra Parte_3 Parte_16
(doc. 17) e procreavano nel 2001 la SI.ra (doc. 18) e nel Persona_12 Parte_5
2006 il SI. (doc. 19). Dall'unione tra il SI. Persona_13 Parte_5 [...]
e la SI.ra nasceva nel 2004 il SI. Persona_9 Persona_14 [...]
(doc. 20). La SI.ra si sposava nel Parte_8 Parte_14
1992 con il SI. (doc. 21) e dalla loro unione nasceva nel 2006 la Controparte_4
SI.ra (doc. 22). Il SInor , Parte_6 Controparte_1
sposava in data 05/09/1981 (doc. 23) la SInora (doc. 24) Controparte_5
pagina 3 di 6 l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano nato a [...] il [...], sia Persona_2
mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso
pagina 4 di 6 in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da nato a [...] il 11/02/per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento Persona_2
della domanda posta in via principale e la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che
I SIg. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, , nata in [...] il [...], C.F. C.F._1 Persona_7
, , nato in [...] il [...], C.F. C.F._3 Parte_3
in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la C.F._4
patria potestà sul minore , nato in [...] il [...], Persona_15
C.F. , , nato in [...] il [...], C.F. C.F._5 Persona_9
, , nata in [...] il [...], C.F. C.F._6 Parte_14
che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante C.F._7
processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore , nata in Parte_6
Brasile il 05/05/2006, C.F. , nato C.F._8 Parte_17
in Brasile il 01/11/1998, C.F. , , C.F._9 Parte_18
pagina 5 di 6 nata in [...] il [...], C.F.
Brasile il 21/10/2004, C.F. C.F._11
il 01/03/1957, C.F. C.F._12
- compensa le spese di lite.
Firenze, 15 maggio 2025
, nato in C.F._10 Parte_8
, nata in [...] Controparte_5
sono cittadini italiani;
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4883/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA C.F._2
BALDO DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi
22 136 00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA Parte
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA Parte_2 C.F._3 e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 C.F._2
00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136 Roma
Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4 SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO C.F._2
DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136
00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA
(C.F. ), con il patrocinio Pt_4 Parte_5 C.F._5 dell'avv. SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA C.F._2
BALDO DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi
22 136 00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA RONALDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._6 SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO C.F._2
DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA ADRIANA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._7
SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO C.F._2
DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136
00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA Parte_6 C.F._8 VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI C.F._2
UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136
Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA
(C.F. ), con il patrocinio Pt_7 Parte_5 C.F._9 dell'avv. SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA C.F._2
pagina 1 di 6 BALDO DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi
22 136 00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA
LUISA (C.F. , con il patrocinio Parte_5 C.F._10 dell'avv. SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA C.F._2
BALDO DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_8 C.F._11
SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO C.F._2
DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136
00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_9 Parte_10 C.F._12 SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO C.F._2
DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA italia;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136
00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA VALERIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali . letto il ricorso dei ricorrenti ., volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare che la parte ricorrente i Sigg.ri TU, , , , AL, IA, , Per_1 Pt_3 Pt_4 Parte_6
IS e possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in Pt_7 Pt_8
linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa. - Accertare e dichiarare che la ricorrente SI.ra è cittadina italiana dalla data in cui è stato celebrato il matrimonio Parte_11
con il cittadino italiano, SI. , e dunque dal 05/09/1981. Per l'effetto, Controparte_1 ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. premesso che pagina 2 di 6 per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis Pt_12
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del SI. Per_2
nato a [...] il [...] (doc. 1) ed emigrato in Brasile. Il predetto non si è mai
[...]
naturalizzato, Dall'unione tra il SI. ed la SI.ra Persona_2 Persona_3
nasceva nel 1902 il SI. (doc. 3). Dal matrimonio, nel 1922, tra il SI. Persona_4 [...]
e la SI.ra (doc. 4) nasceva nel 1918 la SI.ra Persona_4 Controparte_3 Per_5
(doc. 5). La SI.ra nel 1943 contraeva matrimonio con il cittadino
[...] Persona_5
straniero Sig. (doc. 6). Pertanto, per l'effetto dell'art. 10 della Persona_6
legge n. 555/1912: «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», ella ha perduto la cittadinanza italiana.
I predetti coniugi procreavano nel 1941 il SI. (doc. 7) al quale - in Parte_13 virtù dell'art. 1 della legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non è stata riconosciuta la cittadinanza italiana, nel 1957 il SI. (doc. 8) e nel 1959 la SI.ra (doc. Controparte_1 Persona_7
9), a cui invece è stato trasmesso lo status civitatis . Quindi il SI. si Parte_13
univa in matrimonio nel 1963 con la SI.ra (doc. 10) e dalla Persona_8 Parte_5
loro unione nascevano nel 1965 il SI. (doc. 11) e nel 1969 il SI. Parte_3
(doc. 12). Il SI. si sposava nel Persona_9 Parte_13
1963 con la SI.ra (doc. 13) e dalla loro unione nasceva nel Persona_10
1972 la SI.ra (doc. 14). Dal matrimonio, nel 1995, tra il SI. Parte_14
e la SI.ra (doc. 15) Parte_3 Parte_15
nasceva nel 1998 il SI. (doc. 16). Il SIg. Persona_11 Parte_5 Pt_3
si sposava nel 1995 con la SI.ra Parte_3 Parte_16
(doc. 17) e procreavano nel 2001 la SI.ra (doc. 18) e nel Persona_12 Parte_5
2006 il SI. (doc. 19). Dall'unione tra il SI. Persona_13 Parte_5 [...]
e la SI.ra nasceva nel 2004 il SI. Persona_9 Persona_14 [...]
(doc. 20). La SI.ra si sposava nel Parte_8 Parte_14
1992 con il SI. (doc. 21) e dalla loro unione nasceva nel 2006 la Controparte_4
SI.ra (doc. 22). Il SInor , Parte_6 Controparte_1
sposava in data 05/09/1981 (doc. 23) la SInora (doc. 24) Controparte_5
pagina 3 di 6 l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano nato a [...] il [...], sia Persona_2
mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso
pagina 4 di 6 in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da nato a [...] il 11/02/per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento Persona_2
della domanda posta in via principale e la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che
I SIg. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, , nata in [...] il [...], C.F. C.F._1 Persona_7
, , nato in [...] il [...], C.F. C.F._3 Parte_3
in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la C.F._4
patria potestà sul minore , nato in [...] il [...], Persona_15
C.F. , , nato in [...] il [...], C.F. C.F._5 Persona_9
, , nata in [...] il [...], C.F. C.F._6 Parte_14
che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante C.F._7
processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore , nata in Parte_6
Brasile il 05/05/2006, C.F. , nato C.F._8 Parte_17
in Brasile il 01/11/1998, C.F. , , C.F._9 Parte_18
pagina 5 di 6 nata in [...] il [...], C.F.
Brasile il 21/10/2004, C.F. C.F._11
il 01/03/1957, C.F. C.F._12
- compensa le spese di lite.
Firenze, 15 maggio 2025
, nato in C.F._10 Parte_8
, nata in [...] Controparte_5
sono cittadini italiani;
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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