Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 9094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9094 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da
LL TE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
AR ER BE
EGLE PILLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9094/2026
Roma, li, 09/03/2026
- Presidente -
Sent. n. sez. 1871/2025 CC 28/11/2025 R.G.N. 31575/2025
NN AR LO SC
RI OR
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: OR TI nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d'appello di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Giulio Monferini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di condanna di primo grado del OR per il delitto di furto aggravato perché, in concorso con altri soggetti rimasti ignoti, approfittando della temporanea assenza di vigilanza nel supermercato Maxi D s.r.l., si impossessava di merce per il valore di euro 4.101,80.
2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, a mezzo del proprio difensore di fiducia, con un unico motivo, che la sua condanna era stata fondata solo su due elementi, inidonei all'affermazione della sua responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, ossia l'intestazione ad esso imputato del furgone usato per il furto e la posizione del telefono cellulare a lui intestato agganciato ad una cella telefonica in zona limitrofa al luogo del delitto.
QUALIFIED CA 1 Serial:
47d4ac0555495368-Firmato Da: RI OR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2ccc93684303989d
Firmato Da: LL TE Emesso Da: TRUSTPRO Firmato Da: SABRINA BE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
Sottolinea, a quest'ultimo riguardo, che egli è intestatario di tre utenze telefoniche e che nel fascicolo del dibattimento non vi è traccia dei tabulati telefonici di tali numeri, poiché la Procura non ha disposto la relativa verifica, ritenendo dimostrata la sua responsabilità per la mera presenza di un suo cellulare in un luogo vicino a quello del delitto in un orario prossimo a quello dello stesso, in forza delle dichiarazioni del maresciallo capo Andaloro che aveva riferito che ciò risultava dalle emergenze investigative relative ad un altro procedimento pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Secondo l'imputato, pertanto, detti elementi indiziari non avrebbero potuto comportare, come invece avvenuto, l'affermazione della sua responsabilità penale per il delitto ascritto, poiché un altro soggetto poteva trovarsi in loco alla guida del suo mezzo dove avrebbe potuto essere stato dimenticato il cellulare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: LL TE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 47d4ac0555495368-Firmato Da: RI OR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2ccc93684303989d Firmato Da: SABRINA BE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
1.Il ricorso è inammissibile.
2. Occorre premettere, essendo stato sostanzialmente denunciato un vizio di motivazione della pronuncia impugnata nella valutazione delle prove, che le due decisioni di merito integrano una c.d. "doppia conforme", poiché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
3. Ciò ho posto, occorre considerare che la responsabilità penale del OR è stata affermata sulla scorta di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, a differenza di quanto egli assume, ossia dal fatto che il camper a lui intestato era quello da cui sono scese le persone che hanno commesso il furto (e con il quale sono ripartite) e, inoltre, che un'utenza a lui intestata ha agganciato una cella vicina al supermercato, teatro del fatto criminoso, nel giorno e nell'ora in cui detto fatto si è verificato. D'altra parte, come ha congruamente rilevato la Corte territoriale, a fronte delle dichiarazioni del teste maresciallo Andaloro, della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare in considerazione del ruolo rivestito, che confermano la presenza dell'utenza intestata all'imputato, in base alle risultanze di un'altra
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indagine in quei luoghi, non assume rilievo la circostanza che la Procura non abbia disposto nel procedimento in esame l'accertamento sui tabulati telefonici delle utenze intestate all'imputato. Infatti, come ritraibile dalla decisione impugnata, la prova non è costituita dalle risultanze dell'altro procedimento, bensì dalle relative propalazioni del teste Andaloro. A fronte della convergenza delle predette risultanze istruttorie, le pronunce di merito hanno affermato con congrue argomentazioni la responsabilità penale dell'imputato, le prospettazioni alternative del quale si palesano, con evidenza, meramente ipotetiche e congetturali. Al riguardo occorre allora ricordare che il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello <ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi tutto congetturale, seppure plausibile (ex multis, Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647-04; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204).
del
4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
47d4ac0555495368- Firmato Da: RI OR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2ccc93684303989d
Firmato Da: LL TE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: SABRINA BE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 28/11/2025
Il Consigliere Estensore Rosaria Giordano
Il Presidente
LA NA
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