Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 9094
CASS
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di motivazione nella valutazione delle prove

    La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la responsabilità penale dell'imputato fosse stata affermata sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, consistenti nell'intestazione del camper utilizzato per il furto e nell'aggancio di una sua utenza telefonica a una cella vicina al luogo del delitto nel giorno e nell'ora del fatto. Le prospettazioni alternative dell'imputato sono state considerate meramente ipotetiche e congetturali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 9094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9094
    Data del deposito : 9 marzo 2026

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