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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RU AN, Presidente MAGNINI LETIZIA, Relatore MADDALONI CIRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 181/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Petroli Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Assisi - Piazza 06081 Assisi PG
Email_2elettivamente domiciliato presso
Società di Riscossione S.r.l. - P_IVA_2 Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 403/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 214C - 2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 215C - 2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 216C - 2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 219C - 2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220C - 2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 221C - 2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: Comune di Assisi non costituito.
Le parti costituite insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
Svolgimento del processo
La Ricorrente_1 S.p.a. Ricorrente_1) ha impugnato gli avvisi di accertamento nn. 214C/2022, 215C/2022,
216C/2022, 219C/2022, 220C/2022, 221C/2022, notificati dalla Società di Riscossione S.r.l., concessionaria del
Comune di Assisi, con cui è stato richiesto il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, oltre sanzioni, in relazione ad alcune stazioni di rifornimento di carburante Ricorrente_1.
Per l'esattezza, la richiesta di pagamento riguarda i fascioni laterali delle pensiline delle stazioni di rifornimento e/o i fascioni dei chioschi.
In primo grado la ricorrente ha dedotto:
- mancato assolvimento, da parte dell'ente impositore, dell'onere probatorio;
- infondatezza nel merito, in violazione dell'art. 1, comma 819 lett. b), e comma 825, della L. n.
160/2019 poiché i fascioni in questione non recano nessun messaggio pubblicitario, ma sono solamente decorati con i colori blu e arancione ed inoltre vi è discontinuità fra l'insegna della società (su cui il canone è stato regolarmente assolto) e il fascione;
- illegittimità delle sanzioni, per carenza del requisito soggettivo ex art. 5 d. lgs. n. 472/1997, sia sotto il profilo del dolo, che della colpa;
- richiesta di disapplicazione delle sanzioni per sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa della norma.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha respinto il ricorso e compensato le spese.
Appella Ricorrente_1 S.p.a. con i seguenti motivi:
- erroneità della sentenza nella parte in cui, limitando la propria motivazione alla insussistenza di difetto di motivazione, ha omesso di pronunciarsi sul reale motivo preliminare di ricorso, ovvero sulla eccepita mancanza di prova dell'obbligazione tributaria, in violazione dell'art. 7, comma 5-bis. D. lgs.
54671992;
- carenza del presupposto impositivo, ribadendo le argomentazioni del primo grado, poiché i fascioni non diffondono nessun messaggio pubblicitario;
- carenza del presupposto impositivo anche perché gli impianti in questione hanno come scopo primario la fornitura di un servizio di pubblica utilità;
- omessa pronuncia sui motivi di ricorso relativi alle sanzioni;
La Società di Riscossione si è costituita in appello e deduce:
- quanto alla carenza di prova, che l'avviso di accertamento fa fede fino a querela di falso e che il contribuente non ha contestato specificamente, né ubicazione, né dimensione dei fascioni;
- che nel merito l'accertamento è fondato, poiché vi è continuità grafica fra l'insegna e la restante parte del fascione coperta dai colori sociali dell'azienda, di modo che l'intero fascione ha una chiara valenza pubblicitaria;
- che non sussistono le condizioni per la disapplicazione delle sanzioni.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di appello, si deduce il mancato assolvimento, da parte dell'ente impositore, dell'onere probatorio circa sussistenza e quantificazione dell'obbligazione tributaria, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs n. 546/1992; si argomenta, in proposito, che non vi è stato procedimento istruttorio e che non è stato allegato nessun documento circa le date di rilevazione e le dimensioni dei fascioni contestati Come già rilevato dai primi giudici, l'atto impositivo gravato contiene con sufficiente precisione l'indicazione dell'ubicazione degli impianti, dimensioni, tipo di diffusione pubblicitaria oltre al calcolo degli interessi e delle sanzioni, sì da mettere in condizione il contribuente di poter comprendere le ragioni della pretesa tributaria e difendersi in giudizio, risultando la motivazione funzionale oltre che alla trasparenza dell'attività dell'Ufficio alla tutela giurisdizionale.
Sotto il profilo probatorio, i verbali di accertamento redatti dagli agenti accertatori fanno prova sino a querela di falso (ex multis Cass. 2819/2008) anche quanto alla rilevazione delle superfici accertate;
inoltre, la società Ricorrente_1 non ha mai contestato specificamente le dimensioni dei fascioni, concentrando invece la sua difesa nel negare la natura di mezzo pubblicitario della parte dei fascioni non interessata dal marchio aziendale.
2. Con il secondo motivo, parte appellante lamenta l'inesistenza del presupposto di imposta, deducendo, in sintesi, che i fascioni delle pensiline non costituiscono un 'messaggio pubblicitario', in tutta la superficie che non contiene l'insegna propriamente detta, ma è solamente decorata con i colori aziendali. A sostegno di tale tesi, l'appellante deduce che non vi è continuità fra l'insegna Ricorrente_1 ed il fascione, in quanto l'insegna è sovrapposta al fascione e non integrata in esso;
che i colori blu e arancione non diffondono nessun messaggio pubblicitario, anche perché anche altre aziende hanno gli stessi colori sociali;
che il fascione è solo “una mera combinazione cromatica decorativa della struttura edilizia”.
In merito alla tassabilità, ai fini del CUP, dei fascioni delle pensiline e dei chioschi delle stazioni di rifornimento di carburante (della società Ricorrente_1, ma anche di altre compagnie petrolifere) sussiste obiettivo contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento, invocato da parte appellante, il fascione della pensilina, al di fuori della superficie in cui è compresa la scritta ed il marchio, non contiene alcun messaggio pubblicitario, laddove l'area residua alla superficie dello stesso, potrebbe essere oggetto di tassazione soltanto se,
a seguito di talune riscontrate caratteristiche, venisse per l'appunto ad assumere la funzione di mezzo pubblicitario. Tale struttura, viceversa, costituisce soltanto un supporto strumentale, ma non un autonomo mezzo pubblicitario con l'ulteriore conseguenza che l'imposta sulla diffusione di messaggi pubblicitari deve essere rapportata soltanto alla sola dimensione dei marchi che, in applicazione dell'art. 7 comma 1 del D. Lgs. n. 507/1993, si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui gli stessi sono circoscritti (ex multis Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, sentenza n. 187/2024; C.G.T. Primo grado Roma n. 1065/2025 ).
Va poi rilevato, come evidenziato da parte appellante, che la stessa Cassazione con recente arresto abbia affermato in subiecta materia come nel determinare l'imposta pubblicitaria occorra far riferimento al messaggio pubblicitario riferito all'azienda e non anche ai supporti su cui tali messaggi sono applicati (Cassazione ordinanza n. 20854/2025).
Secondo altro orientamento, sposato da Società di Riscossione s.r.l., invece nel caso specifico la combinazione dei colori azzurro/arancione della contribuente richiama l'attenzione degli utenti, raggiungendoli, anche a distanza, sul fatto che il distributore appartenga proprio a quel marchio che utilizza lo stesso colore quale base dell'insegna pubblicitaria, sicché la targa pubblicitaria non consiste semplicemente nella decorazione della pensilina perché il fascione di quest'ultima per dimensioni, colori e grafica si pone in continuità col messaggio pubblicitario contenuto nella targa e amplia la visibilità al pubblico del marchio stesso, attirando maggiormente l'attenzione dei terzi (ex multis C.G.T. Secondo Grado
Lombardia 18 agosto 2022, n. 3338; Comm. trib. prov.le Pavia sez. I, 9/07/2020, n. 190;).
Invero come evidenziato dalla parte appellata anche la corte di legittimità si è pronunciata, con riguardo ai fascioni presenti su altri distributori di carburante, confermando l'applicazione dell'imposta di pubblicità sui fascioni, dando rilievo al fatto che non vi era separazione grafica tra il marchio e il resto della superficie (Cass. 5930/2020; Cass. 17623/2021)
Il Collegio ritiene codivisibile il secondo orientamento, sia in quanto seguito dalla prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, sia perché dalla documentazione fotografica depositata in giudizio non vi è separazione grafica tra il marchio Ricorrente_1 ed il fascione, richiamando quest'ultimo per forma e colori il marchio (avente i medesimi colori) si da formare sostanzialmente un "unicum" tale da considerarsi quale unico impianto pubblicitario.
3. Il terzo motivo è privo di pregio.
La pensilina non svolge soltanto una funzione di pubblica utilità data dalla copertura, avendo al contempo una evidente finalità pubblicitaria che ne comporta l'obbligo di pagare il canone.
Anche la Risoluzione Ministeriale richiamata dalla parte appellante richiama la giurisprudenza della
Cassazione sopra riportata in punto di debenza del canone.
4. Merita invece accoglimento il quinto motivo dell'appello, che risulta assorbente del quarto motivo. Come noto in materia tributaria, ai fini della disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, ovvero per errore sul fatto incolpevole, è previsto che il contribuente abbia comprovato la ricorrenza di elementi di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, tali da esonerarlo dall'applicazione delle sanzioni connesse alla sua violazione (ex multis Cassazione
29/01/2024, n. 2604).
Rileva, al fine della disapplicazione, anche la ricorrenza di difformi orientamenti interpretativi della giurisprudenza (ex multis Cassazione civile sez. trib., 6/03/2025, n. 5962).
Nella presente fattispecie, come sopra esposto, sussiste un obiettivo contrasto interpretativo, quanto meno nella giurisprudenza di merito, sì da giustificare ad avviso del Collegio la disapplicazione delle sanzioni irrogate.
5. Alla luce delle suesposte argomentazioni l'appello va accolto, limitatamente alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni, confermandosi nel resto la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza e l'esaminato contrasto giurisprudenziale su punti decisivi della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello quanto alle sanzioni. Respinge nel resto. Compensa le spese di lite
Perugia, 15 gennaio 2026
Il relatore Il presidente
IA GN ND ER
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RU AN, Presidente MAGNINI LETIZIA, Relatore MADDALONI CIRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 181/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Petroli Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Assisi - Piazza 06081 Assisi PG
Email_2elettivamente domiciliato presso
Società di Riscossione S.r.l. - P_IVA_2 Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 403/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 214C - 2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 215C - 2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 216C - 2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 219C - 2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220C - 2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 221C - 2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: Comune di Assisi non costituito.
Le parti costituite insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
Svolgimento del processo
La Ricorrente_1 S.p.a. Ricorrente_1) ha impugnato gli avvisi di accertamento nn. 214C/2022, 215C/2022,
216C/2022, 219C/2022, 220C/2022, 221C/2022, notificati dalla Società di Riscossione S.r.l., concessionaria del
Comune di Assisi, con cui è stato richiesto il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, oltre sanzioni, in relazione ad alcune stazioni di rifornimento di carburante Ricorrente_1.
Per l'esattezza, la richiesta di pagamento riguarda i fascioni laterali delle pensiline delle stazioni di rifornimento e/o i fascioni dei chioschi.
In primo grado la ricorrente ha dedotto:
- mancato assolvimento, da parte dell'ente impositore, dell'onere probatorio;
- infondatezza nel merito, in violazione dell'art. 1, comma 819 lett. b), e comma 825, della L. n.
160/2019 poiché i fascioni in questione non recano nessun messaggio pubblicitario, ma sono solamente decorati con i colori blu e arancione ed inoltre vi è discontinuità fra l'insegna della società (su cui il canone è stato regolarmente assolto) e il fascione;
- illegittimità delle sanzioni, per carenza del requisito soggettivo ex art. 5 d. lgs. n. 472/1997, sia sotto il profilo del dolo, che della colpa;
- richiesta di disapplicazione delle sanzioni per sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa della norma.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha respinto il ricorso e compensato le spese.
Appella Ricorrente_1 S.p.a. con i seguenti motivi:
- erroneità della sentenza nella parte in cui, limitando la propria motivazione alla insussistenza di difetto di motivazione, ha omesso di pronunciarsi sul reale motivo preliminare di ricorso, ovvero sulla eccepita mancanza di prova dell'obbligazione tributaria, in violazione dell'art. 7, comma 5-bis. D. lgs.
54671992;
- carenza del presupposto impositivo, ribadendo le argomentazioni del primo grado, poiché i fascioni non diffondono nessun messaggio pubblicitario;
- carenza del presupposto impositivo anche perché gli impianti in questione hanno come scopo primario la fornitura di un servizio di pubblica utilità;
- omessa pronuncia sui motivi di ricorso relativi alle sanzioni;
La Società di Riscossione si è costituita in appello e deduce:
- quanto alla carenza di prova, che l'avviso di accertamento fa fede fino a querela di falso e che il contribuente non ha contestato specificamente, né ubicazione, né dimensione dei fascioni;
- che nel merito l'accertamento è fondato, poiché vi è continuità grafica fra l'insegna e la restante parte del fascione coperta dai colori sociali dell'azienda, di modo che l'intero fascione ha una chiara valenza pubblicitaria;
- che non sussistono le condizioni per la disapplicazione delle sanzioni.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di appello, si deduce il mancato assolvimento, da parte dell'ente impositore, dell'onere probatorio circa sussistenza e quantificazione dell'obbligazione tributaria, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs n. 546/1992; si argomenta, in proposito, che non vi è stato procedimento istruttorio e che non è stato allegato nessun documento circa le date di rilevazione e le dimensioni dei fascioni contestati Come già rilevato dai primi giudici, l'atto impositivo gravato contiene con sufficiente precisione l'indicazione dell'ubicazione degli impianti, dimensioni, tipo di diffusione pubblicitaria oltre al calcolo degli interessi e delle sanzioni, sì da mettere in condizione il contribuente di poter comprendere le ragioni della pretesa tributaria e difendersi in giudizio, risultando la motivazione funzionale oltre che alla trasparenza dell'attività dell'Ufficio alla tutela giurisdizionale.
Sotto il profilo probatorio, i verbali di accertamento redatti dagli agenti accertatori fanno prova sino a querela di falso (ex multis Cass. 2819/2008) anche quanto alla rilevazione delle superfici accertate;
inoltre, la società Ricorrente_1 non ha mai contestato specificamente le dimensioni dei fascioni, concentrando invece la sua difesa nel negare la natura di mezzo pubblicitario della parte dei fascioni non interessata dal marchio aziendale.
2. Con il secondo motivo, parte appellante lamenta l'inesistenza del presupposto di imposta, deducendo, in sintesi, che i fascioni delle pensiline non costituiscono un 'messaggio pubblicitario', in tutta la superficie che non contiene l'insegna propriamente detta, ma è solamente decorata con i colori aziendali. A sostegno di tale tesi, l'appellante deduce che non vi è continuità fra l'insegna Ricorrente_1 ed il fascione, in quanto l'insegna è sovrapposta al fascione e non integrata in esso;
che i colori blu e arancione non diffondono nessun messaggio pubblicitario, anche perché anche altre aziende hanno gli stessi colori sociali;
che il fascione è solo “una mera combinazione cromatica decorativa della struttura edilizia”.
In merito alla tassabilità, ai fini del CUP, dei fascioni delle pensiline e dei chioschi delle stazioni di rifornimento di carburante (della società Ricorrente_1, ma anche di altre compagnie petrolifere) sussiste obiettivo contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento, invocato da parte appellante, il fascione della pensilina, al di fuori della superficie in cui è compresa la scritta ed il marchio, non contiene alcun messaggio pubblicitario, laddove l'area residua alla superficie dello stesso, potrebbe essere oggetto di tassazione soltanto se,
a seguito di talune riscontrate caratteristiche, venisse per l'appunto ad assumere la funzione di mezzo pubblicitario. Tale struttura, viceversa, costituisce soltanto un supporto strumentale, ma non un autonomo mezzo pubblicitario con l'ulteriore conseguenza che l'imposta sulla diffusione di messaggi pubblicitari deve essere rapportata soltanto alla sola dimensione dei marchi che, in applicazione dell'art. 7 comma 1 del D. Lgs. n. 507/1993, si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui gli stessi sono circoscritti (ex multis Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, sentenza n. 187/2024; C.G.T. Primo grado Roma n. 1065/2025 ).
Va poi rilevato, come evidenziato da parte appellante, che la stessa Cassazione con recente arresto abbia affermato in subiecta materia come nel determinare l'imposta pubblicitaria occorra far riferimento al messaggio pubblicitario riferito all'azienda e non anche ai supporti su cui tali messaggi sono applicati (Cassazione ordinanza n. 20854/2025).
Secondo altro orientamento, sposato da Società di Riscossione s.r.l., invece nel caso specifico la combinazione dei colori azzurro/arancione della contribuente richiama l'attenzione degli utenti, raggiungendoli, anche a distanza, sul fatto che il distributore appartenga proprio a quel marchio che utilizza lo stesso colore quale base dell'insegna pubblicitaria, sicché la targa pubblicitaria non consiste semplicemente nella decorazione della pensilina perché il fascione di quest'ultima per dimensioni, colori e grafica si pone in continuità col messaggio pubblicitario contenuto nella targa e amplia la visibilità al pubblico del marchio stesso, attirando maggiormente l'attenzione dei terzi (ex multis C.G.T. Secondo Grado
Lombardia 18 agosto 2022, n. 3338; Comm. trib. prov.le Pavia sez. I, 9/07/2020, n. 190;).
Invero come evidenziato dalla parte appellata anche la corte di legittimità si è pronunciata, con riguardo ai fascioni presenti su altri distributori di carburante, confermando l'applicazione dell'imposta di pubblicità sui fascioni, dando rilievo al fatto che non vi era separazione grafica tra il marchio e il resto della superficie (Cass. 5930/2020; Cass. 17623/2021)
Il Collegio ritiene codivisibile il secondo orientamento, sia in quanto seguito dalla prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, sia perché dalla documentazione fotografica depositata in giudizio non vi è separazione grafica tra il marchio Ricorrente_1 ed il fascione, richiamando quest'ultimo per forma e colori il marchio (avente i medesimi colori) si da formare sostanzialmente un "unicum" tale da considerarsi quale unico impianto pubblicitario.
3. Il terzo motivo è privo di pregio.
La pensilina non svolge soltanto una funzione di pubblica utilità data dalla copertura, avendo al contempo una evidente finalità pubblicitaria che ne comporta l'obbligo di pagare il canone.
Anche la Risoluzione Ministeriale richiamata dalla parte appellante richiama la giurisprudenza della
Cassazione sopra riportata in punto di debenza del canone.
4. Merita invece accoglimento il quinto motivo dell'appello, che risulta assorbente del quarto motivo. Come noto in materia tributaria, ai fini della disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, ovvero per errore sul fatto incolpevole, è previsto che il contribuente abbia comprovato la ricorrenza di elementi di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, tali da esonerarlo dall'applicazione delle sanzioni connesse alla sua violazione (ex multis Cassazione
29/01/2024, n. 2604).
Rileva, al fine della disapplicazione, anche la ricorrenza di difformi orientamenti interpretativi della giurisprudenza (ex multis Cassazione civile sez. trib., 6/03/2025, n. 5962).
Nella presente fattispecie, come sopra esposto, sussiste un obiettivo contrasto interpretativo, quanto meno nella giurisprudenza di merito, sì da giustificare ad avviso del Collegio la disapplicazione delle sanzioni irrogate.
5. Alla luce delle suesposte argomentazioni l'appello va accolto, limitatamente alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni, confermandosi nel resto la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza e l'esaminato contrasto giurisprudenziale su punti decisivi della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello quanto alle sanzioni. Respinge nel resto. Compensa le spese di lite
Perugia, 15 gennaio 2026
Il relatore Il presidente
IA GN ND ER