Sentenza 23 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di unificazione con il vincolo della continuazione di vari reati, per applicare una circostanza attenuante non è necessario che questa sia presente in ciascuno dei delitti facenti parte della fattispecie complessa, essendo sufficiente ch'essa ricorra in ordine al reato più grave (Fattispecie in cui, facendo applicazione di questo principio, la Corte ha annullato la sentenza della Corte d'appello che non aveva applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in quanto ritenuta sussistente solo in ordine al reato di furto e non anche al delitto di tentata estorsione, valutato come più grave).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2001, n. 7302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7302 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO MORELLI - Presidente - del 23/01/2001
1. Dott. PIETRO SIRENA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO MORGIGNI - Consigliere - N. 85
3. Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DONATO DANZA - Consigliere - N. 42889/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
SI RO
Avverso la sentenza 25 giugno 1999 della corte d'appello di Genova;
Udita la relazione fatta dal consigliere Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. A. Mura che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in ordine al reato di furto, perché estinto per prescrizione;
annullamento con rinvio in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4; rigetto nel resto. Svolgimento del processo.
Il 3 marzo 1994 il tribunale di Genova aveva condannato alla pena di nove mesi e quindici giorni di reclusione e trecento cinquantamila lire di multa, applicando le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ER HE, ritenuto colpevole di furto e tentata estorsione, perché, dopo avere trafugato un cagnolino ad EN ST, aveva tentato di farsi consegnare da quest'ultimo la somma di trecentomila lire, per restituirglielo (15.9.93).
Su impugnazione del pubblico ministero e dell'imputato, la corte d'appello ha escluso l'attenuante del danno di lieve entità ed ha rideterminato la pena in un anno, un mese e venticinque giorni di reclusione e lire quattrocento cinquantamila di multa. In particolare ha escluso l'attenuante, osservando che essa era applicabile soltanto al reato base di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., ma non anche al delitto di furto.
Ricorre l'imputato, deducendo: 1) la prescrizione del reato di cui all'art. 624 (essendo state ritenute le circostanze attenuanti generiche), in quanto tra la sentenza. di primo grado e la notifica del decreto di citazione in appello sono trascorsi cinque anni;
2) apparenza della motivazione sulla responsabilità; 3) erronea esclusione della ricordata circostanza, dovendo, per la sua applicabilità, farsi riferimento soltanto al delitto considerato come più grave.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato in parte.
Va accolto il primo motivo.
Il delitto di furto è prescritto, poiché, essendo state applicate le circostanze attenuanti generiche, il termine è quello stabilito nell'art. 157 comma 1 n. 4 e comma 3 cod. pen. in cinque anni, tempo interamente decorso tra la sentenza di primo grado, pronunziata il 3 marzo 1994, ed il decreto di citazione in appello, sottoscritto dal presidente il 4 maggio 1999 (sezioni unite n. 13390 del 18/12/98 ud. 28/10/98 rv. 211904 ric. p.m. in proc. Boschetti): va, quindi, eliminato il relativo aumento di pena, fissato dalla corte d'appello in giorni quindici di reclusione e lire cinquantamila di multa. In ordine al diniego d'applicazione della circostanza di cui all'art.62 n. 4 cod. pen. il ricorso è parimenti fondato.
il reato continuato, com'è noto, è considerato unitariamente dal legislatore per la presenza del vincolo dell'unica ideazione criminosa, che avvince tra loro le distinte ipotesi. Tale legame, però, non elimina l'autonoma configurazione dei singoli illeciti, che, pur confluendo in un medesimo contesto, presentano pur sempre l'individualità necessaria per l'accertamento degli elementi costitutivi e delle circostanze specificamente contestate e ritenute in sentenza con riferimento ad ogni delitto.
La mancanza di uno degli elementi essenziali determina il venire meno dello specifico illecito posto in continuazione, mentre la presenza o l'esclusione della circostanza (aggravante o attenuante) incide sulla determinazione della pena.
Innanzi tutto, esse possono comportare l'indicazione di un reato in luogo di altro come più grave e, quindi, base per il computo della pena complessiva.
Operata quest'individuazione, soltanto le circostanze considerate applicabili in relazione al reato più grave devono essere valutate ai fini del calcolo concreto della pena. Le circostanze relative ai reati minori, detti satelliti, hanno rilievo unicamente per graduare la gravità dell'illecito e la quantità d'aumento, da apportare alla pena base.
Ne deriva che, per applicare una circostanza attenuante, non è necessario che questa sia presente in ciascun delitto, presente nell'ambito di quelli che compongono il reato continuato. Consegue che il criterio accolto dalla corte territoriale è erroneo, in quanto, dopo avere stabilito che il delitto più grave è la tentata estorsione, per applicare la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è necessario che questa debba essere sussistente anche in ordine al furto, che ha una sua autonomia. La mancata applicazione della medesima in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. imponeva esclusivamente che, nel calcolo dell'aumento della pena base, non se ne sarebbe dovuto tenere conto, per fissare il quantum da infliggere (in tal senso è la giurisprudenza prevalente, per tutte sez. 1^ n. 13006 del 11/12/1998 ud. 22/09/1998 rv. 212985, nonché 209524, 196758).
Dichiarato prescritto il reato di furto, la corte territoriale dovrà verificare ex novo l'applicabilità della circostanza attenuante, prescindendo dal criterio precedentemente adottato. Occorre, pertanto, annullare in parte qua la sentenza impugnata, affinché il giudice di merito ridetermini la pena.
Il motivo relativo al difetto di motivazione è privo di specificità, poiché consiste in un'affermazione apodittica senza altra precisazione.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 624 cod. pen., perché estinto per prescrizione, ed elimina il relativo aumento di pena di giorni quindici di reclusione e lire cinquantamila di multa;
annulla la sentenza impugnata in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Genova per nuovo giudizio sul punto;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2001