Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2009, n. 48573
CASS
Sentenza 3 dicembre 2009

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Non può andare esente da colpa il datore di lavoro, che facendo svolgere l'abituale attività lavorativa in un luogo oggettivamente pericoloso, a causa del rischio di contatto tra cavi dell'alta tensione e le funi metalliche per il sollevamento di oggetti mediante gru, non ponga in essere ogni tipo di comportamento atto a contenere il rischio stesso, sia attivandosi per lo spostamento o l'interramento della linea elettrica sia esercitando una costante ed effettiva vigilanza sull'attività posta in essere dal lavoratore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2009, n. 48573
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48573
    Data del deposito : 3 dicembre 2009

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