Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00047/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2021, proposto da
LE SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palmi, Strada Statale 18 N °29, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palmi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Concetta D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 11 del 21 gennaio 2021 prot. n. 1679, avente ad oggetto: demolizione opere abusivamente realizzate su demanio marittimo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palmi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa CA IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato IN diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 15 marzo 2021 e depositato il 13 aprile 2021 LE SI ha impugnato l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Comune di Palmi gli ha ordinato la demolizione di due manufatti siti su area demaniale.
Si costituiva il Comune di Palmi con atto di mera forma del 20 aprile 2021, articolando poi le proprie difese con memoria del 2 dicembre 2025 e allegata documentazione.
All’udienza di smaltimento del 15 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
Si può prescindere dall’esame dell’eccezione, svolta dal Comune di Palmi, di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e/o all’Agenzia del Demanio e/o al Corpo delle Capitanerie di Porto, quali controinteressati, essendo il ricorso infondato nel merito.
Con il primo motivo di gravame, il signor SI lamenta la lesione del proprio diritto di difesa determinato dalla mancata allegazione, all’ordinanza notificatagli, dell’atto formale di nomina del dirigente che l’ha emessa.
Il motivo è infondato.
Premesso che non vi è alcuna norma che impone l’indicazione nel corpo dell’ordinanza di demolizione o l’allegazione alla stessa, dell’atto di nomina del funzionario comunale che la sottoscrive e che tale elemento non intacca il diritto di difesa del privato destinatario, comunque, sussiste il requisito minimo della certezza della provenienza dell’atto da un soggetto identificato (il Capo Area 7, Geom. Francesco Carmelo Arduca) e dell’appartenenza di questi al Comune di Palmi, elementi certamente sufficienti ad escludere l’inesistenza dell’atto amministrativo e a consentire l’esercizio del diritto di difesa da parte della ricorrente.
Peraltro, la difesa dell’Ente si è fatta carico di allegare il decreto sindacale di nomina del predetto Geom. Francesco Carmelo Arduca, firmatario dell’Ordinanza, quale Capo Area 7 (v. Decreto Sindacale n. 9 del 18 marzo 2020) e sul punto null’altro il ricorrente ha obiettato.
Il ricorrente eccepisce poi l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto generico e indeterminato nell’oggetto.
Anche tale assunto è infondato.
L’ingiunzione può dirsi sufficientemente motivata con il semplice richiamo agli atti istruttori e la descrizione degli abusi commessi. Nel caso di specie, tutti gli abusi sono stati verbalizzati e fotografati dagli Agenti della Polizia Municipale durante il sopralluogo effettuato (v. doc. in atti) e sono stati descritti in maniera sintetica ma chiara nell’ordinanza di demolizione, insieme al richiamo delle norme violate.
In relazione a quanto eccepito con il terzo motivo di gravame, contraddistinto con la lettera c) del ricorso, è indubbio che la mancata indicazione di precisi confini ovvero dell'area di sedime che verrebbe acquisita nell'ipotesi di inottemperanza all'ordine di demolizione non costituisce causa di illegittimità dell'ingiunzione a demolire, in quanto tali indicazioni riguardano più propriamente il successivo atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Il ricorrente lamenta, inoltre, l’illegittimità degli atti impugnati, per avere il Comune di Palmi ingiunto la demolizione delle opere abusive entro 90 (ma in realtà 30) giorni dalla notifica, mentre il termine ultimo per proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato è di 120 giorni.
Anche questo profilo è da superare.
Posto che il termine in nessun caso sarebbe di 120 giorni, in assenza di domanda cautelare e a distanza di quattro anni dalla notifica del provvedimento non vi è più interesse alla delibazione del predetto motivo di gravame, come evidenziato dalla difesa del Comune.
Nel merito del contestato abuso, il ricorrente deduce poi l’illegittimità dell’ordinanza n. 11/2021 sulla base di censure vaghe, generiche e inconferenti.
Sulle stesse in sintesi può osservarsi, intanto, che la circostanza che il ricorrente abbia trasferito la residenza anagrafica nel fabbricato abusivo è del tutto irrilevante, così come il fatto che egli fruisca dell’energia elettrica o abbia pagato le imposte e le tasse locali.
Quanto poi all’ipotizzato mutamento della linea demaniale, si tratta di assunto del tutto sfornito di supporto probatorio, così come del tutto vaghe risultano le affermazioni in ordine all’atto notarile riguardante altro terreno o il richiamo a missive del Ministero o a un pregresso contratto di affitto (lett. i), l) ed m)).
Anche l’eccessivo tempo asseritamente trascorso tra la data dell’abuso e l’accertamento è privo di rilievo.
In presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, l’Ente preposto ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge e il predetto potere non è sottoposto a termini di prescrizione, né di decadenza; esso, inoltre, non necessita di specifica motivazione in relazione alla sussistenza dell’interesse pubblico ad irrogare la sanzione, neppure quando l’abuso sia stato commesso parecchi anni prima, non essendo configurabile alcun legittimo affidamento del contravventore a vedere conservata una situazione di fatto contra ius .
Va detto, piuttosto, in conclusione che il ricorrente non ha fornito alcun elemento utile a dimostrare la disponibilità dell’area e la regolarità e conformità urbanistica dei manufatti in questione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese della lite che liquida in € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA IS, Presidente, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
CO Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CA IS |
IL SEGRETARIO