Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 45
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica avviso bonario

    L'atto prodromico non era necessario poiché il ruolo è stato formato a seguito di procedura di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 sulla base della dichiarazione dei redditi prodotta, per la quale l'Ufficio aveva verificato gli omessi versamenti delle imposte dichiarate, ma non versate dalla contribuente. Si trattava di somme autoliquidate e non versate, di cui la contribuente era consapevole.

  • Rigettato
    Mancata ricezione atto prodromico

    Non risulta che la contribuente abbia mai eccepito la mancata ricezione della comunicazione relativa all'atto contenente la comunicazione di irregolarità. Inoltre, tale atto non era necessario trattandosi di somme autoliquidate e non versate.

  • Rigettato
    Decadenza del termine di notifica

    Il ruolo è stato consegnato all'ADER in data 10/06/2021. Si applica l'art. 68 comma 4 bis D.L. 18/2020, che proroga di 24 mesi i termini di decadenza. Pertanto, il termine originario (31.12.2022) è prorogato, rendendo la notifica del 24/11/2023 ampiamente tempestiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 45
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 45
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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