CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NN RI, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 698/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Massa - Via Massa Avenza 38/d 54100 Massa MS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 121/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SA CARRARA sez. 1 e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620210003473584000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620210003473584000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. propone appello avverso la sentenza n. 121/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di SA CARRARA Sezione 1, pronunciata in data 11/12/2023 e depositata in data 20/12/2023, non notificata.
1.1. Espone che aveva impugnato la cartella di pagamento nr. 06620210003473584000, notificata tramite PEC in data 11/07/2022 ed i sottesi ruoli n. 2021/25010 e 2021/250111 contestando:
1) Nullità/Inesistenza della cartella di pagamento e della notifica a mezzo pec da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi.
2) Omessa notifica al contribuente degli atti e dei provvedimenti portati nella cartella di pagamento opposta.
3) Intervenuta decadenza delle pretese dell'ente impositore.
1.2. Resisteva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
1.3. La CGT1 respingeva il ricorso.
1.4. Con l'appello, la contribuente contestava la motivazione della sentenza, laddove sosteneva che “trattandosi di somme accertate ex art. 36 bis autoliquidate dal contribuente e non versate non è a parlarsi di atti presupposti irregolarmente emessi dall'ufficio”.
Rileva l'appellante che la cartella di pagamento, emessa a seguito di irregolarità riscontrate all'esito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973, è nulla laddove non sia preceduta dall'invio di un avviso bonario recante la comunicazione al contribuente dell'irregolarità riscontrata: infatti, salvo che l'errore sia rilevabile 'ictu oculi' attraverso un mero riscontro cartolare, è necessario un atto d'accertamento esplicitamente motivato che consenta al contribuente di conoscere il processo logico giuridico dell'amministrazione nella diversa determinazione dell'imponibile, in modo da potersi adeguatamente difendere. Non c'è prova che la relativa comunicazione, che l'ADER ritiene sia stata inviata, sia mai stata effettivamente ricevuta.
Inoltre, la cartella di pagamento n. 06620210003473584000 opposta, è stata emessa dall'AdER e notificata in data 24/11/2023, in favore dell'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Massa Carrara a seguito della decadenza dalla rateizzazione per il mancato pagamento entro i termini della rata n. 6 dovuta alla scadenza del 01/04/2019, in relazione alla dichiarazione dei redditi 2017 presentata per il periodo di imposta 2016 per somme dovute a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R 600/73. La cartella di pagamento impugnata doveva essere notificata, pena decadenza di tutta la pretesa tributaria, entro e non oltre il 31/12/2022 ex art. 25 D.P.R. 602/1973 co. 1 lettera c-bis (terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter), e non è applicabile la sospensione COVID del Decreto rilancio (art. 157 d.l. 34/2020), di 14 mesi, che è limitata ai casi dell'art. 25 lett. a) b) e c).
1.5. Resisteva l'ADER. Sul primo motivo, rilevava che la contribuente non risulta aver mai contestato la mancata ricezione dell'atto prodromico, e comunque si trattava di somme autoliquidate dalla parte ma poi non versate.
Quanto al secondo motivo, rilevava che il termine di decadenza beneficiava della proroga di 24 mesi di cui all'art. 68 comma 4 bis D.L. 18/2020, essendo stato il ruolo consegnato all'ADER prima del 31.12.2021.
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato.
2.1. Quanto al primo motivo, tralasciando il fatto che non risulta che la contribuente abbia mai eccepito la mancata ricezione della comunicazione relativa all'atto contenente la comunicazione di irregolarità, secondo la pacifica interpretazione giurisprudenziale, tale atto non era necessario, in quanto il ruolo in contestazione n. 2021/250107 è stato formato dall'ente impositore a seguito dell'esito della procedura di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 sulla base della dichiarazione dei redditi prodotta per l'anno di imposta 2017, per la quale l'Ufficio aveva verificato gli omessi versamenti delle imposte dichiarate, come dovute, dalla stessa contribuente (circostanza non contestata).
Si trattava, quindi, di somme autoliquidate dalla parte, ma poi non versate, di cui la contribuente deve dirsi inequivocabilmente consapevole ab origine senza alcuna necessità di notifica di prodromica comunicazione di irregolarità (Cass. 25315/2022, 21096/2022, 22586/2022).
2.2. Quanto al secondo motivo, il ruolo 2021/250111 (formato da due partite di credito) è stato consegnato ad ADER per la riscossione in data 10/06/2021.
Si applica, pertanto, l'art. 68 comma 4 bis D.L. 18/2020 per cui: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: …. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ne consegue che il termine originario (31.12.2022) doveva ritenersi prorogato di 24 mesi e dunque la notifica del 24/11/2023 è ampiamente tempestiva.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado, condanna la parte soccombente alle spese che liquida in € 1.500, oltre accessori.
Firenze, 12.1.2026.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Gianmarco Marinai dr.ssa Maria Cannizzaro
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NN RI, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 698/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Massa - Via Massa Avenza 38/d 54100 Massa MS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 121/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SA CARRARA sez. 1 e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620210003473584000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620210003473584000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. propone appello avverso la sentenza n. 121/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di SA CARRARA Sezione 1, pronunciata in data 11/12/2023 e depositata in data 20/12/2023, non notificata.
1.1. Espone che aveva impugnato la cartella di pagamento nr. 06620210003473584000, notificata tramite PEC in data 11/07/2022 ed i sottesi ruoli n. 2021/25010 e 2021/250111 contestando:
1) Nullità/Inesistenza della cartella di pagamento e della notifica a mezzo pec da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi.
2) Omessa notifica al contribuente degli atti e dei provvedimenti portati nella cartella di pagamento opposta.
3) Intervenuta decadenza delle pretese dell'ente impositore.
1.2. Resisteva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
1.3. La CGT1 respingeva il ricorso.
1.4. Con l'appello, la contribuente contestava la motivazione della sentenza, laddove sosteneva che “trattandosi di somme accertate ex art. 36 bis autoliquidate dal contribuente e non versate non è a parlarsi di atti presupposti irregolarmente emessi dall'ufficio”.
Rileva l'appellante che la cartella di pagamento, emessa a seguito di irregolarità riscontrate all'esito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973, è nulla laddove non sia preceduta dall'invio di un avviso bonario recante la comunicazione al contribuente dell'irregolarità riscontrata: infatti, salvo che l'errore sia rilevabile 'ictu oculi' attraverso un mero riscontro cartolare, è necessario un atto d'accertamento esplicitamente motivato che consenta al contribuente di conoscere il processo logico giuridico dell'amministrazione nella diversa determinazione dell'imponibile, in modo da potersi adeguatamente difendere. Non c'è prova che la relativa comunicazione, che l'ADER ritiene sia stata inviata, sia mai stata effettivamente ricevuta.
Inoltre, la cartella di pagamento n. 06620210003473584000 opposta, è stata emessa dall'AdER e notificata in data 24/11/2023, in favore dell'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Massa Carrara a seguito della decadenza dalla rateizzazione per il mancato pagamento entro i termini della rata n. 6 dovuta alla scadenza del 01/04/2019, in relazione alla dichiarazione dei redditi 2017 presentata per il periodo di imposta 2016 per somme dovute a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R 600/73. La cartella di pagamento impugnata doveva essere notificata, pena decadenza di tutta la pretesa tributaria, entro e non oltre il 31/12/2022 ex art. 25 D.P.R. 602/1973 co. 1 lettera c-bis (terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter), e non è applicabile la sospensione COVID del Decreto rilancio (art. 157 d.l. 34/2020), di 14 mesi, che è limitata ai casi dell'art. 25 lett. a) b) e c).
1.5. Resisteva l'ADER. Sul primo motivo, rilevava che la contribuente non risulta aver mai contestato la mancata ricezione dell'atto prodromico, e comunque si trattava di somme autoliquidate dalla parte ma poi non versate.
Quanto al secondo motivo, rilevava che il termine di decadenza beneficiava della proroga di 24 mesi di cui all'art. 68 comma 4 bis D.L. 18/2020, essendo stato il ruolo consegnato all'ADER prima del 31.12.2021.
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato.
2.1. Quanto al primo motivo, tralasciando il fatto che non risulta che la contribuente abbia mai eccepito la mancata ricezione della comunicazione relativa all'atto contenente la comunicazione di irregolarità, secondo la pacifica interpretazione giurisprudenziale, tale atto non era necessario, in quanto il ruolo in contestazione n. 2021/250107 è stato formato dall'ente impositore a seguito dell'esito della procedura di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 sulla base della dichiarazione dei redditi prodotta per l'anno di imposta 2017, per la quale l'Ufficio aveva verificato gli omessi versamenti delle imposte dichiarate, come dovute, dalla stessa contribuente (circostanza non contestata).
Si trattava, quindi, di somme autoliquidate dalla parte, ma poi non versate, di cui la contribuente deve dirsi inequivocabilmente consapevole ab origine senza alcuna necessità di notifica di prodromica comunicazione di irregolarità (Cass. 25315/2022, 21096/2022, 22586/2022).
2.2. Quanto al secondo motivo, il ruolo 2021/250111 (formato da due partite di credito) è stato consegnato ad ADER per la riscossione in data 10/06/2021.
Si applica, pertanto, l'art. 68 comma 4 bis D.L. 18/2020 per cui: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: …. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ne consegue che il termine originario (31.12.2022) doveva ritenersi prorogato di 24 mesi e dunque la notifica del 24/11/2023 è ampiamente tempestiva.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado, condanna la parte soccombente alle spese che liquida in € 1.500, oltre accessori.
Firenze, 12.1.2026.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Gianmarco Marinai dr.ssa Maria Cannizzaro