Sentenza 24 ottobre 2012
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L'abbandono di rifiuti sulla strada pubblica, dopo aver rovistato tra i sacchi contenenti gli stessi all'interno dei cassonetti, configura la fattispecie di reato prevista dall'art. 639 del Codice Penale[1]. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 29018/2018 del 22 giugno, che configura quale deturpamento di cose altrui la condotta di un soggetto che aveva rovistato in alcuni sacchi di rifiuti conferiti con la raccolta differenziata prelevando quanto di suo interesse, lasciando tutto il resto abbandonato sulla pubblica via[2]. I giudici di Piazza Cavour ribaltano l'affermazione del giudice di merito, che aveva ritenuto in un primo momento insussistente l'elemento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2012, n. 5828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5828 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 24/10/2012
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2604
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 10116/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TOLMEZZO;
nei confronti di:
CH IO N. IL 20/03/1959;
avverso la sentenza n. 26/2011 GIUDICE DI PACE di TOLMEZZO, del 20/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Roberto che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo, ricorre per Cassazione avverso la decisione 20.12.2011 con la quale il Giudice di pace ha assolto CH ER dal reato di cui agli artt. 639 e 81 cpv. c.p. perché il fatto non sussiste. L'ufficio ricorrente denuncia in particolare il vizio di erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)), perché, diversamente da quanto ritenuto dal Giudicante, doveva ritenersi integrata la fattispecie contestata, posto che risulta provato nel concreto che l'imputato, nel corso del tempo ha "sputato" ripetutamente contro la vetrina di un esercizio commerciale, sulla pubblica via. L'assoluzione dello imputato dal reato ascritto si pone come decisione, da un lato in sè illogica e dall'altro frutto di un non corretta applicazione della norma penale sostanziale. RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla motivazione della decisione impugnata si evince che dal giugno del 2009 all'ottobre del 2010 il CH ER avrebbe sporcato con sputi la vetrina del negozio dell'esercizio commerciale appartenente a BIROLO Renzo, circostanza quest'ultima confermata da riprese effettuate da una telecamera posizionata all'esterno del negozio e dalla deposizione del testimone VECILE.
Osserva il decidente che la condotta ascritta all'imputato non presenta i caratteri dell'offensività, mancando la lesione del bene giuridico protetto dall'art. 639 c.p.. Il giudice di pace ha quindi concluso ritenendo che il fatto ascritto all'imputato non può assurgere a fatto penalmente rilevante dovendosi ritenere che lo stesso è un comportamento al massimo fastidioso o incivile;
di qui l'affermazione della insussistenza del fatto. Tralasciando le considerazioni relative all'erroneità della formula assolutoria che più correttamente doveva essere quella "il fatto non costituisce reato", attesa la provata esistenza del fatto storico, si deve osservare che la interpretazione della norma da parte del giudicante è errata.
L'art. 639 c.p. (che è sussidiario rispetto al delitto di cui all'art. 635 c.p. - V. Cass. Sez. 2 26.3.2010 n. 24739 punisce la condotta di chi deturpi o imbratti la cosa altrui nel senso che produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res", il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile Cass. Sez. 2, 16.6.2005 n. 28793. Il deturpamento costituisce un danno all'estetica in senso assoluto, cioè è un atto che incide sull'estetica della cosa sì da escludere ogni possibile questione di gusto (essendone indifferenti i mezzi con i quali la azione viene commessa) L'imbrattamento è l'effetto che nuoce alla "nettezza" della cosa altrui che risulta insudiciata. Anche tale condotta può prodursi indifferentemente con qualsiasi mezzo e in qualunque modo idoneo.
Su tale premessa in diritto si deve osservare che lo sputare ripetutamente su una vetrina di un esercizio commerciale costituisce forma di "imbrattamento" tale da integrare, sul piano materiale, la condotta prevista dall'art. 639 c.p. e la lesione dell'interesse giuridico protetto e la modalità o l'intensità dell'azione o l'entità dell'imbrattamento costituiscono il paradigma di riferimento relativo alla gravità del fatto. La condotta del CH, ampiamente descritta e provata come si evince dalla sentenza impugnata, integra pertanto la fattispecie contestata e l'atto non può essere considerato tout-court come azione penalmente irrilevante. Infatti la divaricazione tra conformità del fatto al modulo normativo e la lesività della condotta vale ad escludere ex ari. 49 c.p. il reato solo nel caso in cui non vi sia stata la lesione dell'interesse giuridicamente protetto, che nel caso di specie appare riscontrabile in misura che deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice di merito.
Per le suddette ragioni, pertanto, ravvisandosi il vizio di erronea applicazione della legge penale, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio al Giudice di Pace di Tolmezzo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Tolmezzo per il nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2013