Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2012, n. 5828
CASS
Sentenza 24 ottobre 2012

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L'<>, previsto come elemento materiale del delitto di cui all'art. 639 cod. pen., consiste nell'insudiciamento, prodotto con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi modo idoneo, della cosa altrui, ed è integrato dalla condotta consistita nello sputare ripetutamente su una vetrina di un esercizio commerciale.

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  • 1Rovistare tra i rifiuti configura una fattispecie di reato? Scopri quale
    Fabrizio Ciotta · https://www.iusinitinere.it/

    L'abbandono di rifiuti sulla strada pubblica, dopo aver rovistato tra i sacchi contenenti gli stessi all'interno dei cassonetti, configura la fattispecie di reato prevista dall'art. 639 del Codice Penale[1]. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 29018/2018 del 22 giugno, che configura quale deturpamento di cose altrui la condotta di un soggetto che aveva rovistato in alcuni sacchi di rifiuti conferiti con la raccolta differenziata prelevando quanto di suo interesse, lasciando tutto il resto abbandonato sulla pubblica via[2]. I giudici di Piazza Cavour ribaltano l'affermazione del giudice di merito, che aveva ritenuto in un primo momento insussistente l'elemento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2012, n. 5828
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5828
Data del deposito : 24 ottobre 2012

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