Sentenza 6 febbraio 2015
Massime • 1
Le armi ad emissione di gas o ad aria compressa che sviluppano un'energia cinetica inferiore a 7,5 joule, pur essendo escluse dalla categoria delle "armi comuni da sparo", rientrano nella più ampia categoria di "armi" cui fa riferimento l'art. 4 legge n. 110 del 1975; ne consegue che il porto ingiustificato delle stesse integra la fattispecie incriminatrice prevista da tale disposizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la conclusione resta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 2, comma primo, lett. a), n. 3, D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121, poiché questa disposizione, nel modificare l'art. 17 bis, primo comma, del T.U.L.P.S., ha previsto l'applicazione di sanzioni amministrative solo quando ricorre la violazione delle specifiche prescrizioni previste dall'art. 2, terzo comma, della legge 110 del 1975).
Commentario • 1
- 1. Bomboletta spray al peperoncino è reato (Cass. 14807/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 marzo 2018
La bomboletta contenente spray urticante a base di oleoresin capsicum, principio estratto dalle piante di peperoncino, non è ricompresa nè tra le armi da guerra o tipo guerra nè tra quelle comuni da sparo: il porto in luogo pubblico di una bomboletta di tal genere, commesso dall'imputato, integra, quindi, gli estremi della contravvenzione di porto abusivo di armi. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE sentenza (ud. 07/01/2016) 11.04.2016, n. 14807 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D.P.D. N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 1542/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 29/01/2014; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2015, n. 10328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10328 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - rel. Presidente - del 06/02/2015
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 140
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 44933/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI ZO N. IL 24/12/1990;
avverso la sentenza n. 1878/2012 TRIBUNALE di ANCONA, del 11/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SEVERO CHIEFFI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 11/06/2013 il Tribunale di Ancona ha condannato AT RE alla pena di euro cento di ammenda perché ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4 (ipotesi lieve) per aver portato senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione una pistola a gas 6 mm., priva del prescritto tappo rosso, posta dietro lo schienale del sedile posteriore della propria autovettura.
In particolare il Tribunale, dopo aver rilevato che alla luce del verbale di sequestro e delle stesse dichiarazioni dell'imputato non ricorreva alcun dubbio sul possesso della pistola e delle relative munizioni da parte dello stesso, ha ritenuto che alla fattispecie fosse applicabile la L. n. 110 del 1975, art. 4 trattandosi di porto ingiustificato di una pistola ad aria compressa che sviluppa una energia cinetica inferiore a 7,5 joule.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di fiducia avv. Luca Pancotti, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e per manifesta illogicità della motivazione, deducendo da un lato che, trattandosi di pistola giocattolo, la mancanza del tappo rosso non integra alcuna ipotesi delittuosa, in quanto la pistola non era stata utilizzata per commettere reati, e rilevando dall'altro che la pistola era priva di munizioni, in quanto utilizzate in precedenza per esercitarsi al tiro al bersaglio in casa di un amico.
All'odierna udienza il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato sul rilievo che, trattandosi di porto di una pistola a gas i cui proiettili erogano una energia cinetica inferiore a 7,5 joule, alla fattispecie è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 1, T.U.L.P.S. a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121, art. 2, comma 1, lett. a), n. 3.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Invero non può condividersi la richiesta formulata all'odierna udienza dal Procuratore Generale, in quanto la sanzione amministrativa è applicabile qualora ricorra la violazione delle specifiche prescrizioni previste dalla L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 3 (come modificato dal D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121, art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), e non quando, come nel caso di specie,
viene contestato il porto ingiustificato di un'arma. Infatti, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale (sez. 1 n. 13601/2011 rv. 249920, sez. 1 n. 27783/2006 rv. 234967), le armi ad emissione di gas o ad aria compressa, che sviluppano una energia cinetica inferiore a 7,5 joule, pur essendo escluse dalla categoria di quelle "comuni da sparo", rientrano comunque nella categoria di "armi" a cui fa riferimento la L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 1, in quanto consentono l'utilizzo del relativo munizionamento e il lancio di oggetti idonei alla offesa alla persona. Pertanto deve ritenersi che la L. n. 110 del 1975, art. 4 sia applicabile ogniqualvolta sia ingiustificato il porto di un'arma a gas o ad aria compressa, la quale, pur sviluppando una energia cinetica inferiore a 7,5 joule, sia in grado di utilizzare il relativo munizionamento o di lanciare oggetti idonei alla offesa alla persona.
Quanto al primo motivo dedotto dal ricorrente può sicuramente convenirsi che non è configurabile alcun reato a carico di colui che porti fuori dalla propria abitazione una pistola giocattolo priva del tappo rosso (vedi Sez. Un. 3394/1992, rv. 189520), trattandosi di fatto commesso il 25/04/2010 e quindi prima della approvazione del D.Lgs. n. 204 del 2010, in vigore dal primo luglio 2011. Ma nel caso di specie l'ipotesi contestata è ben diversa, trattandosi non di una arma giocattolo, ma di una pistola a gas idonea a sparare proiettili e a recare offesa alla persona, il cui porto ingiustificato, per quanto sopra detto, rientra nella ipotesi contravvenzionale prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 1. Quanto alle altre doglianze dedotte dal ricorrente è sufficiente rilevare che le stesse sono dirette a rivalutare circostanze di fatto già correttamente esaminate in sede di merito e, come tali, non suscettibili di censura in questa sede.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2015