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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SE LO TO, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 798/2023 depositato il 15/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CR
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Agenzia Delle Entrate - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 106 00147 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 242/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez. 1 e pubblicata il 16/09/2022 Atti impositivi:
- DECRETO RISTORI n. DECRETO RISTORI N. 21052608361
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 242/2022 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria Primo grado CR con la quale è stato respinto il ricorso avanzato dallo stesso avverso il diniego di un contributo a fondo perduto ai sensi del cosiddetto “decreto ristori”, emesso nell'ambito della normativa emergenziale per il COVID 19, con la seguente motivazione: “In disparte la circostanza che il contribuente ha integrato la documentazione di cui era carente l'istanza tendente all'ottenimento del contributo a fondo perduto, il controllo che l'amministrazione deve operare per verificare e comunicare l'esito favorevole dell'istruttoria è la sussistenza della percentuale indicata dalla disposizione legislativa in materia tra la differenza dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello corrispondente del 2019.
Trattasi di controllo non solo formale ma sostanziale, per cui era onere del contribuente conferire, unitamente all'istanza, le corrispondenti fatture per consentire tale verifica, onere che non può essere surrogato da diversa produzione documentale contabile né da una consulenza del professionista delegato alla tenuta della contabilità”. Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Lamentava l'appellante l'erroneità della sentenza in quanto in primi giudici, ritenendo legittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate, non avrebbero correttamente applicato le disposizioni di legge che non richiedevano la contestuale presentazione delle fatture ai fini della prova della sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al beneficio in esame, avendo egli depositato un riepilogo redatto dal commercialista, e, comunque, successivamente integrato la documentazione. Inoltre non si sarebbe tenuto conto dell'iter anomalo della pratica, essendo stata in un primo momento scartata per controlli sull'IBAN; poi per anomalie contabili e cioè per l''omessa compilazione del rigo RS116 nella dichiarazione dei redditi 2020 riferita al 2019 (richiamando la circolare n. 15/E del 2020), e ciò
Ricorrente_1nonostante la dichiarazione integrativa da parte del ”. Avversava, altresì, l'avvenuta condanna alle spese in quanto l'ente convenuto si era costituito in giudizio per il tramite di un proprio funzionario e non con il patrocinio di un difensore. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza appellata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, la sola eliminazione della
Ricorrente_1condanna del al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ribadendo la legittimità del proprio operato e la correttezza della sentenza di primo grado. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese.
All'udienza del 22.11.2024, la causa, sul sostanziale accordo delle parti, veniva rinviata.
In esito all'udienza del 9.5.2025, la Corte riteneva necessario ai fini della decisione disporre CTU contabile per verificare la coerenza della documentazione presente in atti e nominava perito il dott.
Nominativo_1, fissando per il conferimento dell'incarico l'udienza del 4.7.2025.
In tale udienza, non essendo comparso nessuno, si rinviava per la discussione al 12.9.2025.
Nelle more l'Agenzia delle Entrate depositava in atti la sentenza della Corte Costituzionale n. 124/2025 che esclude la giurisdizione del giudice tributario in tema di contributi ex normativa emergenziale per il COVID 19.
All'udienza del 12.9.2025, l'Agenzia delle Entrate, a mezzo del proprio difensore, chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione;
il difensore Nominativo_2appellante si opponeva e chiedeva l'espletamento della perizia. La Corte riservava la decisione che veniva assunta, a scioglimento della riserva, all'udienza in camera di consiglio del 7.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 124 del 24.7.2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137(Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n.
77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Ciò in quanto: “Il contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 1 del "decreto ristori" - così come il precedente previsto dall'art. 25 del "decreto rilancio" - non può essere sussunto nella categoria delle agevolazioni fiscali, che presuppongono sempre un pregresso rapporto tributario (sentenza n. 120 del
2020) che invece, nel caso di specie, manca.
Il contributo in esame integra, piuttosto, una misura di aiuto e sostegno economico a favore di una determinata categoria di soggetti, che - stante la situazione di emergenza dettata dalla pandemia da COVID-19 e i conseguenti provvedimenti governativi adottati per fronteggiarla - ha subito una riduzione dell'attività economica e, quindi, del fatturato e dei compensi.
Una volta esclusa la natura di beneficio fiscale del contributo istituito dall'art. 1 del "decreto ristori", risulta evidente che sia l'atto di concessione sia l'atto di diniego sia l'atto di ritiro - atto, quest'ultimo, che in questa sede viene in rilievo, perché a esso è limitata la previsione della giurisdizione tributaria - non possono che essere, tutti, privi di natura tributaria.
Questa soluzione non è contraddetta dalla scelta legislativa di parametrare l' an e il quantum del contributo a dati fiscali, come la titolarità della partita IVA e la riduzione del fatturato o dei compensi;
ciò, infatti, non ne implica la natura tributaria, in quanto non lo traduce in un esonero dal pagamento di uno o più tributi.
Anche la circostanza - dedotta dalla difesa statale - che l'erogazione del contributo e la successiva attività di controllo fossero demandate all'Agenzia delle entrate non rileva ai fini del riconoscimento della natura tributaria della misura in questione.In proposito, la giurisprudenza costituzionale ha già considerato in contrasto con l' eart. 102, secondo comma, Cost. con la VI disp. trans. fin. Cost.
l'attribuzione, alla giurisdizione tributaria, di controversie sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto (sentenza n. 130 del 2008). Allo stesso modo, con riferimento alle sanzioni erogate in materia di emersione del lavoro nero, questa Corte ha ribadito che la giurisdizione tributaria «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» e che la medesima non può essere ancorata al «solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione»
(ordinanza n. 34 del 2006)…(omissis).
Infine, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa statale, la natura di aiuto economico della misura in esame si desume anche dalla circostanza che il contributo erogato è escluso dalla base imponibile delle imposte sui redditi delle persone fisiche e sulle attività produttive. La detassazione, ai fini IRPEF e IRAP, di detto contributo, infatti, è volta a evitarne il depotenziamento economico, confortandone la natura di misura finanziaria di sostegno economico e non di beneficio fiscale”.
A tanto consegue la riforma della sentenza di primo grado e la declaratoria di difetto di giurisdizione di questa Commissione Tributaria Regionale in favore del giudice ordinario.
Sussistono le ragioni per compensare le spese del doppio grado di giudizio, essendo la predetta sentenza della Corte Costituzionale, intervenuta successivamente all'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta il 12.9.2025, in riforma della sentenza appellata dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore di quello ordinario, concedendo il termine di legge per la riassunzione.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SE LO TO, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 798/2023 depositato il 15/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CR
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Agenzia Delle Entrate - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 106 00147 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 242/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez. 1 e pubblicata il 16/09/2022 Atti impositivi:
- DECRETO RISTORI n. DECRETO RISTORI N. 21052608361
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 242/2022 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria Primo grado CR con la quale è stato respinto il ricorso avanzato dallo stesso avverso il diniego di un contributo a fondo perduto ai sensi del cosiddetto “decreto ristori”, emesso nell'ambito della normativa emergenziale per il COVID 19, con la seguente motivazione: “In disparte la circostanza che il contribuente ha integrato la documentazione di cui era carente l'istanza tendente all'ottenimento del contributo a fondo perduto, il controllo che l'amministrazione deve operare per verificare e comunicare l'esito favorevole dell'istruttoria è la sussistenza della percentuale indicata dalla disposizione legislativa in materia tra la differenza dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello corrispondente del 2019.
Trattasi di controllo non solo formale ma sostanziale, per cui era onere del contribuente conferire, unitamente all'istanza, le corrispondenti fatture per consentire tale verifica, onere che non può essere surrogato da diversa produzione documentale contabile né da una consulenza del professionista delegato alla tenuta della contabilità”. Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Lamentava l'appellante l'erroneità della sentenza in quanto in primi giudici, ritenendo legittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate, non avrebbero correttamente applicato le disposizioni di legge che non richiedevano la contestuale presentazione delle fatture ai fini della prova della sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al beneficio in esame, avendo egli depositato un riepilogo redatto dal commercialista, e, comunque, successivamente integrato la documentazione. Inoltre non si sarebbe tenuto conto dell'iter anomalo della pratica, essendo stata in un primo momento scartata per controlli sull'IBAN; poi per anomalie contabili e cioè per l''omessa compilazione del rigo RS116 nella dichiarazione dei redditi 2020 riferita al 2019 (richiamando la circolare n. 15/E del 2020), e ciò
Ricorrente_1nonostante la dichiarazione integrativa da parte del ”. Avversava, altresì, l'avvenuta condanna alle spese in quanto l'ente convenuto si era costituito in giudizio per il tramite di un proprio funzionario e non con il patrocinio di un difensore. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza appellata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, la sola eliminazione della
Ricorrente_1condanna del al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ribadendo la legittimità del proprio operato e la correttezza della sentenza di primo grado. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese.
All'udienza del 22.11.2024, la causa, sul sostanziale accordo delle parti, veniva rinviata.
In esito all'udienza del 9.5.2025, la Corte riteneva necessario ai fini della decisione disporre CTU contabile per verificare la coerenza della documentazione presente in atti e nominava perito il dott.
Nominativo_1, fissando per il conferimento dell'incarico l'udienza del 4.7.2025.
In tale udienza, non essendo comparso nessuno, si rinviava per la discussione al 12.9.2025.
Nelle more l'Agenzia delle Entrate depositava in atti la sentenza della Corte Costituzionale n. 124/2025 che esclude la giurisdizione del giudice tributario in tema di contributi ex normativa emergenziale per il COVID 19.
All'udienza del 12.9.2025, l'Agenzia delle Entrate, a mezzo del proprio difensore, chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione;
il difensore Nominativo_2appellante si opponeva e chiedeva l'espletamento della perizia. La Corte riservava la decisione che veniva assunta, a scioglimento della riserva, all'udienza in camera di consiglio del 7.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 124 del 24.7.2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137(Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n.
77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Ciò in quanto: “Il contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 1 del "decreto ristori" - così come il precedente previsto dall'art. 25 del "decreto rilancio" - non può essere sussunto nella categoria delle agevolazioni fiscali, che presuppongono sempre un pregresso rapporto tributario (sentenza n. 120 del
2020) che invece, nel caso di specie, manca.
Il contributo in esame integra, piuttosto, una misura di aiuto e sostegno economico a favore di una determinata categoria di soggetti, che - stante la situazione di emergenza dettata dalla pandemia da COVID-19 e i conseguenti provvedimenti governativi adottati per fronteggiarla - ha subito una riduzione dell'attività economica e, quindi, del fatturato e dei compensi.
Una volta esclusa la natura di beneficio fiscale del contributo istituito dall'art. 1 del "decreto ristori", risulta evidente che sia l'atto di concessione sia l'atto di diniego sia l'atto di ritiro - atto, quest'ultimo, che in questa sede viene in rilievo, perché a esso è limitata la previsione della giurisdizione tributaria - non possono che essere, tutti, privi di natura tributaria.
Questa soluzione non è contraddetta dalla scelta legislativa di parametrare l' an e il quantum del contributo a dati fiscali, come la titolarità della partita IVA e la riduzione del fatturato o dei compensi;
ciò, infatti, non ne implica la natura tributaria, in quanto non lo traduce in un esonero dal pagamento di uno o più tributi.
Anche la circostanza - dedotta dalla difesa statale - che l'erogazione del contributo e la successiva attività di controllo fossero demandate all'Agenzia delle entrate non rileva ai fini del riconoscimento della natura tributaria della misura in questione.In proposito, la giurisprudenza costituzionale ha già considerato in contrasto con l' eart. 102, secondo comma, Cost. con la VI disp. trans. fin. Cost.
l'attribuzione, alla giurisdizione tributaria, di controversie sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto (sentenza n. 130 del 2008). Allo stesso modo, con riferimento alle sanzioni erogate in materia di emersione del lavoro nero, questa Corte ha ribadito che la giurisdizione tributaria «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» e che la medesima non può essere ancorata al «solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione»
(ordinanza n. 34 del 2006)…(omissis).
Infine, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa statale, la natura di aiuto economico della misura in esame si desume anche dalla circostanza che il contributo erogato è escluso dalla base imponibile delle imposte sui redditi delle persone fisiche e sulle attività produttive. La detassazione, ai fini IRPEF e IRAP, di detto contributo, infatti, è volta a evitarne il depotenziamento economico, confortandone la natura di misura finanziaria di sostegno economico e non di beneficio fiscale”.
A tanto consegue la riforma della sentenza di primo grado e la declaratoria di difetto di giurisdizione di questa Commissione Tributaria Regionale in favore del giudice ordinario.
Sussistono le ragioni per compensare le spese del doppio grado di giudizio, essendo la predetta sentenza della Corte Costituzionale, intervenuta successivamente all'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta il 12.9.2025, in riforma della sentenza appellata dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore di quello ordinario, concedendo il termine di legge per la riassunzione.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.