Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA027 67/ 02 IN NOME DEL P P LO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.22967/99 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.6528 Cons. Relatore Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. IS2 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 15/11/01 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:impugna zione lodo arbitrale SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE COMUNE di MONTALBANO JONICO, in persona del Sindaco Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE p.t. prof. Leonardo Giordano, elettivamente domiciliatial Sig." per diritti €155 Vincenzo 26 FEB. 2002 in Policoro, via Resia 3, presso l'avv. IL CANCELLIERE Montagna, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
€1,55 L.3000 CANCELLERI - ricorrente
contro
SOMEC s.r.1., capogruppo dell' A.T.I. Somec/Tagliente 06719265 Vincenzo - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza J 2321 برة 2004 n.40 del 16.02./29.03.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del primo, secondo terzo motivo, accoglimento del quarto motivo, assorbito il quinto. Svolgimento del processo Con sentenza 16.02/29.03.99 la Corte d'appello di Potenza rigettava l'impugnazione proposta dal comune di Montalbano Jonico avverso il lodo arbitrale reso 178.7.97 tra la A.T. (costituita dalla Somec s.r.l. e da Tagliente Vincenzo) ed il Comune;
rigettava altresì l'impugnazione incidentale condizionata proposta dalla A.T.I. e condannava il Comune alle spese del grado. La Corte territoriale, dopo aver ritenuto il carattere rituale dell'arbitrato, anche se dichiarato inappellabile dalla clausola compromissoria contenuta nell'art. 29 del contratto di appalto 01.06.1993, rilevava che i motivi di nullità espressi nell'atto di impugnazione del Comune, non costituitosi nel giudizio arbitrale, erano infondati, in quanto non sussisteva l'ultrapetizione denunciata con i motivi 1, 2 e 5 e non ricorreva il difetto di motivazione dedotto con i motivi 3 e 4. Contro la sentenza, notificata il 12.08.99, propone ricorso per cassazione il Comune di Montalbano Jonico avanzando, con atto notificato il 13.11.99, quattro motivi di censura. La controparte, ritualmente notificata, non si è costituita. Motivi della decisione Nel giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Potenza la Somec srl, quale mandataria dell'A.T.I., si era elettivamente domiciliata, insieme al proprio difensore, presso il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Potenza e 2 Caf presso tale sede, a mani del segretario del consiglio, per tale qualificatosi, è avvenuta la notifica del ricorso per cassazione. Con la prima censura il Comune ricorrente assume la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver disatteso la censura di nullità per extrapetizione proposta dal Comune senza adeguatamente motivare: il Comune aveva dedotto (col secondo motivo di nullità) che il lodo aveva condannato il Comune a versare all'A.T.I. la somma di lire 17.141.625 mentre l'A.T.I. aveva richiesto il pagamento della somma di lire 10.637.100 e la Corte d'appello aveva escluso l'ultrapetizione per la domanda di riconoscimento di maggior somma, ove consentita dalle risultanze processuali, formulata dall'A.T.I. La censura è inammissibile. La sentenza, dopo aver ricordato che nell'accesso arbitrale l'A.T.I. chiedeva lire 17.141.625 (lire 10.637.100 per lavori non contabilizzati e lire 6.504.525 perché indebitamente detratte) mentre nei quesiti formulati in comparsa di risposta aveva chiesto che fosse riconosciuta la somma di lire 10.637.100, oltre i.v.a., o quella somma maggiore che dovesse risultare in corso di causa, ha concluso che il collegio arbitrale aveva valutato la domanda come globalmente proposta, ovverosia aveva ritenuto che la seconda richiesta non escludesse, ma si integrasse con la prima. Aggiungeva che, in ogni caso, vi era la richiesta della maggior somma spettante. Sussisteva quindi una doppia, autonoma motivazione del rigetto dell'impugnazione di nullità, basata l'una sull'interpretazione del lodo e fondata l'altra sul tenore letterale della domanda proposta nella comparsa di costituzione, cosicchè, contrastando il ricorrente l'una e non l'altra, 3 برة l'impugnazione risulta inutile perché la decisione si regge, comunque, sulla ragione non contestata. Col secondo motivo si deduce mancanza di motivazione in ordine al rigetto del terzo motivo di nullità. Il Comune aveva sostenuto che il riconoscimento, per la messa in opera degli infissi, di lire 15.657.600 (contro la somma di lire 25.393.200 conteggiata dall'A.T.I. e non ammessa dalla Direzione dei lavori) era, nel lodo, privo di motivazione. La Corte d'appello ha affermato, in sentenza, che "il collegio arbitrale ha indicato in maniera ampia e coerente le ragioni che lo hanno indotto a quantificare in lire 15.657.600 le somma spettante all'A.T.I. in relazione alla posa in opera degli infissi in legno douglas, con indicazione analitica dei passaggi logici e contabili attraverso cui è pervenuto alla cennata quantificazione". Il Comune nega, nel ricorso, che il lodo fosse motivato e sostiene che, comunque, la Corte d'appello avrebbe dovuto indicare gli elementi dell'adeguatezza della motivazione. Il primo assunto (lodo non motivato) si risolve in una censura di travisamento dei fatti che potrebbe giustificare, eventualmente, una impugnazione in revocazione e non un ricorso per cassazione;
il secondo assunto (mancata indicazione degli elementi di adeguatezza) non appare comprensibile a fronte dell'affermazione, contenuta in sentenza, che il lodo indica analiticamente i passaggi, logici e giuridici, della propria decisione. Col terzo motivo di censura si deduce, nuovamente, carenza di motivazione in ordine al rigetto della censura di nullità del lodo formulata nel quarto motivo di impugnazione. In tale motivo il Comune sosteneva che il lodo era nullo perché non spiegava le ragioni che giustificavano la riduzione della 4 Caf detrazione per difetti nell'intonaco esterno - determinata dalla direzione dei lavori in lire 5.000.000- a sole lire 1.000.000. La Corte d'appello aveva ritenuto che ragioni analoghe a quelle espresse nel rigettare il terzo motivo di nullità imponevano il rigetto anche di tale motivo e spiegava che il collegio arbitrale aveva ritenuto esagerata la detrazione per le ondulazioni dell'intonaco e l'aveva quindi ridotta forfetariamente ed in via equitativa alla somma indicata. La sentenza impugnata ha quindi motivato la pronuncia di rigetto e l'assunto che invece la motivazione -nel lodo- non c'era si risolve nella richiesta di un nuovo giudizio che esula dalle funzioni di controllo della corte di legittimità. Col quarto motivo si deduce violazione dell'art. 35 dpr 1063/1962, ultrapetizione e difetto di motivazione. Assume il ricorrente che il lodo aveva riconosciuto all'A.T.I. sia gli interessi di cui all'art. 35 dpr 1063/1962, sia la svalutazione monetaria, nonostante che, nella comparsa di costituzione dinanzi al collegio arbitrale, fossero stati richiesti gli interessi legali e di mora. Inn sede di impugnazione era stata denunciata sia l'ultrapetizione, sia la violazione del terzo comma dell'art. 35 dpr 1063/1962 e la Corte, nel respingere l'impugnazione, era incorsa sia in violazione del richiamato comma 3 dell'art. 35 dpr 1062/1962, sia in contraddittorietà di motivazione, risultando incomprensibile se la rivalutazione dovesse avvenire secondo quanto previsto dalla legge ovvero secondo i criteri enucleati dalla giurisprudenza. 5 La sentenza impugnata aveva escluso l'ultrapetizione, perché, nella formulazione dei quesiti, l'A.T.I. aveva espressamente richiesto "a) gli interessi legali, di mora e la svalutazione monetaria sulle detrazioni effettuate (quesito n.8); b) gli interessi legali e di mora, nonché la svalutazione monetaria e i danni sui maggiori lavori e costi sostenuti e non pagati (quesito n.9); c) gli interessi legali e di mora dal dovuto al soddisfo (quesito n. 10)". Aveva poi ritenuto del tutto chiari i criteri di calcolo, perché gli interessi di mora dovevano essere calcolati -sull'importo dell'11° S.A.L. e sulla somma di lire 55.386.225- con decorrenza dal 2.11.95 ed ai sensi degli artt. 35 e 36 dpr 1063/1962 e la svalutazione, invece, come previsto da Cass. 5548/96 ("alla stregua del tasso di interesse bancario che il creditore avrebbe percepito dall'istituto di credito, sottraendosi dal maggior tasso che la banca avrebbe applicato a favore del creditore quello corrispondente al saggio legale degli interessi già attribuiti"): in sintesi, la svalutazione veniva a coprire la -eventuale- differenza tra il tasso calcolato ai sensi degli artt. 35 e 36 dpr 1063/1962 ed il tasso bancario passivo. Tanto premesso, la censura è in parte infondata, in parte inammissibile. Il rigetto dell'addebito di ultrapetizione rivolto al lodo si risolve nella censura di difetto di motivazione avverso la sentenza della Corte d'appello ed è censura infondata, perché il ricorrente non deduce alcun argomento a sostegno della sua critica. Il vizio di violazione di legge non è stato dedotto come motivo di nullità del lodo (né poteva esserlo, avendo le parti pattuito l'inappellabilità della decisione arbitrale) ed è quindi incensurabile in sede di legittimità la sentenza della Corte d'appello per non aver rilevato l'asserito contrasto tra 6 Caf le statuizioni del lodo e la disciplina normativa dettata dall'art. 35.3 dpr 1063/62 che sicuramente, pur essendo inderogabile -S.U.9653/01- non assurge però al livello di normativa di ordine pubblico, che anche lil giudizio aribtrale dichiarato inappellabile è tenuto ad osservare. Col quinto motivo si censura il regolamento delle spese adottato dalla Corte d'appello per aver posto le spese del giudizio di nullità integralmente a carico del Comune, mentre il Comune aveva dovuto agire per evitare il rischio di pagare la somma di lire 38.484.725 due volte, pericolo che era 20,66 stato riconosciuto dal giudice d'appello che aveva precisato che tale somma 149,77 doveva essere detratta da quella complessivamente riconosciuta pari a lire 55.386.225. In ogni caso, il carico delle spese doveva essere adeguatamente motivato, mentre tale motivazione era carente. La censura è infondata. La soccombenza del Comune, in sede di impugnazione del lodo, è stata totale, perché la Corte territoriale ha escluso che sussistesse la duplicazione di pagamento che il Comune paventava;
il carico delle spese era quindi conseguenza diretta della disciplina dettata Agenzia delle Entrate dall'art. 91 cpc. Ufficio di Roma 2 1126.03.18 Iscritto a
P.Q.M.
Art.
1. Rigetta il ricorso. Roma, 15 novembre 2001 Presidente Корито бе Щить H Cons. est. CONTE SUPREMA DI CASON IL CANCELLER Prima Sezione IV LU AS Depositato in Cancelleria unsie omino 26 FEB. 2002 المية IL CANCELLIERE