Articolo 5 della Legge 6 giugno 2025, n. 82
Articolo 4Articolo 6
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1 luglio 2025
Art. 5. Modifiche agli articoli 544-bis, 544-ter,
638 e 727 del codice penale 1. All' articolo 544-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se il fatto e' commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000».
2. All' articolo 544-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da tre a diciotto mesi o» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni e»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «al primo» sono inserite le seguenti: «e al secondo».
3. L' articolo 638 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o piu' animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni».
4. All' articolo 727, primo comma, del codice penale , le parole: «da 1.000 a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 10.000».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 544-bis e 544-ter e 727 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 544-bis (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Se il fatto e' commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.
Art. 544-ter (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma e al secondo comma deriva la morte dell'animale.».
«Art. 727 (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 euro.
Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena e' aumentata di un terzo.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.».
Entrata in vigore il 1 luglio 2025