Sentenza 7 maggio 1998
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condizione di impossibilità economica dell'obbligato vale come scriminante soltanto se essa si estenda a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze e se consista in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto (Nella specie la situazione è stata esclusa avendo accertato il giudice di merito che l'imputato aveva svolto una sua attività lavorativa produttiva di un reddito sufficiente, aveva avuto la disponibilità di un'autovettura di grossa cilindrata e aveva frequentato una casa da giuoco).
Commentari • 3
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Lo stato di bisogno del figlio minore e la mancanza dei mezzi di sussistenza, indispensabili per vivere, giustificano la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione a carico del padre che viola gli obblighi di assistenza familiare, non contribuendo al mantenimento e non assicurando al soggetto passivo la sopravvivenza vitale (vitto e alloggio), unitamente al soddisfacimento di altre complementari esigenze di vita quotidiana (abbigliamento, istruzione, etc.). Ciò posto, la Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 3337/2013 definisce gli irrisori e saltuari pagamenti versati dal padre per il mantenimento del figlio minore del tutto inadeguati rispetto alle esigenze dello stesso, non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/1998, n. 7806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7806 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 7.5.1998
1. Dott. Luciano Di Noto Consigliere SENTENZA
2. " Luciano Deriu " N. 698
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo " N. 8992/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IA ER UN, nato a [...] il giorno 8 agosto 1947
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 7 novembre 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
Nessun difensore essendo comparso per il ricorrente. Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza del 2-10-1996 il Pretore di Genova condannava alla pena di tre mesi di reclusione e lire unmilione di multa ER NO AN, che riconosceva colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 570, 1^ comma e 2^ comma, n. 2, c.p., perché, omettendo di versare dall'aprile 1991 al 29 giugno 1995 l'assegno mensile di mantenimento stabilito per la moglie separata ET LI e per la figlia minore FR in lire seicentocinquantamila mensili, faceva mancare alle stesse i mezzi di sussistenza.
In precedenza, con altra sentenza del Pretore di Genova del 12 - 7 - 1994, il AN era stato condannato per il medesimo reato, commesso con identiche modalità in danno della moglie e della figlia, alla pena di due mesi di reclusione e della multa di lire trecentomila.
A seguito di impugnazione delle due condanne, la Corte di appello di Genova, con sentenza deliberata nella contumacia dell'imputato in data 7 novembre 1997 e depositata il 20 novembre 1997, ritenuta la continuazione tra i due reati, determinava per ciò la pena complessiva in quattro mesi di reclusione ed un milione di lire di multa, confermando nel resto le sentenze impugnate anche quanto alla condanna al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile ed alle disposte provvisionali. Avverso la sentenza, nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia avvocato F. Oliveri, il quale denuncia il vizio di motivazione della decisione impugnata e la erronea applicazione della legge penale per avere il giudice di secondo grado ritenuto sussistente la concreta capacità economica dell'obbligato in base ad elementi soltanto presuntivi, quali l'esercizio di una attività professionale, ovvero inidonei, quali l'acquisto di una costosa autovettura ed il giuoco d'azzardo al Casinò, senza considerare, per altro verso le difficoltà economiche iniziali della famiglia già prima della separazione dei coniugi, gli impegni patrimoniali assunti per potere dare inizio alla attività professionale ed il fatto che il veicolo di grossa cilindrata era stato acquistato circa dieci anni prima, con l'anticipo di una vincita al gioco, ed era stato restituito per la impossibilità di pagare le altre rate.
Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per il rigetto del ricorso ed alla richiesta deve seguire conforme statuizione del giudice di legittimità, che giudica la impugnazione infondata, quanto alla censura di carenza di prova circa la concreta capacità economica dell'imputato a fornire i mezzi di sussistenza, ed inammissibile, quanto ai rilievi circa la inidoneità degli altri elementi a costituire indizio di sufficiente possibilità patrimoniale per assolvere agli obblighi di legge.
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condizione di impossibilità economica dell'obbligato vale come scriminante soltanto se essa si estende a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze e se consiste in una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole situazione di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto, situazione che esattamente viene esclusa dal giudice di merito, il quale accerti che l'obbligato medesimo - siccome è risultato nel caso di specie - ha svolto abitualmente una sua attività lavorativa produttiva di un reddito sufficiente;
ha avuto la disponibilità di una autovettura di grossa cilindrata;
ha frequentato, altresì, una casa da gioco. I rilievi svolti con il ricorso circa la idoneità delle suddette circostanze a fare ritenere escluso uno stato dell'imputato di sostanziale impossidenza, in quanto diretti ad ottenere una valutazione delle fonti di prova diversa da quella, convincente e non contraddittoria, esposta complessivamente dal giudice di merito, costituiscono tipica censura in fatto, inammissibile in questa sede di legittimità. La condanna alle spese consegue di diritto.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 1998