CASS
Sentenza 19 novembre 2020
Sentenza 19 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2020, n. 32564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32564 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IG IC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI; sentite le conclusioni del Procuratore generale, VALENTINA MANUALI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avv. MARINO ROSARIO, difensore del OR conclude chiedendo l'annulla- mento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 32564 Anno 2020 Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 20/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9/7/2020 il Tribunale del riesame di Salerno - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato l'ordinanza del GIP in sede del 16/2/2020 di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di LA OR, indagato, in concorso con ON MA, per il tentato omicidio di OM HI, e per connesse violazioni in materia di armi (detenzione e porto in luogo pubblico di armi da fuoco, almeno una pistola 357 Magnum), entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. per avere agito con metodo mafioso, desumibile sia dalle modalità del fatto sia dalla volontà di favorire gruppi criminali cui gli indagati sono contigui. In Angri il 25/5/2020. In particolare, il Tribunale del riesame ha confermato la ricorrenza, già affermata nell'ordinanza genetica, di gravi indizi dell'aggravante ad effetto speciale del "metodo mafioso", poiché l'attentato ai danni del HI, noto pregiudicato locale, è stato attuato con modalità più che plateali, addirittura sfrontate, mediante un'azione di fuoco sulla pubblica via . usando. una moto intestata ad un estraneo, raggiungendo la vittima a bordo della sua vettura ed esplodendo vari colpi al suo indirizzo, con una pistola 357 Magnum. Da tali elementi si è desunta l'esistenza di un gruppo criminale alle spalle dei due sicari, trattandosi di un'azione organizzata che non potrebbe riferirsi all'iniziativa di un singolo. Viene dunque ravvisata la classica modalità ritorsiva utilizzata dalle consorterie camorristiche, onde provocare intimidazione ed assoggettamento ai voleri illeciti delle stesse. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Rosario Marino, indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della circostanza aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. Censura il ricorrente che il Tribunale del riesame abbia erroneamente ritenuto la sussistenza di tale circostanza, in mancanza di ogni prova del gruppo criminale di riferimento, che è dunque frutto di mera congettura. Si evidenzia che il GIP della cautela aveva escluso tale aggravante nella forma della finalità agevolativa di una associazione mafiosa, né risulta provato che il movente dell'attentato contro il HI risieda nella volontà di costui di resistere ad una pretesa estorsiva, ipotesi sconfessata dal fatto che il Pubblico ministero non aveva contestato alcun tentativo di estorsione ai danni del medesimo. Infine, si contesta che le modalità plateali ed il carattere eclatante dell'azione siano senz'altro diretti ad intimidire il soggetto passivo e l'ambiente 2 circostante, trattandosi di elementi privi di nesso eziologico immediato rispetto alla realizzazione del fatto criminoso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso poggia su motivi generici, nonché manifestamente infondati. 1.1. In termini generali, deve infatti rilevarsi che non è fondata la critica dell'impugnata ordinanza per avere ritenuto sussistente la base indiziaria della contestata aggravante del metodo mafioso senza prove di effettiva esistenza di un gruppo criminale di riferimento. Invero, la connotazione del metodo mafioso si determina avendo riguardo ai profili costitutivi dell'azione propria dell'associazione di tipo mafioso, consistenti nell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, funzionali alla più pronta ed agevole perpetrazione del crimine (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365). Tuttavia, è principio univocamente recepito che la contesta- zione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" 'non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa ovvero integrino modalità della condotta evocanti la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Pg in proc. Vicidomini, Rv. 271103). L'aver ingenerato nella vittima e nei consociati la percezione che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa - esistente o meno, non importa - o agisca su suo mandato, è alla base del riconoscimento dell'aggravante in discorso. 1.2. Ne discende, sul piano specifico, che le caratteristiche dell'agguato posto in essere ai danni di OM HI, nei profili di spettacolarità ed organizzazione dell'azione descritti nell'impugnata ordinanza, ben integrano la contestata aggravante;
né rileva in senso contrario il dato che il movente dell'attentato non possa consistere nella pista estorsiva ai danni della vittima, poiché nel caso concreto il focus è il ricorso al "metodo mafioso", senza implicazioni riferite agli effettivi risvolti e ragioni sottostanti all'agguato, che in ipotesi potrebbero giocare un ruolo sub specie di finalità agevolativa di una associazione mafiosa, ma qui non rilevano per essere stato quest'ultimo profilo dell'aggravante già escluso dal GIP della cautela. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle 3 r, ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. M ("sj T 0.1 r2 r CI , I (15 C3 i P Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento X CII i 0 , delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle Ø) L') ,r) c-.§ í Z) ammende. o ' ul disp. att. cod. proc. peri. Così deciso il giorno 20 ottobre 2020 Cl m Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, o C) — O cll E
P.Q.M.
né rileva in senso contrario il dato che il movente dell'attentato non possa consistere nella pista estorsiva ai danni della vittima, poiché nel caso concreto il focus è il ricorso al "metodo mafioso", senza implicazioni riferite agli effettivi risvolti e ragioni sottostanti all'agguato, che in ipotesi potrebbero giocare un ruolo sub specie di finalità agevolativa di una associazione mafiosa, ma qui non rilevano per essere stato quest'ultimo profilo dell'aggravante già escluso dal GIP della cautela. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle 3 r, ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. M ("sj T 0.1 r2 r CI , I (15 C3 i P Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento X CII i 0 , delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle Ø) L') ,r) c-.§ í Z) ammende. o ' ul disp. att. cod. proc. peri. Così deciso il giorno 20 ottobre 2020 Cl m Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, o C) — O cll E
P.Q.M.