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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17570 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22908 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMANIA, 13/06/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MA IS giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMANIA, 14/03/1970), con il patrocinio dell'avv. DE CP_1
IS RC giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/05/2024, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , Parte_1
premesso che in data 13/06/1998 ha contratto in Romania matrimonio con e che dall'unione sono nati i figli (1998), CP_1 Persona_1
economicamente autonomo, e (2003), maggiorenne non Per_2
economicamente autonoma e convivente con la madre, ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno aggressivo e violento serbato dal coniuge ai suoi danni ed anche della figlia che in data 13/07/2023 ha sporto denuncia nei confronti del Per_2
padre; che, in particolare, il 25/05/2022 il marito le ha intimato di alzarsi dal divano perché a suo dire c'era e le ha scagliato un piatto sulla Per_3
schiena procurandole un ematoma;
il 13/07/2023 la figlia Per_2
rientrata a casa, ha trovato la porta della camera da letto ove la stessa dormiva insieme alla madre completamente divelta e alla richiesta di spiegazioni al padre, quest'ultimo ha inveito contro minacciandola con un coltello;
il 16/07/2023 il marito ha raggiunto la ricorrente alle spalle mentre stava aprendo una finestra e l'ha colpita con un pugno sulla schiena;
nell'occasione sono intervenute le forze dell'ordine e l'esponente è stata accompagnata al Policlinico Casilino ove è stata refertata con prognosi di giorni sette;
per tali fatti la ricorrente ha sporto denuncia in data 16/07/2023
e 04/09/2023 e ad agosto 2023 è stata emessa nei confronti di la CP_1
misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla coniuge e alla figlia. 3
Tutto ciò premesso, ha chiesto di dichiarare la Parte_1
separazione personale dei coniugi con addebito al marito, obbligo di costui di corrisponderle un assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili e l'ulteriore importo di euro 500,00 mensili per il mantenimento della figlia assegnazione in suo favore della casa familiare. Per_2
Si è costituito tardivamente in giudizio, il 27/10/2024, che CP_1
ha aderito alla domanda di separazione e contestato le avverse allegazioni e istanze rappresentando di essere impossibilitato a corrispondere alcunché in quanto ristretto agli arresti domiciliari.
Alla prima udienza del 28/10/2024 sono comparsi la ricorrente e i difensori delle parti e il giudice delegato, sentite le parti, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e della circostanza per cui il resistente era ristretto agli arresti domiciliari per il delitto di maltrattamenti e il relativo procedimento in fase dibattimentale, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status e si è riservato sull'adozione dei provvedimenti provvisori.
Con sentenza non definitiva n. 18167 del 28/11/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 07/11/2024 il giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati disponendo che ciascuno provveda al proprio mantenimento, ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, dal mese di giugno 2024, la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
[...]
e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese Per_2
extra, ha assegnato la casa familiare sita in Roma Via Giuseppe Maggiolini 4
n. 16 alla ricorrente e ammesso le prove orali.
Espletata la prova testi, all'udienza del 18/11/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie, prima fra tutte quella di addebito proposta dalla ricorrente.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Al riguardo mette conto evidenziare che a norma dell'art. 151 comma
2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano
le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la
separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri
che derivano dal matrimonio.”
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.”
Con particolare riferimento alla violenza domestica, secondo la
Suprema Corte “la violenza domestica ai danni dell'altro coniuge è, di per
sé, causa giustificatrice della fine del rapporto coniugale e quindi
dell'addebito della separazione. Tuttavia, la valutazione della specifica
gravità dei comportamenti resta comunque affidata alla valutazione del
giudice di merito.” (Cass. ord. 17892/2022). 5
In ordine alla valutazione della gravità ed efficienza causale va osservato che “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro,
costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio
da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale,
in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche
la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare
il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere
di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il
comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti
che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con
comportamenti omogenei” (Cass. n. 7388/2017; cfr. Cass. n. 7321/2005;
Cass. n. 11844/2006).
Non è esclusa la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro “qualora risulti provato un unico episodio di
percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere
definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della
pari dignità di ogni persona (Cass. n. 433/2016; cfr. Cass. n. 817/2011).
Del pari, la pronuncia di addebito non è esclusa nemmeno nel caso di posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale stante
“l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e
la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente
di crisi dell'affectio coniugalis” (Cass. n. 7388/2017).
Orbene nel caso specifico, a prescindere dall'esito non conosciuto dei procedimenti penali a carico di per i reati di cui agli artt. 387 bis CP_1
c.p. in cui è persona offesa la ricorrente, nonché di cui agli artt. 572, 585,
576, 577 c.p. in cui sono persone offese la moglie e la figlia di CP_1 6 procedimenti in fase dibattimentale alla data del 11/10/2024, il collegio rileva che le condotte violente e aggressive poste in essere dal resistente sono comprovate, oltre che dalle denunce in atti, dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del presente giudizio dalla figlia comune dei coniugi Per_2
Sentita all'udienza del 06/12/2024 sui capitoli di cui alla memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. [1. Vero che il 25.5.2022 il coniuge intimava alla ricorrente di alzarsi dal divano perché, a suo dire c'era dopodiché le scagliava un piatto (lui stava Per_3
cenando) sulla schiena, provocandole un ematoma.
2. Vero che il coniuge accusava quotidianamente la ricorrente di tradirlo, tanto che era giunta a seguirla anche sul luogo di lavoro.
3. Vero che la figlia in data 13.7.2023, rientrata in casa, trovava la porta Per_2
della camera da letto (ove la stessa dormiva insieme alla madre) completamente divelta.
Alla richiesta di spiegazioni, il padre inveiva contro la figlia minacciandola con un coltello.
4. Vero che il 16 luglio 2023 il coniuge raggiungeva alle spalle la ricorrente, che stava aprendo la finestra, colpendola con un forte pugno sulla schiena. Intervenivano sul posto le
Forze dell'Ordine, cui la ricorrente riferiva l'accaduto. Quest'ultima veniva accompagnata al Policlinico Casilina ove veniva refertata con una prognosi di 7 giorni.
5. Vero che la ricorrente e la figlia sono state costrette a pranzare e cenare chiuse in camera da Per_2
letto, al fine di sottrarsi alla condotta violenta del resistente. Quest'ultimo, peraltro, è giunto anche a staccare l'utenza del gas per impedire che le stesse cucinassero.
6. Vero che il coniuge era solito abusare di alcool], la teste ha dichiarato Testimone_1
testualmente quanto segue: Sul capo n. 1. “è vero che a maggio del 2022
mio padre intimava a mia madre di alzarsi dal divano perché, a suo dire
c'era ; non ricordo se dopo le scagliava un piatto sulla schiena. Per_3
Tanto posso dire in quanto ero in casa ed ho sentito tutto. Mio padre diceva
spesso che mia madre era ”. Sul capo 2. “è vero che mio padre Per_3
accusava quotidianamente mia madre di tradirlo, tanto che era giunta a
seguirla anche sul luogo di lavoro. Tanto posso dire in quanto lui mi 7 mandava foto di donne che lavoravano nella stessa catena dove lavora mia
madre chiedendomi se fosse lei”. Sul capo 3. “è vero che, in data 13.7.2023
quando sono rientrata in casa ho trovato la porta della camera da letto (ove
dormivo con mia madre) completamente divelta. Alla richiesta di
spiegazioni, mio padre inveiva contro di me minacciandomi con un
coltello”. Sul capo 4. “è vero che il 16 luglio 2023 mio padre raggiungeva
alle spalle mia madre, che stava aprendo la finestra, spingendola contro la
finestra. AD ero presente nella stanza quando è successo. Intervenivano
sul posto le Forze dell'Ordine, carabinieri, cui mia madre riferiva
l'accaduto. Mia madre veniva accompagnata al Policlinico Casilino ove
veniva refertata con una prognosi di 7 giorni. So che mia madre è stata
accompagnata al Policlinico Casilino ma non ero presente lì con lei, io ero
rimasta a casa. Quando mia madre è tornata a casa mi ha fatto vedere il
figlio dell'Ospedale con la prognosi di sette giorni”. Sul capo 5. “è vero che
io e mia madre abbiamo pranzato e cenato chiuse in camera da letto per
evitare la violenza di mio padre. Per quanto mi riguarda ciò è avvenuto per
pochi mesi mentre mia madre ha continuato a pranzare e cenare chiusa in
camera da letto sempre. E' vero che mio padre ha anche staccato l'utenza
del gas per impedire che noi cucinassimo o ci facessimo la doccia”. Sul
capo 6. “è vero che mio padre era solito abusare di alcool. AD io ho
sempre vissuto con i miei genitori ed è per questo che posso dire quanto
sopra”.
L'univocità delle dichiarazioni rese dalla figlia delle parti, da sempre convivente coi genitori e, quindi, a diretta conoscenza dei fatti di causa, in una con il contenuto delle denunce in atti e l'applicazione della misura cautelare nei confronti del resistente comprovano univocamente la gravità 8 delle condotte dal medesimo poste in essere in totale spregio e violazione dei doveri coniugali e fondano, pertanto, l'accoglimento della domanda della ricorrente di addebito della separazione a CP_1
Il collegio, in mancanza di elementi nuovi e sopravvenuti, tenuto conto dell'età di e dello stato detentivo del padre, reputa equo Per_2
confermare i vigenti provvedimenti economici in forza del quale quest'ultimo è tenuto a corrispondere alla madre, percettrice di un reddito netto mensile pari a circa euro 1.300,00, la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento di fermo l'onere di Per_2
ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
In ragione della stabile coabitazione di con la madre deve Per_2
essere a costei assegnata la casa familiare sita in Roma Via Giuseppe
Maggiolini n. 16.
Non sussistono, infine, i presupposti per il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire l'assegno di mantenimento dal coniuge, stante la mancanza di prova alcuna al riguardo, domanda alla quale la ricorrente ha,
peraltro, sia pure implicitamente, rinunciato avendo chiesto in vista della decisione della causa la conferma dei provvedimenti provvisori.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e l'oggetto del giudizio, per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico del resistente, soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo 9 grado iscritta al n. 22908/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara che la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, pronunciata con sentenza non definitiva n. 18167/2024, è CP_1
addebitabile al marito e alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
dispone che a far data dal mese di giugno 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_2
(2003), la somma mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base giugno 2024, e condanna al CP_1
versamento, in favore di ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei Parte_1
relativi importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni, in quanto compatibili, Per_2
del suindicato Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Giuseppe Maggiolini n. 16
alla ricorrente;
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
condanna al pagamento, in favore di del CP_1 Parte_1
restante 50% delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 per compenso professionale (pari al 50% del totale di euro 3.000,00), oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025 10
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22908 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMANIA, 13/06/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MA IS giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMANIA, 14/03/1970), con il patrocinio dell'avv. DE CP_1
IS RC giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/05/2024, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , Parte_1
premesso che in data 13/06/1998 ha contratto in Romania matrimonio con e che dall'unione sono nati i figli (1998), CP_1 Persona_1
economicamente autonomo, e (2003), maggiorenne non Per_2
economicamente autonoma e convivente con la madre, ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno aggressivo e violento serbato dal coniuge ai suoi danni ed anche della figlia che in data 13/07/2023 ha sporto denuncia nei confronti del Per_2
padre; che, in particolare, il 25/05/2022 il marito le ha intimato di alzarsi dal divano perché a suo dire c'era e le ha scagliato un piatto sulla Per_3
schiena procurandole un ematoma;
il 13/07/2023 la figlia Per_2
rientrata a casa, ha trovato la porta della camera da letto ove la stessa dormiva insieme alla madre completamente divelta e alla richiesta di spiegazioni al padre, quest'ultimo ha inveito contro minacciandola con un coltello;
il 16/07/2023 il marito ha raggiunto la ricorrente alle spalle mentre stava aprendo una finestra e l'ha colpita con un pugno sulla schiena;
nell'occasione sono intervenute le forze dell'ordine e l'esponente è stata accompagnata al Policlinico Casilino ove è stata refertata con prognosi di giorni sette;
per tali fatti la ricorrente ha sporto denuncia in data 16/07/2023
e 04/09/2023 e ad agosto 2023 è stata emessa nei confronti di la CP_1
misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla coniuge e alla figlia. 3
Tutto ciò premesso, ha chiesto di dichiarare la Parte_1
separazione personale dei coniugi con addebito al marito, obbligo di costui di corrisponderle un assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili e l'ulteriore importo di euro 500,00 mensili per il mantenimento della figlia assegnazione in suo favore della casa familiare. Per_2
Si è costituito tardivamente in giudizio, il 27/10/2024, che CP_1
ha aderito alla domanda di separazione e contestato le avverse allegazioni e istanze rappresentando di essere impossibilitato a corrispondere alcunché in quanto ristretto agli arresti domiciliari.
Alla prima udienza del 28/10/2024 sono comparsi la ricorrente e i difensori delle parti e il giudice delegato, sentite le parti, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e della circostanza per cui il resistente era ristretto agli arresti domiciliari per il delitto di maltrattamenti e il relativo procedimento in fase dibattimentale, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status e si è riservato sull'adozione dei provvedimenti provvisori.
Con sentenza non definitiva n. 18167 del 28/11/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 07/11/2024 il giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati disponendo che ciascuno provveda al proprio mantenimento, ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, dal mese di giugno 2024, la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
[...]
e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese Per_2
extra, ha assegnato la casa familiare sita in Roma Via Giuseppe Maggiolini 4
n. 16 alla ricorrente e ammesso le prove orali.
Espletata la prova testi, all'udienza del 18/11/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie, prima fra tutte quella di addebito proposta dalla ricorrente.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Al riguardo mette conto evidenziare che a norma dell'art. 151 comma
2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano
le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la
separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri
che derivano dal matrimonio.”
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.”
Con particolare riferimento alla violenza domestica, secondo la
Suprema Corte “la violenza domestica ai danni dell'altro coniuge è, di per
sé, causa giustificatrice della fine del rapporto coniugale e quindi
dell'addebito della separazione. Tuttavia, la valutazione della specifica
gravità dei comportamenti resta comunque affidata alla valutazione del
giudice di merito.” (Cass. ord. 17892/2022). 5
In ordine alla valutazione della gravità ed efficienza causale va osservato che “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro,
costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio
da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale,
in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche
la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare
il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere
di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il
comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti
che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con
comportamenti omogenei” (Cass. n. 7388/2017; cfr. Cass. n. 7321/2005;
Cass. n. 11844/2006).
Non è esclusa la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro “qualora risulti provato un unico episodio di
percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere
definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della
pari dignità di ogni persona (Cass. n. 433/2016; cfr. Cass. n. 817/2011).
Del pari, la pronuncia di addebito non è esclusa nemmeno nel caso di posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale stante
“l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e
la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente
di crisi dell'affectio coniugalis” (Cass. n. 7388/2017).
Orbene nel caso specifico, a prescindere dall'esito non conosciuto dei procedimenti penali a carico di per i reati di cui agli artt. 387 bis CP_1
c.p. in cui è persona offesa la ricorrente, nonché di cui agli artt. 572, 585,
576, 577 c.p. in cui sono persone offese la moglie e la figlia di CP_1 6 procedimenti in fase dibattimentale alla data del 11/10/2024, il collegio rileva che le condotte violente e aggressive poste in essere dal resistente sono comprovate, oltre che dalle denunce in atti, dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del presente giudizio dalla figlia comune dei coniugi Per_2
Sentita all'udienza del 06/12/2024 sui capitoli di cui alla memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. [1. Vero che il 25.5.2022 il coniuge intimava alla ricorrente di alzarsi dal divano perché, a suo dire c'era dopodiché le scagliava un piatto (lui stava Per_3
cenando) sulla schiena, provocandole un ematoma.
2. Vero che il coniuge accusava quotidianamente la ricorrente di tradirlo, tanto che era giunta a seguirla anche sul luogo di lavoro.
3. Vero che la figlia in data 13.7.2023, rientrata in casa, trovava la porta Per_2
della camera da letto (ove la stessa dormiva insieme alla madre) completamente divelta.
Alla richiesta di spiegazioni, il padre inveiva contro la figlia minacciandola con un coltello.
4. Vero che il 16 luglio 2023 il coniuge raggiungeva alle spalle la ricorrente, che stava aprendo la finestra, colpendola con un forte pugno sulla schiena. Intervenivano sul posto le
Forze dell'Ordine, cui la ricorrente riferiva l'accaduto. Quest'ultima veniva accompagnata al Policlinico Casilina ove veniva refertata con una prognosi di 7 giorni.
5. Vero che la ricorrente e la figlia sono state costrette a pranzare e cenare chiuse in camera da Per_2
letto, al fine di sottrarsi alla condotta violenta del resistente. Quest'ultimo, peraltro, è giunto anche a staccare l'utenza del gas per impedire che le stesse cucinassero.
6. Vero che il coniuge era solito abusare di alcool], la teste ha dichiarato Testimone_1
testualmente quanto segue: Sul capo n. 1. “è vero che a maggio del 2022
mio padre intimava a mia madre di alzarsi dal divano perché, a suo dire
c'era ; non ricordo se dopo le scagliava un piatto sulla schiena. Per_3
Tanto posso dire in quanto ero in casa ed ho sentito tutto. Mio padre diceva
spesso che mia madre era ”. Sul capo 2. “è vero che mio padre Per_3
accusava quotidianamente mia madre di tradirlo, tanto che era giunta a
seguirla anche sul luogo di lavoro. Tanto posso dire in quanto lui mi 7 mandava foto di donne che lavoravano nella stessa catena dove lavora mia
madre chiedendomi se fosse lei”. Sul capo 3. “è vero che, in data 13.7.2023
quando sono rientrata in casa ho trovato la porta della camera da letto (ove
dormivo con mia madre) completamente divelta. Alla richiesta di
spiegazioni, mio padre inveiva contro di me minacciandomi con un
coltello”. Sul capo 4. “è vero che il 16 luglio 2023 mio padre raggiungeva
alle spalle mia madre, che stava aprendo la finestra, spingendola contro la
finestra. AD ero presente nella stanza quando è successo. Intervenivano
sul posto le Forze dell'Ordine, carabinieri, cui mia madre riferiva
l'accaduto. Mia madre veniva accompagnata al Policlinico Casilino ove
veniva refertata con una prognosi di 7 giorni. So che mia madre è stata
accompagnata al Policlinico Casilino ma non ero presente lì con lei, io ero
rimasta a casa. Quando mia madre è tornata a casa mi ha fatto vedere il
figlio dell'Ospedale con la prognosi di sette giorni”. Sul capo 5. “è vero che
io e mia madre abbiamo pranzato e cenato chiuse in camera da letto per
evitare la violenza di mio padre. Per quanto mi riguarda ciò è avvenuto per
pochi mesi mentre mia madre ha continuato a pranzare e cenare chiusa in
camera da letto sempre. E' vero che mio padre ha anche staccato l'utenza
del gas per impedire che noi cucinassimo o ci facessimo la doccia”. Sul
capo 6. “è vero che mio padre era solito abusare di alcool. AD io ho
sempre vissuto con i miei genitori ed è per questo che posso dire quanto
sopra”.
L'univocità delle dichiarazioni rese dalla figlia delle parti, da sempre convivente coi genitori e, quindi, a diretta conoscenza dei fatti di causa, in una con il contenuto delle denunce in atti e l'applicazione della misura cautelare nei confronti del resistente comprovano univocamente la gravità 8 delle condotte dal medesimo poste in essere in totale spregio e violazione dei doveri coniugali e fondano, pertanto, l'accoglimento della domanda della ricorrente di addebito della separazione a CP_1
Il collegio, in mancanza di elementi nuovi e sopravvenuti, tenuto conto dell'età di e dello stato detentivo del padre, reputa equo Per_2
confermare i vigenti provvedimenti economici in forza del quale quest'ultimo è tenuto a corrispondere alla madre, percettrice di un reddito netto mensile pari a circa euro 1.300,00, la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento di fermo l'onere di Per_2
ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
In ragione della stabile coabitazione di con la madre deve Per_2
essere a costei assegnata la casa familiare sita in Roma Via Giuseppe
Maggiolini n. 16.
Non sussistono, infine, i presupposti per il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire l'assegno di mantenimento dal coniuge, stante la mancanza di prova alcuna al riguardo, domanda alla quale la ricorrente ha,
peraltro, sia pure implicitamente, rinunciato avendo chiesto in vista della decisione della causa la conferma dei provvedimenti provvisori.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e l'oggetto del giudizio, per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico del resistente, soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo 9 grado iscritta al n. 22908/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara che la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, pronunciata con sentenza non definitiva n. 18167/2024, è CP_1
addebitabile al marito e alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
dispone che a far data dal mese di giugno 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_2
(2003), la somma mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base giugno 2024, e condanna al CP_1
versamento, in favore di ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei Parte_1
relativi importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni, in quanto compatibili, Per_2
del suindicato Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Giuseppe Maggiolini n. 16
alla ricorrente;
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
condanna al pagamento, in favore di del CP_1 Parte_1
restante 50% delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 per compenso professionale (pari al 50% del totale di euro 3.000,00), oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025 10
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi