Sentenza 6 febbraio 1999
Massime • 1
L'impugnazione proposta in via autonoma dalla parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione non può essere assimilata, a seguito della riunione delle due impugnazioni, all'impugnazione incidentale tardiva, come tale ammissibile anche se concernente questioni non devolute al giudice dall'impugnazione principale e proposta entro i termini previsti dall'art. 325 cod. proc. civ. decorrenti dalla notifica dell'altrui impugnazione anziché della sentenza, anche se sia scaduto il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. Infatti, mentre nel caso dell'appello incidentale tardivo l'unitarietà del processo non è comunque compromessa, essa può rimanere invece pregiudicata da una impugnazione autonoma che dà luogo ad un diverso procedimento il quale, nella possibile ipotesi della mancanza di riunione, può generare contraddittorietà di giudicati. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato ammissibile l'appello proposto in via autonoma a distanza di più di otto mesi dalla notifica di quello della controparte sul rilievo che esso, dopo la riunione delle due impugnazioni, poteva essere considerato un appello incidentale tardivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale LLIstituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, GIORGIO STARNONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NS EL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 136/96 del Tribunale di TERAMO, depositata il 16/03/96 R.G.N.576/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/98 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del giudizio
Avendo ottenuto l'assicurata FO IR dal pretore di Teramo il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità nei confronti LLInps, l'Istituto proponeva appello con atto notificato il 2 marzo 1993 deducendo la insussistenza del diritto riconosciuto dal primo giudice.
Con atto depositato il 26 novembre 1993 e notificato il 1 febbraio 1994, proponeva appello autonomo anche l'FO, deducendo di aver chiesto al pretore non l'assegno ma la pensione di inabilità, per cui la sentenza andava riformata in tal senso.
Riunite le due impugnazioni, il tribunale disattendeva l'eccezione proposta LLInps di inammissibilità del ricorso in appello di controparte essendo stata proposta tale impugnazione non in via incidentale ma autonoma e, in accoglimento del gravame LLassicu rata, condannava l'Inps alla corresponsione della pensione di inabilità.
Avverso la sentenza l'Istituto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
L'intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 333 e 334 c.p.c., riproponendo la questione secondo la quale l'appello di controparte doveva essere dichiarato inammissibile essendo stato proposto in via autonoma ed oltre termini dopo la notificazione LLappello LLInps.
Il tribunale ha ritenuto di poter disattendere l'eccezione sostenendo che, dopo la riunione dei due ricorsi, quello LLFO poteva essere considerato un appello incidentale tardivo, ammissibile anche se concernente questioni non devoluta al giudice LLimpugnazione con il ricorso principale.
Non pare alla Corte che questa tesi sia condivisibile. Il tribunale ha infatti applicato la giurisprudenza di questa Corte ( S.U., n. 4640 del 1989 e S.L. n. 3143 del 1993) fuori dal caso in essa previsto.
Infatti tali sentenza dilatano i termini oggettivi e temporali LLimpugnazione incidentale, ammettendo che essa possa concernere capi diversi da quelli investiti da quella principale e che possa essere proposta entro il termine decorrente dalla notifica della medesima anche se è decorso quello di cui all'art. 327 c.p.c., ma non permettono di superare la preclusione della decadenza stabilita dall'art. 333 c.p.c. Invero, la ragione della citata giurisprudenza consiste nel permettere a chi si sia acquietato, di reagire, anche tardivamente, alla impugnazione altrui, ma sempre in via incidentale, sicché la unitarietà del processo non rimane compromessa. Tale unitarietà può rimanere invece pregiudicata ove, ricevuta la notifica della impugnazione principale, l'interessato dia luogo con una impugnazione autonoma ad un diverso processo che, in mancanza di riunione, cosa sempre possibile, può generare contraddittorietà di giudicati. La ratio è, dunque, del tutto diversa, e non appare lecito unificarla perché le situazioni in esame non hanno un denominatore comune.
Condividere la tesi del tribunale significa, in buona sostanza, permettere l'impugnazione senza il rispetto di alcun termine, dato che quella LLFO è stata depositata il 26 novembre, a distanza di più di otto mesi dalla notifica di quella LLInps. Il motivo di ricorso in esame va pertanto accolto.
Così ripristinata la situazione generata dalla sentenza di primo grado cioè concessione LLassegno e non della pensione occorre esaminare il secondo motivo di ricorso, con il quale l'Inps denuncia la violazione e falsa applicazione LLart 2 della legge n. 222 del 1984, oltre che difetto di motivazione, deducendo che non esistevano in favore LLFO i presupposti inabilitanti necessari per la concessione della pensione.
In sostanza, così facendo, l'Istituto ricorrente si duole della sentenza di secondo grado nei limiti in cui tale sentenza è posta nel nulla per quanto detto in precedenza, per cui il motivo in esame manca di autonomia e di rilevanza, con la conseguenza che difetta l'interesse LLInps al suo esame.
Conseguentemente il motivo va dichiarato assorbito. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione data la natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 06 febbraio 1999.