Articolo 17 della Legge 8 novembre 2000, n. 328
Articolo 16Articolo 18
Versione
28 novembre 2000
Art. 17. (Titoli per l'acquisto di servizi sociali) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonche' dalle pensioni sociali di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 . 2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalita' per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali. Note all'art. 17, comma 1:
- Per il testo dell'art. 26 della citata legge n. 153 del 1969 , si veda in nota all'art. 2, comma 2.
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 , si veda in nota all'art. 2, comma 2.
Entrata in vigore il 28 novembre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente