Sentenza 6 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2004, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASA DI CURA TORTORELLA SPA in persona del legale rappresentante "pro tempore", corr. in Salerno, rappresentata e difesa dall'avv. ALMERICO PISAPIA per delega a margine del ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Cava dei Tirreni piazza De Marinis 10.
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SALERNO in persona del vice sindaco EMANUELE GUADAGNO in precaria assenza del sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. ENTONIO ESPOSITO giusta procura in calce al ricorso notificato, elett. dom. in Salerno presso il difensore, corso Garibaldi 194. - intimato controricorrente -
avverso la sentenza n. 284 in data 25.9.2000 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata in data 25.9.2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.10. 2003 dal Consigliere Dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il ricorrente l'avv. PISAPIA;
udito per il resistente l'avv. ESPOSITO;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. FEDERICO SORRENTINO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 26.6.97, la spa Casa di Cura Tortorella proponeva opposizione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso cartella esattoriale notificata il 30.4.97, con la quale il Comune di Salerno iscriveva a ruolo la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu) per gli anni dal 1984 al 1997, per un importo complessivo di lit. 118.704.000. La società Tortorella deduceva che nell'anno 1984 aveva denunciato una superficie di mq. 800, da sottoporre a tassazione;
il 2.7.84 il comune emetteva avviso di accertamento per mq. 2800 (differenza dovuta ad una differente valutazione della superficie produttiva di rifiuti speciali); la società presentava ricorso all'Intendenza di Finanza di Salerno, allora competente;
nessuna notifica la società aveva ricevuto di una decisione della predetta Intendenza, onde l'iscrizione a ruolo per gli anni dal 1985 al 1993 era illegittima, per non esservi stata alcuna variazione nella consistenza della superficie tassabile;
anche per il 1994 l'iscrizione a ruolo era tardiva ed illegittima, perché avvenuta dopo il 15 dicembre dell'anno di riferimento;
per l'anno 1995 il comune era fuori termine;
per il 1996 il comune aveva già provveduto all'iscrizione a ruolo e nessuna altra iscrizione era legittima;
per il 1997 il comune poteva iscrivere a ruolo soltanto in base alla tariffe vigenti al 20.2.83.
2. Si costituiva il Comune di Salerno è controdeduceva: il ricorso è inammissibile, in quanto doveva essere presentato al Ministero delle Finanze;
nel merito, il ricorso è infondato: la Direzione Regionale delle Entrate, succeduta all'Intendenza di Finanza, si è pronunciata il 26.2.96 ed ha determinato la superficie tassabile in mq. 2197,93, per il 1984 e per gli anni successivi. La decisione è stata notificata presso la sede sociale, non al domicilio eletto, ma essa è ugualmente valida. L'iscrizione a ruolo era stata eseguita nei sei mesi dal giorno in cui il provvedimento della Direzione Regionale delle Entrate era divenuto definitivo.
3. La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno rigettava il ricorso. Proponeva appello la spa Tortorella, deducendo: tardività della costituzione in primo grado del comune;
difetto di preventivo accertamento;
irritualità della notifica della decisione della Direzione Regionale delle Entrate in data 26.6.96 per l'anno 1984. Si costituiva in appello il comune e ne chiedeva il rigetto.
4. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli confermava la decisione di primo grado, cosi motivando:
- la tardiva costituzione in giudizio del comune non implica inammissibilità della stessa;
- la decisione in data 26.9.96 della Direzione Regionale delle Entrate è efficace anche se notificata presso la sede della società;
- tale errata notifica poteva, al più, consentire alla parte di proporre il ricorso entro il termine di un anno ex art. 327 Codice di Procedura Civile;
- per il 1984 la Tarsu rimane rapportata a mq. 2197,93;
- per gli anni successivi e fino al 1997, legittimamente il comune ha iscritto a ruolo la tassa in base alla superficie divenuta definitiva per il 1984, senza bisogno di nuovo accertamento annuale.
5. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Casa di Cura Tortorella, deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune di Salerno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., degli artt. 327 Codice di Procedura Civile, 71 e 72 Decreto Legislativo n.
546.92, 20 del D.P.R. n. 638.72. Il giudice di appello ha affermato la validità dell'elezione di domicilio, ma ne ha svalutato la portata, affermando erroneamente che la notifica presso la sede, anziché presso il domicilio eletto, comporti (soltanto) la decorrenza di un termine più lungo per impugnare. Posto che il ricorso andava proposto al Ministro delle Finanze, la natura amministrativa del procedimento impedisce di applicare la regola prevista per il procedimento dinanzi alle Commissioni Tributarie. Ne consegue che la notifica del provvedimento della Direzione Regionale delle Entrate è inefficace e quindi manca il titolo per l'iscrizione a ruolo.
6. Il motivo è infondato. Trattasi di controversia già regolata dal previgente Testo Unico per la Finanza Locale, R.D. n. 1175.31. Tale decreto prevedeva la formazione dei ruoli sulla base delle denunce, delle rettifiche e degli accertamenti (art. 276); i ruoli vengono affissi;
è prevista la notifica delle nuove iscrizioni, variazioni e rettifiche delle denunce;
è ammesso ricorso alla Commissione comunale, con appello alla Giunta Provinciale Amministrativa (art. 277). L'art. 286 regola la formazione del ruoli principali, che vengono basati sulle denunce o sui ruoli dell'anno precedente;
sono previste iscrizioni provvisorie. È poi prevista (art. 287) la formazione di ruoli suppletivi, per le somme definite dopo la compilazione dei ruoli principali. In particolare, quando sussista controversia, i ruoli suppletivi possono essere compilati fino a sei mesi dalla comunicazione della decisione definitiva (art. 290).
7. Nella fattispecie, è pacifico che il comune ha iscritto a ruolo le maggiori somme dovute dalla spa Tortorella nei sei mesi dalla comunicazione della decisione definitiva, ma la società contesta che la decisione della Direzione Regionale delle Entrate sia mai divenuta definitiva, a causa dell'errata notifica della decisione della ex Intendenza di Finanza.
8. Al riguardo, giova ricordare che l'art. 20 del D.P.R. n. 638.72 prevedeva) la possibilità di ricorrere all'Intendenza di Finanza contro gli atti di accertamento;
era poi previsto un ricorso di seconda istanza al Ministro delle Finanze. Contro la decisione del Ministro e contro quella (definitiva) dell'Intendenza di Finanza è ammesso ricorso in revocazione. Decorsi 180 giorni dalla presentazione del ricorso all'Intendenza di Finanza, il contribuente può ricorrere al Ministro e l'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Va puntualizzato che nel caso di inerzia dell'intendente il contribuente ha la facoltà di ricorrere al Ministro, ma non l'onere. Nel caso in esame, ne' la società ne' il comune hanno presentato ricorso contro il silenzio-inerzia dell'Intendenza di Finanza, ragion per cui il procedimento amministrativo-contenzioso è rimasto pendente per il periodo 1984 - 1996 e la decisione della Direzione Regionale delle Entrate è perfettamente valida ed efficace. La parte si duole che la relativa notifica sia stata fatta presso la propria sede e non presso il difensore.
9. Pare a questa Corte che, ove il procedimento debba intendersi regolato tuttora dalla disciplina previgente, si tratti di procedimento contenzioso dinanzi ad un organo amministrativo (Intendente di Finanza) procedimento il quale non richiede l'elezione di domicilio e tanto meno vincola l'Amministrazione ad effettuare le notificazioni esclusivamente al domicilio eletto. Invero, l'autorità amministrativa è sempre libera di accertare il domicilio o la sede dei soggetti di imposta e di disporre la notifica in modo che questi ne abbiano effettiva conoscenza: tenuto presente che, in diritto amministrativo, l'effettiva conoscenza dell'atto è pregnante ai fini della decorrenza del termine per impugnare. Per l'autorità amministrativa, il domicilio eletto o indicato rappresenta un luogo in più, indicato dall'utente, per effettuare le notifiche, rimanendo libera tale autorità di ricercare il cittadino con i mezzi che ritiene opportuni.
10. Se, poi, la regola della notificazione al domicilio eletto si vuole desumere dalla vigenza del nuovo rito tributario, di cui al Decreto Legislativo n. 546.92, dovrà darsi atto come, per giurisprudenza costante di questa Corte di Cassazione, la notifica a mani proprie sia sempre valida ed efficace, anche in caso di elezione di domicilio, stante la regola particolare di cui all'art. 17 del citato Decreto, la quale fa salva in ogni caso la notifica a mani proprie. "Ex multis" vedi Cass.
8.11.2002 n. 15687. 11. Ne consegue che la notifica della decisione in data 26.9.96 della Direzione Regionale delle Entrate, effettuata presso la sede sociale, è valida ed efficace;
essa è idonea a far decorrere i termini per l'eventuale impugnazione;
essendo tale decisione divenuta definitiva, legittimamente il comune ha iscritto a ruolo tutti gli anni a partire dal 1984 compreso, che erano rimasti pendenti quanto alla differenza tra superficie denunciata e superficie accertata.
12. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., degli artt. 287 e 290 del R.D. n. 1175 del 1931: il comune ha iscritto a ruolo per il 1984 una maggiore imposta rapportata alla superficie di mq. 2197, 93 non già a sensi dell'art. 286 del TUFL, ma in base all'art. 287. Di tale iscrizione difettano i presupposti, perché manca una partita definita nel merito;
pendendo la lite al momento dell'iscrizione del tributo, rimane impedita la riscossione. 13. Il motivo è infondato. Valgono le considerazioni svolte a proposito del primo motivo. Va soggiunto che, acclarata la definizione della lite, il potere di iscrizione a ruolo va ravvisato nell'art. 290 del Tufl previgente.
14. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., degli artt. 276, 277,287 e 290 del TUFL: la sentenza impugnata ha ritenuto che, per tutti gli anni successivi al 1984, non occorresse alcun altro accertamento. Laddove il comune doveva procedere a distinti accertamenti per ciascun anno ed è decaduto dall'iscrizione a ruolo. 15. Il motivo è infondato. Posto che a partire dal 1984 sussiste contestazione in ordine alla superficie tassabile, la decisione definitiva resa dalla Direzione Regionale delle Entrate a proposito della situazione di tale anno fa stato in ordine alla consistenza della superficie stessa. Automaticamente la stessa superficie, in assenza di variazioni ulteriori, fa stato per gli anni successivi, onde il ricorso all'Intendenza di Finanza da parte della società da un lato ha posto in discussione la superficie utilizzata nel 1984, dall'altro lato ha comportato che, con effetto sostanzialmente retroattivo, la decisione della Direzione Regionale delle Entrate abbia acclarato che la superficie utile era quella indicata e che la stessa, in assenza di variazioni, sia quella da prendere a base per gli anni successivi.
16. Con il quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., dell'art. 72 del Decreto Legislativo n. 507.93, perché per gli anni 1995 e 1996 la consegna dei ruoli principali e suppletivi doveva effettuarsi rispettivamente entro il 31.12.96 e il 31.12.97. Laddove il comune, per detti anni, aveva effettuato l'iscrizione a ruolo provvisoria sulla base degli anni precedenti.
17. Il motivo è infondato. Valgono le considerazioni svolte a fronte dei motivi che precedono: posto che la controversia era ancora aperta, l'unico termine cui era soggetto il comune era quello di sei mesi dalla comunicazione della definitività della decisione resa dalla Direzione Regionale delle Entrate.
18. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguiranno la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la spa. Casa di Cura Tortorella a rifondere al Comune di Salerno le spese del processo di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre Iva e Ca come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004