Sentenza 5 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, il vantaggio patrimoniale considerato dall'art. 323 cod. pen. tra gli elementi essenziali della fattispecie va inteso avendo riguardo al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale a cui si dà vita per effetto dell'atto antidoveroso dell'agente. (Fattispecie in cui si è ritenuto integrato il vantaggio patrimoniale a seguito dell'abusivo rilascio di una autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/1999, n. 12944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12944 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 05/10/1999
1. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere SENTENZA
2. Dott. UGO SCELFO Consigliere N. 1410
3. Dott. FRANCESCO SERPICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO rel. Consigliere N. 9947/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON IN, nato ad [...] il [...];
2) AN RG, nato a [...] il [...];
3) Di MO LU, nato a [...] il [...];
4) MA LU, nato a [...] il [...];
5) ZZ RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 5/11/1998 della Corte d'Appello dell'Aquila;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Frasso che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Arturo Marini (per ON e MA) e avv. Giovanni Gebbia (per Di MO), i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
non sono comparsi i difensori dell'AN e del ZZ.
Fatto e diritto
La Corte d'Appello, con sentenza 5/11/1998, riformando quella di condanna emessa, il 19/7/1996, dal Tribunale di Teramo, dichiarava non doversi procedere nei confronti di IN ON, RG AN, LU Di MO, LU MA e RI ZZ, in ordine al delitto di abuso d'ufficio, commesso, tra il 15/12/1989 e il 19/7/1990, nel corso delle procedure amministrative relative al rilascio di una concessione edilizia e di una licenza di commercio, perché estinto per prescrizione.
Si era addebitato a tutti i suddetti imputati di avere concorso, l'AN e il Di MO quali intranei (avevano redatto la relazione tecnica) e gli altri tre quali estranei, nel fare sì che la Commissione edilizia presso il Comune di Teramo esprimesse parere favorevole al rilascio di concessione edilizia per la variazione di destinazione d'uso del complesso immobiliare "Villa Pavone", e ciò in violazione delle norme tecniche di attuazione (art. 26) del piano artigianale particolareggiato. LLON, al MA e al ZZ si era, altresì, addebitato di avere concorso, quali estranei, al rilascio della concessione per mutamento della destinazione d'uso (da industriale a commerciale), nonché al parere favorevole della competente Commissione per il commercio e al rilascio della relativa licenza di commercio, nonostante anche questi ultimi due provvedimenti fossero illegittimi, perché in violazione delle norme tecniche di attuazione del piano commerciale. Va chiarito che il ZZ e il MA erano direttamente interessati all'adozione degli atti amministrativi incriminati, essendo il primo proprietario del complesso immobiliare di "Villa Pavone", rilevato in locazione dal secondo "sub condicione" nel senso che l'efficacia del vincolo contrattuale era stata subordinata proprio alla possibilità di avviare nell'immobile in questione, previo esito favorevole della pratica edilizia e di quella relativa alla licenza di commercio, un'attività di ipermercato;
l'ON si era attivato, con interventi specifici e pressanti presso i competenti pubblici ufficiali, nell'interesse del MA, al quale era legato da vincoli di stretta amicizia.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati e, nel sollecitare l'annullamento della decisione, hanno prospettato - in relazione alla rispettiva posizione personale - le seguenti doglianze:
a) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 521 C.P.P., per asserita mancanza di correlazione tra accusa e sentenza (motivo dedotto dal Di MO);
b) manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui si era disattesa l'istanza di rinnovazione del dibattimento (motivo dedotto Di MO);
c) inosservanza della legge penale e difetto di motivazione sulla stessa configurabilità dell'illecito contestato, atteso che non si era violata alcuna norma di legge e meno che mai la normativa dettata dal piano particolareggiato in tema di urbanistica o quella prevista dal piano commerciale per il rilascio della relativa licenza, ma si era semplicemente sanata una pregressa situazione di fatto, che aveva visto già destinati all'esercizio di attività commerciale alcuni manufatti sorti con destinazione industriale;
d) carenza e manifesta illogicità della motivazione sul ruolo specifico svolto da ciascun imputato, sull'ingiusto vantaggio patrimoniale conseguito, sull'intenzionalità di tale vantaggio e della condotta prodromica di esso, sull'interesse personale di ciascun agente.
LLodierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
I ricorsi non sono fondati.
Ed invero, correttamente la Corte territoriale, dopo aver analizzato, con sufficiente approfondimento, gli addebiti mossi agli imputati e convintosi, sulla base di una propria valutazione delle emergenze processuali, della sussistenza degli illeciti nei limiti sopra precisati, ha dovuto comunque prendere atto della estinzione dei reati per maturata prescrizione e ha, conseguentemente, prosciolto gli imputati.
Tale conclusione non può essere posta in discussine in questa sede, considerato che dal testo della sentenza impugnata non emergono elementi che possano legittimare l'operatività della norma di cui al capoverso dell'art. 129 C.P.P.. Va premesso che la censura del Di MO circa la presunta violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza è generica e, quindi, inammissibile, perché non tiene conto di quanto puntualmente argomentato al riguardo (cfr. pag. 11 della sentenza) dalla Corte di merito (la questione era stata sollevata anche in appello).
Va aggiunto che, almeno in tesi e per quello emerge dall'apparato argomentativo della sentenza d'appello, non possono escludersi, nella condotta dei prevenuti, gli elementi strutturali del delitto di cui all'art. 323 C.P.: nell'adozione degli atti amministrativi incriminati, sollecitati e orientati anche da pressanti e indebite pressioni esterne, infatti, vi è stata palese violazione della legge urbanistica (art. 4 legge n. 10/'77 in relazione all'art. 26 del piano particolareggiato) e di quella sulla disciplina del commercio (art. 24 legge n. 426/'71 in relazione al piano comunale di commercio); è ravvisabile uno stretto rapporto di causalità tra tali violazioni e l'ingiusto vantaggio patrimoniale procurato al ZZ e al MA, entrambi interessati, sia pure in ottiche diverse, alla variazione di destinazione d'uso del complesso immobiliare "Villa Pavone" e al rilascio della licenza di commercio, e ciò al fine di avviare, nel detto complesso, un ipermercato;
è indubbio che si è in presenza di un vantaggio patrimoniale, inteso come complesso di rapporti giuridici a carattere patrimoniale a cui si dà vita, nel momento in cui si autorizza l'esercizio di un'attività commerciale sul territorio comunale (concetto giuridico di patrimonio); l'ingiustizia del vantaggio è diretta conseguenza della condotta "contra ius", proprio perché in corpo ai soggetti privati interessati non sussisteva alcuna posizione giuridica tutelabile sotto il profilo di un incondizionato diritto ad ottenere i necessari provvedimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività commerciale.
Esclusa, quindi, la fondatezza dei ricorsi in relazione ai profili testè esaminati, i soli che - se fondati - avrebbero potuto avere un qualche rilievo ai fini dell'operatività della norma di cui al capoverso dell'art. 129 C.P.P., osserva, inoltre, la Corte che i ricorrenti hanno lamentato pure il difetto di motivazione, sotto i vari e rilevanti profili, della sentenza di merito, che non avrebbe adeguatamente esaminato la posizione specifica di ciascuno di essi, avrebbe trascurato di valutare alcune decisive emergenze processuali e non avrebbe dato spazio a una precisa richiesta (da parte del Di MO) di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Queste doglianze non possono avere ingresso in questa sede. LLapplicazione, infatti, com'è avvenuto nella specie, di causa estintiva del reato è sottinteso il giudizio relativo all'inesistenza di prova evidente circa la non ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito. In tal caso, pertanto, la decisione è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, atteso che un eventuale annullamento con rinvio imporrebbe la prosecuzione del giudizio, il che è del tutto incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato, già maturata. I ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
Di diritto, consegue la condanna dei ricorrenti a pagare, in solido tra loro, le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare, in solido, le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999