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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 4470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4470 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa CH SO, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio del 15.12.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5761/2024, promossa da:
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Natullo Nicola Enrico;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Scuderi Matteo;
-resistente-
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da verbale di udienza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.6.2024 ha proposto opposizione Parte_1 tardiva al decreto ingiuntivo n. 1321/2023 emesso in data 6.9.2023 e “apparentemente notificato” a mezzo pec in data 13.9.2023, dichiarato esecutivo con decreto del 25.11.2023, del quale ha dedotto di avere avuto conoscenza in data 6.5.2024 e con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 147.426,71, oltre accessori di legge ed oltre alle spese del procedimento monitorio.
A fondamento delle proprie ragioni parte opponente ha dedotto di essere un avvocato che svolge la propria attività professionale esclusivamente negli Stati Uniti (salvo che per il periodo dal 2003 al 2005), pur essendo iscritto all'albo professionale degli avvocati in Italia;
di avere solo nel 2022 attivato un indirizzo pec a proprio nome, ma di non aver mai ricevuto dal gestore
1 competente le indicazioni per concludere l'attivazione e per ottenere la relativa password di accesso;
di aver acquisito contezza della problematica solo in data 3.5.2024 e di aver ottenuto l'accesso al proprio account pec solo in data 6.5.2024; di non avere pertanto avuto conoscenza fino a tale ultima data del decreto ingiuntivo a lui notificato per causa di forza maggiore, il che legittima l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Nel merito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di ingiunzione e ha contestato la fondatezza della pretesa contributiva in quanto contraria alle norme dell'Accordo internazionale di sicurezza sociale del 23 maggio 1973 tra Italia e Stati Uniti d'America, ratificato con la legge n. 86/1975, dal quale discenderebbe l'applicazione in via esclusiva della legislazione di sicurezza sociale degli Stati Uniti d'America, come anche scelta dal ricorrente.
Ha poi invocato la tutela del legittimo affidamento, stante il rilevante lasso di tempo in mancanza di alcuna pretesa creditoria da parte di deducendo comunque di aver CP_1 regolarmente versato i contributi integrativi per gli anni richiesti e contestato dunque l'esistenza di alcun credito a tale titolo.
Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, per i motivi esposti, sospendere/revocare l'efficacia esecutiva dell'opposto decreto ingiuntivo;
- ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto alla Parte_2
per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
[...]
- in subordine, ridurre l'importo ingiunto nella minor somma che dovesse risultare accertata in corso di causa:
- dichiarare, quindi, nullo, inefficace o con qualsiasi altra formula annullare, revocare o dichiarare privo di effetti l'opposto decreto ingiuntivo n. 1321/2023, reso dal Tribunale civile di Catania, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa CH SO, in data 6.9.2023.
Con vittoria di spese e compensi”.
Costituitasi in giudizio con memoria del 3.10.2024, la Controparte_1 [...]
ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, deducendo Parte_2
l'insussistenza della causa di forza maggiore che legittimerebbe l'opposizione ex art 650 c.p.c., essendo piuttosto imputabile a inerzia di parte ricorrente il mancato accesso alla casella di posta elettronica certificata per due anni. Ha poi nel merito affermato la legittimità della pretesa creditoria chiedendo “- rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto opposto, non sussistendo alcun fumus boni iuris per i motivi sopra esposti e soprattutto per la tardività dell'opposizione;
- dichiarare inammissibile l'opposizione per decorso non giustificato del termine;
2 - in subordine, rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo siccome infondata in fatto e in diritto”.
All'udienza di discussione del 17.10.2024 le parti sono state invitate ex officio a interloquire sulla incompetenza per territorio del Tribunale adito in ragione delle certificazioni
AIRE prodotte da parte ricorrente da cui risulta l'ultima residenza di quest'ultimo in Milano.
La causa è stata rinviata a successiva udienza su richiesta delle parti per consentire la prosecuzione di trattative di bonario componimento in corso, pur avendo alla successiva udienza parte opposta richiesta di produrre documentazione comprovante la competenza del
Tribunale adito. Nonostante i successivi rinvii richiesti e disposti per le medesime finalità conciliative, nessun accordo è stato raggiunto tra le parti le quali, all'odierna udienza, hanno discusso come da verbale in atti.
All'esito, è stata pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è inammissibile in quanto Pt_1 tardiva, non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c.
La richiamata norma ammette la proposizione tardiva dell'opposizione a decreto ingiuntivo (entro il termine di quaranta giorni dall'avvenuta conoscenza del decreto, in luogo che dal giorno dell'avvenuta notificazione), nei casi di irregolare notificazione, di caso fortuito o di forza maggiore.
Secondo la prospettazione di parte opponente, la tardiva conoscenza della notificazione del decreto ingiuntivo sarebbe dipesa dalla impossibilità di accedere alla propria casella di posta elettronica certificata, la cui attivazione era stata richiesta nel 2022, che risultava in effetti attiva ai terzi per l'invio di posta elettronica certificata, e alla quale l'accesso sarebbe stato tuttavia impedito ad a causa del mancato invio, da parte del gestore della “mail Pt_1 Parte_3 contenente le indicazioni per concludere l'attivazione ed attivare la password di accesso”. Ciò integrerebbe una causa di forza maggiore idonea a legittimare l'opposizione tardiva, proposta nel termine di quaranta giorni dalla data (6.5.2024) in cui ha ottenuto la password per Pt_1 accedere alla propria casella PEC.
La tesi difensiva è priva di fondamento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la causa di forza maggiore idonea a legittimare l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. si identifica in una forza esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell'atto e totalmente avulsa dalla volontà di chi ne invoca l'effetto (cfr. Cass. n. 17922/2019; Cass. n. 24253/2016; Cass. n. 22955/2010).
Tale effetto ostativo assoluto non può attribuirsi al mancato invio dei dati di accesso alla casella pec da parte del gestore del domicilio digitale, non potendo tale argomentazione
3 giustificare l'omesso controllo da parte dell'opponente dell'indirizzo di posta elettronica validamente attivato.
Che il domicilio digitale di fosse attivo e idoneo a ricevere le Parte_1 notificazioni si ricava dalla stessa prospettazione di parte opponente, il quale ha dedotto di non aver avuto “avuto accesso alla casella di posta elettronica certificata che, invece, per i terzi risultava attiva” (cfr. pagina 3 del ricorso), nonché dalla regolarità della notifica del decreto ingiuntivo come documentata dalla attraverso il deposito della ricevuta di CP_1 avvenuta consegna in data 13.9.2023 all'indirizzo (cfr. Email_1 doc. 15 della memoria di costituzione).
Ebbene, al momento della richiesta di attivazione del proprio domicilio digitale, sarebbe stato onere di verificare la corretta possibilità di accesso alla casella, vigilare sulla stessa Pt_1
e tempestivamente attivarsi a fronte di impedimenti tecnici a tale possibilità, in ossequio peraltro all'obbligo di diligenza previsto espressamente dall'art. 3 bis co. 1 quater del D.lgs.
82/2005 (CAD), secondo cui “I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida […]”, non apparendo giustificata una inerzia di due anni, né potendo tale circostanza valere ad integrare una causa di forza maggiore, non essendo affatto avulsa dalla volontà di parte ricorrente e considerato peraltro che quest'ultimo rientra tra le categoria di professionisti iscritti agli albi e dunque obbligati a munirsi di un domicilio digitale.
A ciò si aggiunga che, dall'esame della stessa documentazione depositata da parte ricorrente, appare inverosimile che questi non abbia mai ottenuto le credenziali per accedere alla propria casella pec, e ciò se si considera che:
- al momento di richiesta di attivazione della PEC ad era stato comunicato che Pt_1
“entro le prossime 12 ore riceverà una seconda mail con le indicazioni per concludere
l'attivazione e impostare la sua password di accesso. Una volta definita la sua password potrà iniziare a utilizzare la sua PEC” (cfr. doc. 13 allegato al ricorso);
- l'accesso e, dunque, l'attivazione della PEC era condizionata all'impostazione di una password;
- se il domicilio digitale era attivo (come pacificamente emerge dai documenti di causa per essere stata generata una ricevuta di consegna della notificazione del decreto ingiuntivo), la procedura di attivazione doveva essere stata completata e doveva essere stata inserita una password almeno in fase di prima attivazione;
4 - tale conclusione è confermata dal fatto che in data 6.5.2024 ha ricevuto una Pt_1 comunicazione di conferma per la scelta di una nuova password, il che implica che una precedente password esisteva (cfr. doc. 15 allegato al ricorso).
Scarso valore probatorio ha, in senso contrario, la mail inviata dalla società di assistenza informatica che opera per lo studio di cui è partner e secondo la quale “non risulta mai Pt_1 pervenuta la mail di Visura per la creazione password come annunciato dalla mail del 28 aprile
2022” (cfr. doc. 14 allegato al ricorso), dovendo peraltro rilevarsi che anche ove tale mail fosse in effetti mancata, ciò non giustificherebbe la prolungata inerzia del ricorrente che non si sarebbe per due anni attivato per verificare il corretto completamento della procedura di attivazione della pec.
Per quanto sopra esposto, assorbita ogni altra questione, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
3. Le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa CH SO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5761/2024 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1321/2023 del
6.9.2023 emesso dal Tribunale di Catania e già dichiarato esecutivo;
condanna al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che Parte_1 si liquidano nella complessiva somma di € 4.200,00 oltre rimborso spese al 15%, CPA e IVA come per legge
Catania, 15/12/2025
La giudice del lavoro
CH SO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa CH SO, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio del 15.12.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5761/2024, promossa da:
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Natullo Nicola Enrico;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Scuderi Matteo;
-resistente-
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da verbale di udienza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.6.2024 ha proposto opposizione Parte_1 tardiva al decreto ingiuntivo n. 1321/2023 emesso in data 6.9.2023 e “apparentemente notificato” a mezzo pec in data 13.9.2023, dichiarato esecutivo con decreto del 25.11.2023, del quale ha dedotto di avere avuto conoscenza in data 6.5.2024 e con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 147.426,71, oltre accessori di legge ed oltre alle spese del procedimento monitorio.
A fondamento delle proprie ragioni parte opponente ha dedotto di essere un avvocato che svolge la propria attività professionale esclusivamente negli Stati Uniti (salvo che per il periodo dal 2003 al 2005), pur essendo iscritto all'albo professionale degli avvocati in Italia;
di avere solo nel 2022 attivato un indirizzo pec a proprio nome, ma di non aver mai ricevuto dal gestore
1 competente le indicazioni per concludere l'attivazione e per ottenere la relativa password di accesso;
di aver acquisito contezza della problematica solo in data 3.5.2024 e di aver ottenuto l'accesso al proprio account pec solo in data 6.5.2024; di non avere pertanto avuto conoscenza fino a tale ultima data del decreto ingiuntivo a lui notificato per causa di forza maggiore, il che legittima l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Nel merito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di ingiunzione e ha contestato la fondatezza della pretesa contributiva in quanto contraria alle norme dell'Accordo internazionale di sicurezza sociale del 23 maggio 1973 tra Italia e Stati Uniti d'America, ratificato con la legge n. 86/1975, dal quale discenderebbe l'applicazione in via esclusiva della legislazione di sicurezza sociale degli Stati Uniti d'America, come anche scelta dal ricorrente.
Ha poi invocato la tutela del legittimo affidamento, stante il rilevante lasso di tempo in mancanza di alcuna pretesa creditoria da parte di deducendo comunque di aver CP_1 regolarmente versato i contributi integrativi per gli anni richiesti e contestato dunque l'esistenza di alcun credito a tale titolo.
Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, per i motivi esposti, sospendere/revocare l'efficacia esecutiva dell'opposto decreto ingiuntivo;
- ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto alla Parte_2
per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
[...]
- in subordine, ridurre l'importo ingiunto nella minor somma che dovesse risultare accertata in corso di causa:
- dichiarare, quindi, nullo, inefficace o con qualsiasi altra formula annullare, revocare o dichiarare privo di effetti l'opposto decreto ingiuntivo n. 1321/2023, reso dal Tribunale civile di Catania, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa CH SO, in data 6.9.2023.
Con vittoria di spese e compensi”.
Costituitasi in giudizio con memoria del 3.10.2024, la Controparte_1 [...]
ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, deducendo Parte_2
l'insussistenza della causa di forza maggiore che legittimerebbe l'opposizione ex art 650 c.p.c., essendo piuttosto imputabile a inerzia di parte ricorrente il mancato accesso alla casella di posta elettronica certificata per due anni. Ha poi nel merito affermato la legittimità della pretesa creditoria chiedendo “- rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto opposto, non sussistendo alcun fumus boni iuris per i motivi sopra esposti e soprattutto per la tardività dell'opposizione;
- dichiarare inammissibile l'opposizione per decorso non giustificato del termine;
2 - in subordine, rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo siccome infondata in fatto e in diritto”.
All'udienza di discussione del 17.10.2024 le parti sono state invitate ex officio a interloquire sulla incompetenza per territorio del Tribunale adito in ragione delle certificazioni
AIRE prodotte da parte ricorrente da cui risulta l'ultima residenza di quest'ultimo in Milano.
La causa è stata rinviata a successiva udienza su richiesta delle parti per consentire la prosecuzione di trattative di bonario componimento in corso, pur avendo alla successiva udienza parte opposta richiesta di produrre documentazione comprovante la competenza del
Tribunale adito. Nonostante i successivi rinvii richiesti e disposti per le medesime finalità conciliative, nessun accordo è stato raggiunto tra le parti le quali, all'odierna udienza, hanno discusso come da verbale in atti.
All'esito, è stata pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è inammissibile in quanto Pt_1 tardiva, non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c.
La richiamata norma ammette la proposizione tardiva dell'opposizione a decreto ingiuntivo (entro il termine di quaranta giorni dall'avvenuta conoscenza del decreto, in luogo che dal giorno dell'avvenuta notificazione), nei casi di irregolare notificazione, di caso fortuito o di forza maggiore.
Secondo la prospettazione di parte opponente, la tardiva conoscenza della notificazione del decreto ingiuntivo sarebbe dipesa dalla impossibilità di accedere alla propria casella di posta elettronica certificata, la cui attivazione era stata richiesta nel 2022, che risultava in effetti attiva ai terzi per l'invio di posta elettronica certificata, e alla quale l'accesso sarebbe stato tuttavia impedito ad a causa del mancato invio, da parte del gestore della “mail Pt_1 Parte_3 contenente le indicazioni per concludere l'attivazione ed attivare la password di accesso”. Ciò integrerebbe una causa di forza maggiore idonea a legittimare l'opposizione tardiva, proposta nel termine di quaranta giorni dalla data (6.5.2024) in cui ha ottenuto la password per Pt_1 accedere alla propria casella PEC.
La tesi difensiva è priva di fondamento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la causa di forza maggiore idonea a legittimare l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. si identifica in una forza esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell'atto e totalmente avulsa dalla volontà di chi ne invoca l'effetto (cfr. Cass. n. 17922/2019; Cass. n. 24253/2016; Cass. n. 22955/2010).
Tale effetto ostativo assoluto non può attribuirsi al mancato invio dei dati di accesso alla casella pec da parte del gestore del domicilio digitale, non potendo tale argomentazione
3 giustificare l'omesso controllo da parte dell'opponente dell'indirizzo di posta elettronica validamente attivato.
Che il domicilio digitale di fosse attivo e idoneo a ricevere le Parte_1 notificazioni si ricava dalla stessa prospettazione di parte opponente, il quale ha dedotto di non aver avuto “avuto accesso alla casella di posta elettronica certificata che, invece, per i terzi risultava attiva” (cfr. pagina 3 del ricorso), nonché dalla regolarità della notifica del decreto ingiuntivo come documentata dalla attraverso il deposito della ricevuta di CP_1 avvenuta consegna in data 13.9.2023 all'indirizzo (cfr. Email_1 doc. 15 della memoria di costituzione).
Ebbene, al momento della richiesta di attivazione del proprio domicilio digitale, sarebbe stato onere di verificare la corretta possibilità di accesso alla casella, vigilare sulla stessa Pt_1
e tempestivamente attivarsi a fronte di impedimenti tecnici a tale possibilità, in ossequio peraltro all'obbligo di diligenza previsto espressamente dall'art. 3 bis co. 1 quater del D.lgs.
82/2005 (CAD), secondo cui “I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida […]”, non apparendo giustificata una inerzia di due anni, né potendo tale circostanza valere ad integrare una causa di forza maggiore, non essendo affatto avulsa dalla volontà di parte ricorrente e considerato peraltro che quest'ultimo rientra tra le categoria di professionisti iscritti agli albi e dunque obbligati a munirsi di un domicilio digitale.
A ciò si aggiunga che, dall'esame della stessa documentazione depositata da parte ricorrente, appare inverosimile che questi non abbia mai ottenuto le credenziali per accedere alla propria casella pec, e ciò se si considera che:
- al momento di richiesta di attivazione della PEC ad era stato comunicato che Pt_1
“entro le prossime 12 ore riceverà una seconda mail con le indicazioni per concludere
l'attivazione e impostare la sua password di accesso. Una volta definita la sua password potrà iniziare a utilizzare la sua PEC” (cfr. doc. 13 allegato al ricorso);
- l'accesso e, dunque, l'attivazione della PEC era condizionata all'impostazione di una password;
- se il domicilio digitale era attivo (come pacificamente emerge dai documenti di causa per essere stata generata una ricevuta di consegna della notificazione del decreto ingiuntivo), la procedura di attivazione doveva essere stata completata e doveva essere stata inserita una password almeno in fase di prima attivazione;
4 - tale conclusione è confermata dal fatto che in data 6.5.2024 ha ricevuto una Pt_1 comunicazione di conferma per la scelta di una nuova password, il che implica che una precedente password esisteva (cfr. doc. 15 allegato al ricorso).
Scarso valore probatorio ha, in senso contrario, la mail inviata dalla società di assistenza informatica che opera per lo studio di cui è partner e secondo la quale “non risulta mai Pt_1 pervenuta la mail di Visura per la creazione password come annunciato dalla mail del 28 aprile
2022” (cfr. doc. 14 allegato al ricorso), dovendo peraltro rilevarsi che anche ove tale mail fosse in effetti mancata, ciò non giustificherebbe la prolungata inerzia del ricorrente che non si sarebbe per due anni attivato per verificare il corretto completamento della procedura di attivazione della pec.
Per quanto sopra esposto, assorbita ogni altra questione, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
3. Le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa CH SO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5761/2024 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1321/2023 del
6.9.2023 emesso dal Tribunale di Catania e già dichiarato esecutivo;
condanna al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che Parte_1 si liquidano nella complessiva somma di € 4.200,00 oltre rimborso spese al 15%, CPA e IVA come per legge
Catania, 15/12/2025
La giudice del lavoro
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