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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 18.12.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4619 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
nella qualità di socio accomandatario della “Saf Parte_1
Market” di QU IC & C. - S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv.
RO EL presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Omignano
Scalo alla via Orria n. 18;
- RICORRENTE -
1) , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_2
D'Angelo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via G.
Seripando n. 43;
- RESISTENTE -
2) in persona del legale rapp.te p.t.,; Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: revocazione per ritrovamento e scoperta di documenti decisivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.7.2025 , socio Parte_1
accomandatario della “Saf Market” di QU IC & C. - S.a.s.,
impugnava per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 3, (per rinvenimento, cioè,
di documenti decisivi) la sentenza n. 2159/2021 del 9.12.2021 del Tribunale di
Salerno - Sezione Lavoro (sentenza che condannava la predetta società in solido con altra collegata, la al pagamento in favore della loro Controparte_1
ex dipendente della somma di 51.445,28 € a titolo di Parte_2
spettanze retributive) sostenendo di aver rinvenuto soltanto dopo la pronuncia della predetta sentenza (segnatamente a febbraio 2022) un verbale di conciliazione in sede sindacale del 2.1.2012 che se prodotto in tempo avrebbe a suo dire paralizzato per intero la pretesa creditoria della e avrebbe Pt_2
portato, quindi, a un diverso esito del giudizio. Chiedeva, quindi, la revocazione della predetta sentenza e che fosse dichiarato che alla non Pt_2
spettasse alcunchè.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio soltanto sostenendo l'inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, la Parte_2
sua infondatezza. Chiedeva, quindi, che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o che, comunque, fosse rigettato. La invece, Controparte_1
sceglieva di non costituirsi in giudizio restando contumace.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, all'esito della discussione, ha deciso la causa dando immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal IC non può essere vagliato nel merito dovendosene piuttosto dichiarare l'inammissibilità per vari motivi.
Anzitutto, leggendo la dichiarazione a firma del commercialista della “Saf
Market” di QU IC & C. - S.a.s., dott. , allegata al ricorso Per_1
introduttivo, viene espressamente ammesso di aver rinvenuto l'invocato verbale di conciliazione in sede sindacale del 2.1.2012 già a febbraio 2022,
quando ancora pendevano i termini per proporre appello avverso la sentenza n. 2159/2021 del 9.12.2021 del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro (appello poi di fatto proposto il mese successivo, il 19.3.2022, dall'altra società collegata, la qui contumace, e che ha condotto alla sentenza Controparte_1
di rigetto della Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro n. 168/2025 del
14.4.2025). In tale momento va individuata la conoscenza effettiva del documento e non un mero sospetto, mentre la revocazione è stata proposta anni dopo.
Se, quindi, il documento asseritamente decisivo era conoscibile già al momento della sentenza del Tribunale o durante il corso del termine per l'appello, il vizio avrebbe dovuto essere fatto valere come motivo di appello
(argomentando ex art. 396 c.p.c.) e non con il rimedio straordinario della revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3.
In ogni caso, a ogni modo, anche a voler ritenere per assurda ipotesi utilizzabile lo strumento della revocazione, questa andava al più proposta dinanzi al
Giudice di Appello e non dinanzi al Giudice di primo grado e si conferma anche per tale aspetto l'inammissibilità del ricorso.
Va considerato, in primo luogo, che la domanda di revocazione non poteva che essere proposta avanti al giudice di secondo grado, atteso che l'art. 395 c.p.c.
prevede che possono essere impugnate per revocazione, oltre alle sentenze pronunciate in unico grado (ipotesi non ricorrente nel caso di specie), quelle emesse in secondo grado e che, in forza dell'art. 398 c.p.c., la domanda di revocazione si propone innanzi al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il sistema delineato dagli artt. 395 e 396 c.p.c. esclude il rimedio revocatorio contro la sentenza di primo grado allorquando la stessa sia stata tempestivamente appellata (a prescindere dall'esito di tale impugnazione). Il
ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. non può avere ad oggetto la sentenza di primo grado quando vi sia già pronuncia del giudice di secondo grado
(addirittura anche laddove soltanto in rito, così Cassazione civile sez. III,
29/09/2015, n. 19233).
In secondo luogo, va escluso che questo Giudicante - investito della richiesta di revocazione possa rilevare la propria incompetenza in favore di quella della
Corte di Appello, giacchè - secondo il consolidato orientamento di legittimità -
"l'erronea individuazione del giudice legittimato a decidere sull'impugnazione
non si pone come questione di competenza, ma riguarda la valutazione delle
condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame, che deve, pertanto,
dichiararsi precluso se prospettato a un giudice diverso da quello individuato
dall'art. 341 c.p.c." (Cass. n. 26375/2011; cfr. anche Cass. n. 11259/2014;
Cass. n. 2361/2010; Cass. n. 8248/2013; Cass. n. 2709/2005).
Il ricorso non può che essere, allora, dichiarato direttamente inammissibile per tali assorbenti e preminenti rilievi senza necessità di soffermarsi sulle più
complesse questioni della decisività del verbale di conciliazione, delle cause del suo occultamento e delle circostanze del suo ritrovamento. Allo stesso tempo un tale preliminare rigetto preclude di accertare l'eventuale sussistenza in capo al IC della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) che presuppongono necessariamente un approfondimento nel merito funditus della vicenda precluso dall'assorbente rilievo dell'inammissibilità del ricorso. Non può essere accolta, quindi, la domanda di condanna per lite temeraria pure formulata da parte resistente sin dalla sua memoria difensiva.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i parametri del d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di controversia (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie scaglione da 26.000,01 € a 52.000,00 €). La semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente in meri rilievi di tipo procedurale impone, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). È appena il caso di precisare - rigettata,
come sopra sottolineato, la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla - che il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui Pt_2
all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (così, più di recente, Cassazione civile sez. II, 06/06/2022, n. 18036).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4619 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da , nella qualità di socio accomandatario della Parte_1
“Saf Market” di QU IC & C. - S.a.s., nei confronti di
[...]
e della in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_2 Controparte_1
provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalla
; Pt_2
3) condanna il IC al pagamento in favore della delle spese di Pt_2
lite che liquida in complessivi € 4.629,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 18.12.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 18.12.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4619 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
nella qualità di socio accomandatario della “Saf Parte_1
Market” di QU IC & C. - S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv.
RO EL presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Omignano
Scalo alla via Orria n. 18;
- RICORRENTE -
1) , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_2
D'Angelo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via G.
Seripando n. 43;
- RESISTENTE -
2) in persona del legale rapp.te p.t.,; Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: revocazione per ritrovamento e scoperta di documenti decisivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.7.2025 , socio Parte_1
accomandatario della “Saf Market” di QU IC & C. - S.a.s.,
impugnava per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 3, (per rinvenimento, cioè,
di documenti decisivi) la sentenza n. 2159/2021 del 9.12.2021 del Tribunale di
Salerno - Sezione Lavoro (sentenza che condannava la predetta società in solido con altra collegata, la al pagamento in favore della loro Controparte_1
ex dipendente della somma di 51.445,28 € a titolo di Parte_2
spettanze retributive) sostenendo di aver rinvenuto soltanto dopo la pronuncia della predetta sentenza (segnatamente a febbraio 2022) un verbale di conciliazione in sede sindacale del 2.1.2012 che se prodotto in tempo avrebbe a suo dire paralizzato per intero la pretesa creditoria della e avrebbe Pt_2
portato, quindi, a un diverso esito del giudizio. Chiedeva, quindi, la revocazione della predetta sentenza e che fosse dichiarato che alla non Pt_2
spettasse alcunchè.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio soltanto sostenendo l'inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, la Parte_2
sua infondatezza. Chiedeva, quindi, che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o che, comunque, fosse rigettato. La invece, Controparte_1
sceglieva di non costituirsi in giudizio restando contumace.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, all'esito della discussione, ha deciso la causa dando immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal IC non può essere vagliato nel merito dovendosene piuttosto dichiarare l'inammissibilità per vari motivi.
Anzitutto, leggendo la dichiarazione a firma del commercialista della “Saf
Market” di QU IC & C. - S.a.s., dott. , allegata al ricorso Per_1
introduttivo, viene espressamente ammesso di aver rinvenuto l'invocato verbale di conciliazione in sede sindacale del 2.1.2012 già a febbraio 2022,
quando ancora pendevano i termini per proporre appello avverso la sentenza n. 2159/2021 del 9.12.2021 del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro (appello poi di fatto proposto il mese successivo, il 19.3.2022, dall'altra società collegata, la qui contumace, e che ha condotto alla sentenza Controparte_1
di rigetto della Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro n. 168/2025 del
14.4.2025). In tale momento va individuata la conoscenza effettiva del documento e non un mero sospetto, mentre la revocazione è stata proposta anni dopo.
Se, quindi, il documento asseritamente decisivo era conoscibile già al momento della sentenza del Tribunale o durante il corso del termine per l'appello, il vizio avrebbe dovuto essere fatto valere come motivo di appello
(argomentando ex art. 396 c.p.c.) e non con il rimedio straordinario della revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3.
In ogni caso, a ogni modo, anche a voler ritenere per assurda ipotesi utilizzabile lo strumento della revocazione, questa andava al più proposta dinanzi al
Giudice di Appello e non dinanzi al Giudice di primo grado e si conferma anche per tale aspetto l'inammissibilità del ricorso.
Va considerato, in primo luogo, che la domanda di revocazione non poteva che essere proposta avanti al giudice di secondo grado, atteso che l'art. 395 c.p.c.
prevede che possono essere impugnate per revocazione, oltre alle sentenze pronunciate in unico grado (ipotesi non ricorrente nel caso di specie), quelle emesse in secondo grado e che, in forza dell'art. 398 c.p.c., la domanda di revocazione si propone innanzi al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il sistema delineato dagli artt. 395 e 396 c.p.c. esclude il rimedio revocatorio contro la sentenza di primo grado allorquando la stessa sia stata tempestivamente appellata (a prescindere dall'esito di tale impugnazione). Il
ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. non può avere ad oggetto la sentenza di primo grado quando vi sia già pronuncia del giudice di secondo grado
(addirittura anche laddove soltanto in rito, così Cassazione civile sez. III,
29/09/2015, n. 19233).
In secondo luogo, va escluso che questo Giudicante - investito della richiesta di revocazione possa rilevare la propria incompetenza in favore di quella della
Corte di Appello, giacchè - secondo il consolidato orientamento di legittimità -
"l'erronea individuazione del giudice legittimato a decidere sull'impugnazione
non si pone come questione di competenza, ma riguarda la valutazione delle
condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame, che deve, pertanto,
dichiararsi precluso se prospettato a un giudice diverso da quello individuato
dall'art. 341 c.p.c." (Cass. n. 26375/2011; cfr. anche Cass. n. 11259/2014;
Cass. n. 2361/2010; Cass. n. 8248/2013; Cass. n. 2709/2005).
Il ricorso non può che essere, allora, dichiarato direttamente inammissibile per tali assorbenti e preminenti rilievi senza necessità di soffermarsi sulle più
complesse questioni della decisività del verbale di conciliazione, delle cause del suo occultamento e delle circostanze del suo ritrovamento. Allo stesso tempo un tale preliminare rigetto preclude di accertare l'eventuale sussistenza in capo al IC della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) che presuppongono necessariamente un approfondimento nel merito funditus della vicenda precluso dall'assorbente rilievo dell'inammissibilità del ricorso. Non può essere accolta, quindi, la domanda di condanna per lite temeraria pure formulata da parte resistente sin dalla sua memoria difensiva.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i parametri del d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di controversia (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie scaglione da 26.000,01 € a 52.000,00 €). La semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente in meri rilievi di tipo procedurale impone, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). È appena il caso di precisare - rigettata,
come sopra sottolineato, la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla - che il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui Pt_2
all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (così, più di recente, Cassazione civile sez. II, 06/06/2022, n. 18036).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4619 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da , nella qualità di socio accomandatario della Parte_1
“Saf Market” di QU IC & C. - S.a.s., nei confronti di
[...]
e della in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_2 Controparte_1
provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalla
; Pt_2
3) condanna il IC al pagamento in favore della delle spese di Pt_2
lite che liquida in complessivi € 4.629,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 18.12.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro