Sentenza 19 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2001, n. 3941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3941 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
UD. 25.01.20Reg. Gen. N. 7152/2000 REPUBBLICA ITALIANA 04085 IN NOME DEL POROLO ITALIANO 8408613 408620 CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA I SEZIONE 2a CIVILE 0408722 040872 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LOCAL 8373 Dott. Mario SPADONE Presidente Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 1302 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere OFFICIO COPIE Richieste) copia studio Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere dal Sig. IL SOLE 24 ORE per dirit 3002 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA Sull'istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA iscritta al Oggetto: Divisione ereditaria n. 7152/2000 R.G. proposta da CANCELLERIA MONTEFINALE GABRIELLA e MONTEFINALE TITO, elet- tivamente domiciliati in Roma, Via L. Settembrini n. 30,pres- so lo studio dell'Avv. Gian Giacomo Tornabuoni che unita- mente all'Avv. Claudio Scopsi li rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RICORRENTE UFFICIO COM Rilasciata copia legale
contro
AURO al Sig. URS RA IA e MONTEFINALE EVA, elettivamente per dirity 12009 0 IL CANCELLIERE 1 х domiciliate in Roma, Via Crescenzio n. 43, presso lo studio dell'Avv. Ildegarda Barg che le rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI per la cassazione della sentenza del Tribunale di La Spezia n. 190/2000 del 22.02.2000 / 29.02.2000. Udita la relazione della causa svolta in Camera di Consiglio il 23.01.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Maurizio Velardi che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 22.04.1997 LL e TI Montefi- nale, premesso che erano comproprietari ciascuno per una quota pari a 24/72 dell'appartamento sito nel comune di Por- tovenere (La Spezia), salita al Castello n. 5, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di La Spezia EV LE e IA EO, rispettivamente proprietari di altre quote indivise dello stesso immobile, al fine di sentir dichiarare lo sciogli- mento della comunione e la susseguente attribuzione in loro G proprietà esclusiva dell'immobile anzidetto, una volta operati i necessari conguagli in denaro. Costituitisi i convenuti eccepivano, preliminarmente, l' in- competenza per territorio del giudice adito, in quanto l' immo- 2 bile da dividere faceva parte dell'eredità di GA Montefi- nale deceduto in Roma, luogo di apertura della successione. Con sentenza n. 190/2000 del 22 / 29.02.2000, il Tribunale di La Spezia, accogliendo l'eccezione dei convenuti, dichiarava la propria incompetenza a conoscere della causa indicando come competente per territorio il Tribunale di Roma, luogo di apertura della successione di GA LE. Avverso tale sentenza hanno proposto istanza per regola- mento di competenza LL e TI LE. Hanno resistito, con controricorso, EV LE e IA EO. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo i ricorrenti censurano l'impugnata sen- tenza assumendo che non si trattava di causa ereditaria, come erroneamente ritenuto dal Tribunale in base all'eccezione sol- levata dai convenuti, perché la domanda di divisione aveva ad oggetto non tutto il patrimonio ereditario ma soltanto un bene ая comune, essendo venuta meno la comunione ereditaria ri- spetto a tutti gli altri cespiti, ad esclusione appunto dell' im- mobile in questione e di alcune azioni (Mediobanca), come da esibiti atti notarili. Il motivo è infondato. 3 Invero, a norma dell'art. 22, 1° comma, c.p.c., appartengono al giudice del luogo di apertura della successione non solo le cause di divisione ereditaria ma anche qualsiasi altra causa tra coeredi fino alla divisione stessa. Non è quindi il numero di beni oggetto della comunione che rende la causa ereditaria ai fini ed ai sensi dell'art. 22 c.p.c., ma la qualità dei beni stessi e cioè la loro appartenenza all' asse ereditario. La causa in oggetto deve pertanto ritenersi una causa ere- ditaria, nel senso sopra precisato, perché riguarda - pacifica- mente un bene caduto in successione di cui gli attori hanno chiesto la divisione nei confronti degli altri coeredi, essendo al riguardo irrilevante l'osservazione contenuta in memoria che il bene sarebbe pervenuto ai ricorrenti per la loro quota (pari a 24/72) solo in minima parte (6/72) per ragioni ereditarie e quanto alla restante parte (18/72) per effetto di compravendita (atto notaio Scafuri 26.2.1988). L'infondatezza del motivo deriva inoltre da quanto dichia- A rato dagli stessi ricorrenti, i quali hanno ammesso che fanno tuttora parte dell'asse ereditario, oltre l'immobile in questione, anche titoli azionari (Mediobanca), di cui non è stato possibile disporre per contrasto tra gli eredi. Come è noto la competenza del giudice del luogo di apertura della successione, a norma dell'art. 22 c.p.c., per qualunque causa fra coeredi fino alla di- 4 visione, permane fin a quando sia cessata ogni controversia relativa all'universalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius (v. Cass. 1260 del 1997). 40000 La natura ereditaria della causa deve ritenersi poi ulterior- 290000 mente confermata dalla domanda con cui i convenuti hanno chiesto, in via riconvenzionale, disporsi la ricostruzione dell' intero asse ereditario, con rendimento dei conti e successiva divisione. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va riget- tato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma. In base al principio della soccombenza i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali, li- quidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tri- DEL 001 bunale di Roma. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese 67200 processuali che liquida in complessive oltre £.
3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 23 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSOREAntonino Slipente IL PRESIDENTE Араваш IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Lalez co 5 NOR 2001 blazico