Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2002, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 20 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PULOLO ITALIAN LA COM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 6998/99 Consigliere Cron. 2204 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere Ud. 12/10/01 Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CU NS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato SANTORO ROSA PATRIZIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LUCE S.P.A., in persona del legale ISTITUTO rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, rappresentato e difeso dall'avvocato LEVATO BIAGIO FRANCESCO, giusta delega 2001 in atti;
3883 controricorrente -1- nonchè
contro
ASSICURAZIONI D'ITALIA S.P.A., in ASSITALIA - LE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARIGI 11, presso lo studio dell'avvocato CAPOTOSTI LORENZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 7477/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/04/98 R.G.N. 1242/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato SANTORO;
uditi gli Avvocati LEVATO e CAPOTOSTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al ET di Roma, LF CI, premesso di avere lavorato quale dirigente alle dipendenze dell'Istituto Luce, dal quale era stato licenziato il 31 luglio 1994 per ristrutturazione aziendale, con atto da lui contestato, e di avere subito nel dicembre 1992 l'asportazione parziale del polmone destro per neoplasia, lamentava che, a causa della colpevole tardiva denuncia del sinistro da parte del datore di lavoro alla compagnia assicuratrice Assitalia, con cui era stata stipulata l'assicurazione prevista dall'art. 12, secondo comma, del c.c.n.l., egli non aveva potuto percepire un indennizzo pari a L. 506.886.000, e lamentava altresì di non avere potuto conseguire neanche l'ulteriore indennizzo di L.100.000.000, perché l'ulteriore polizza, prevista dall'art. 12, quarto comma, era stata stipulata solo con riferimento alla morte e non anche all'invalidità permanente del dirigente. Chiedeva quindi la condanna dell'Istituto Luce al pagamento di dette somme, oltre gli accessori di legge e, in subordine, che l'Assitalia fosse condannata al pagamento del primo di detti importi. Costituitesi le convenute, il ET respingeva le domande con sentenza confermata in appello dal Tribunale di Roma. Il giudice del gravame, premesso che la domanda in primo grado era stata fondata sulla dedotta violazione da parte dell'Istituto Luce degli obblighi derivanti dall'art. 12, commi secondo e quarto del c.c.n.l., rilevava l'infondatezza della stessa, sulla base del rilievo che, come era acclarato e incontroverso, la malattia da cui era stato colpito il CI era di natura comune, cioè non professionale, e non implicava impossibilità di prosecuzione del rapporto. Essa quindi non ricadeva nell'ambito di tutela assicurato dal secondo e terzo comma della disposizione contrattuale citata, avente ad oggetto la stipula di un'assicurazione delle ipotesi di invalidità o morte dipendenti da infortunio, occorso anche non in occasione di lavoro, e di malattia professionale, e neanche in quello di cui al quarto comma, obbligante alla stipula di una polizza che assicuri i due 3 eventi, indotti da malattia comune, rappresentati dalla morte e dall'invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro. Osservava peraltro che la conclusione non mutava avendo riguardo al contenuto dalle polizza n. 50/135209, concretamente stipulata in relazione alla malattia comune, che faceva riferimento all""invalidità permanente non inferiore al 50% e che comporti l'abbandono del lavoro in qualità di dirigente". Il CI ricorre per cassazione, articolando tre motivi di censura. Resistono con controricorso l'Isituto Luce e L'Assitalia. Tutte le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 1891 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione, in relazione al mancato accertamento da parte del Tribunale circa la sussistenza di un inadempimento da parte dell'Istituto Luce all'obbligo di denunciare il sinistro. Lamenta, poi, che erroneamente il medesimo giudice abbia identificato l'oggetto della domanda in rapporto alla sola doglianza di inadempimento degli art. 12 del c.c.n.l. In realtà, infatti, sulla base della premessa che l'Istituto Luce aveva stipulato un'unica polizza con massimale unificato a copertura di due diversi tipi di rischi, si era chiesto al giudice di accertare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di denunciare il sinistro, non già a quello di stipulare la polizza. D'altra parte, la domanda va interpretata sulla base dell'integrale lettura del ricorso introduttivo e nello stesso era stata chiaramente lamentata la tardiva denuncia del sinistro da parte dell'Istituto e, inoltre, tale inadempimento andava verificato in relazione all'effettivo contenuto della unica polizza stipulata, con massimale unificato. Il motivo è inammissibile dato che il Tribunale non ha esaminato tale questione, implicitamente ed esattamente ritenuta assorbita dai rilievi circa la non riconducibilità dell'evento effettivamente realizzatosi alle ipotesi per cui doveva essere assicurata la copertura assicurativa secondo le norme contrattuali collettive invocate dal ricorrente. 4 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 1891, e degli artt. 1362 1371 c.c.; vizio di motivazione;
omessa pronuncia su un punto decisivo, in violazione dell'art. 112 c.p.c. Premette che il Tribunale era chiamato ad interpretare, ai sensi degli artt. 1362- 1371 c.c. la clausola della polizza stipulata dall'Istituto Luce con l'Assitalia, e, più particolarmente - stante anche il superamento della soglia minima di invalidità del 50% prevista in polizza -, a stabilire se l'espressione "malattia comportante l'abbandono del lavoro" facesse riferimento ad un effettivo allontanamento dal lavoro o, invece, alla astratta previsione di idoneità della malattia a cagionare l'abbandono del lavoro. Il giudice di merito non aveva formulato in modo compiuto la sua valutazione al riguardo, pur in presenza di uno specifico motivo di appello, ritenendo, senza chiarire l'iter logico a fondamento di tale conclusione, che fosse incontroverso che non vi fosse impossibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro. D'altra parte il criterio dell'interpretazione funzionale del contratto, di cui all'art. 1362 c.c., conduceva ad escludere che il diritto all'indennizzo fosse subordinato all'effettivo abbandono del lavoro, poiché in tal caso il diritto sarebbe stato rimesso all'arbitrio del potenziale beneficiario (senza considerare che il ricorrente non avrebbe potuto esercitare il diritto di scelta, non sapendo della polizza stipulata in suo favore, salvo paradossalmente a dare rilievo al capriccio del datore di lavoro). Agli stessi risultati inducevano i criteri dell'interpretazione secondo buona fede e contro l'autore della polizza. Le doglianze del ricorrente circa l'interpretazione delle clausole contrattuali non sono fondate, anche prescindere dalla questione della loro ammissibilità sotto il profilo della formulazione delle censure rispetto alle sole clausole della polizza stipulata dall'Istituto Luce e non anche alle (ai fini in esame) simili clausole della contrattazione collettiva. Il Tribunale ha valorizzato l'elemento letterale della disposizione contrattuale, ritenendo che dalla sua formulazione si evinceva che era espressamente prevista, per la 5 malattia comune, la concorrenza di due distinti requisiti, e cioè quello per cui l'invalidità permanente non doveva essere non inferiore al cinquanta per cento, e quello per cui le conseguenze della malattia dovevano comportare l'abbandono del lavoro. Il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia interpretato la clausola come se essa richiedesse non la astratta idoneità della malattia a cagionare l'abbandono del lavoro, ma l'effettivo abbandono. A parte che non è del tutto chiaro cosa precisamente il ricorrente intenda per "astratta idoneità", va rilevato che il Tribunale di Roma ha ritenuto acclarato e incontroverso che la malattia da cui era stato colpito l'appellante non aveva implicato l'impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro. Può quindi affermarsi che il Tribunale ha ritenuto necessario che le conseguenze permanenti della malattia, in relazione alla natura delle mansioni e alle specificità del singolo rapporto, fossero incompatibili con la prosecuzione dello stesso. Tale interpretazione fa riferimento a condizioni in linea di principio verificabili sul piano fattuale e medico-legale e non comporta che l'operatività della garanzia assicurativa sia rimessa all'arbitrio del lavoratore o a quello del datore di lavoro. Né è ravvisabile la violazione dei principi dell'interpretazione secondo buona fede, o la sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'interpretazione contro l'autore della clausola delle clausole inserite in condizioni generali di contratto. Passando ad un altro profilo di censura contenuto nel motivo in esame, va rilevato che il ricorrente non ha dedotto circostanze che dimostrino l'incongruità dell'affermazione del giudice di merito, secondo cui era "acclarato e incontroverso" che nella specie la malattia non implicava l'impossibilità di prosecuzione del rapporto. Mentre, come è pacifico, vi era stata la prosecuzione di fatto del rapporto, il ricorrente non ha richiamato elementi idonei a dimostrare che, in realtà, la malattia fosse tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, perché quest'ultimo era di fatto proseguito in condizioni abnormi o comunque tali da integrare la nozione medico-legale di "usura". 6 Al contrario, il ricorrente si è limitato ad osservare che un intero motivo d'appello era volto a contestare l'esigenza di un effettivo abbandono del lavoro. Era quindi piuttosto sollevata in appello la sola questione astratta di interpretazione della clausola (deducendosi in sostanza la sufficienza ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa di un'invalidità al cinquanta per cento, come si evince dalla dettagliata esposizione dei motivi d'appello contenuta nella sentenza impugnata), onde la doglianza sull'accertamento dell'inesistenza di un'impossibilità della continuazione del rapporto deve ritenersi inammissibile, prima ancora che infondata. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia e quello di vizio di motivazione per il mancato accertamento in punto di esistenza dell'inadempimento e del danno. Il motivo è chiaramente inammissibile perché fa riferimento ad accertamenti non compiuti dal giudice di merito perché assorbiti dalle statuizioni su questioni preliminari. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra tutte le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2001 Grylichen wall IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Sav o Tallal. Curie Survela I D A , S 0 O S 1 3 L A . 3 L T T 5 O , R B A . A S I ' N L L L 247 A 3 E I T 7 D - S N I 8 Crise furselle O G - S P O 1 N 1 M E A I S D E I A E A G D , O G E O R E T T T L T N S I E I R S G A I E E L D R L E O D 7