CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 415/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
IM ILARIA, RE
AS ANNA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4356/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010200641 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010200641 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010200641 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF7010200641/25, notificato il 22.8.25, anno di imposta 2019, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione la maggiore imposta IRPEF e Addizionali comunale e regionale conseguente al maggior reddito da partecipazione non dichiarato, quale socio al
29% del “Centro di Patologia Clinica Società_1 s.r.l.”. Ha eccepito l'illegittimità dell'impugnato avviso per difetto di sottoscrizione, in quanto firmato digitalmente e notificato a mezzo posta, la mancanza di delega, per omessa allegazione del relativo provvedimento, omessa indicazione del profilo organizzativo rivestito dal firmatario ed, infine, mancanza dei requisiti previsti per la validità della delega. Ha, poi, contestato la carenza di motivazione, in quanto nell'impugnato accertamento non è dato evincere i motivi del recupero, con lesione del diritto di difesa, facendo semplicemente riferimento all'accertamento alla società, nonché la violazione del litisconsorzio, per l'unitarietà dell'accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art, 5 TUIR e dei soci delle stesse (art. 40 D.P.R 600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Nel merito, ha sostenuto l'illegittimità dell'atto prodromico, deducendo di non aver partecipato al giudizio che ha interessato la società e l'errata applicazione della metodologia accertativa, sostenendo che la società, dai bilanci depositati, risulta aver applicato una redditività del 16,47% e che non era possibile verificare come l'Agenzia delle Entrate avesse individuato la percentuale media di redditività del 31,80%, potendosi ritenere che l'Ufficio non abbia verificato la tipologia di autorizzazione sanitaria posseduta, sostenendo –
a prova contraria - che sulla scorta dei dati di bilancio di analoghe realtà risultava che esse aveva dichiarato una % di redditività più bassa de quella applicata dall'Ufficio, con violazione dell'art. 53 della
Costituzione; inoltre, ha contestato le sanzioni applicate per infedele dichiarazione, invocando le cause di esclusione e di non punibilità in base dei principi contenuti nell'art. 5 e nell'art. 6 del D. Lgs. 472/97, in particolare deducendo che l'art. 5, co. 1, prevede che “Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative, ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”, nonchè la violazione dell'art. 17 D.Lgs. n. 472/97.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, contestando il difetto di sottoscrizione, atteso che i giudici di legittimità hanno ritenuto che la notifica di un accertamento firmato digitalmente è valida anche se effettuata a mezzo posta tradizionale e non esclusivamente tramite pec. Ha contestato, altresì, la mancanza di delega, deducendo che, secondo la Cassazione, la delega di firma assume natura di mero atto di organizzazione intera, per cui non è necessario che la delega sia nominativa bensì è sufficiente che l'atto di delega individui la qualifica professionale o il ruolo ricoperto dal soggetto autorizzato a firmare, cosa che permette una successiva verifica della corrispondenza tra il firmatario effettivo ed il destinatario di delega, garantendo comunque la trasparenza (cfr. Ordinanza n. 18967/2025 del
10-07-2025). Ciò posto, ha depositato la disposizione di servizio n. 50/25, con cui il Direttore p.t. Nominativo_1 ha attribuito la delega di firma ai soggetti indicati nelle allegate tabelle. Ha, poi, contestato il difetto di motivazione, atteso che prima della notifica dell'impugnato avviso di accertamento,
l'Ufficio ha notificato a controparte lo schema d'atto, ex art. 6 bis L. 212/00, che in allegato riportava l'avviso di accertamento notificato alla società “Centro Patologia Clinica Società_1 di Società_2 e Società_3 sas”, per cui il ricorrente è stato reso edotto dei motivi di fatto e di diritto per cui si è proceduto al recupero nei confronti della società, come risulta evidente anche dal tenore delle doglianze espresse avverso l'avviso di accertamento notificato alla stessa. Ha, poi, evidenziato che la CGT di Caserta con sentenza n.
3112/25 ha rigettato il ricorso proposto dalla società, con conseguente fondatezza del recupero dell'Ufficio e legittimità dell'avviso di accertamento notificato al socio ricorrente. In ordine al difetto di litisconsorzio ha eccepito che il litisconsorzio è un istituto processuale che attiene al procedimento giudiziario, per non inficia l'atto impugnato. Quanto al merito della pretesa, ha eccepito la carenza di legittimazione del ricorrente in merito alle doglianze espresse sull'avviso di accertamento riferito alla società ed, ad ogni buon conto, ha dedotto che l'avviso di accertamento opposto è un accertamento induttivo, disciplinato al comma 2 dell'art 39 del DPR 600/73, e ha sostenuto che, in tema di accertamento fiscale, l'invito dell'Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie assolve alla funzione di assicurare, in ossequio ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione operanti in materia tributaria, un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente, per definire le rispettive posizioni, mirando a evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, per cui la mancata risposta è espressamente sanzionata con la preclusione (in fase amministrativa e processuale) dell'allegazione di dati e della esibizione di documenti non forniti in fase procedimentale. Pertanto, non avendo ricevuto controdeduzioni e la documentazione richiesta relativamente al primo atto notificato, l'ufficio ha emesso l'avviso di accertamento secondo le regole ordinarie, con ricorso al metodo induttivo, di cui all'art. 39, comma 2, lettera d bis, del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, per cui è legittimo e regolare il ricorso alla Banca dati Radar, in base alla quale per l'attività di “LABORATORI DI ANALISI CLINICHE
(869012)”, per lo stesso anno d'imposta (2019) e per lo stesso luogo di svolgimento dell'attività (provincia di Caserta), presenta una redditività media del 31,80%, applicata ai ricavi dichiarati, riconoscendo forfettariamente costi connessi ai ricavi accertati nella misura del 68,20% (detraendo da tali costi, ai fini
IRAP i costi del lavoro dichiarati al rigo RG16 e ulteriori costi dichiarati nel quadro RG ma non dedotti ai fini IRAP) come emergente dai riquadri riportati nell'avviso di accertamento. Infine, ha sostenuto la legittimità delle sanzioni, atteso che al ricorrente è contestata la presentazione di infedele dichiarazione avendo occultato il maggior reddito da partecipazione, omissione cosciente e volontaria.
Con memorie integrative, l'istante ha dedotto che atteso che egli è rimasto estraneo al giudizio istaurato dalla società, non è vincolato dall'eventuale giudicato formatosi nei confronti della stessa, potendo difendersi nel merito della pretesa e che la D.P. di Caserta non ha replicato a quanto dimostrato dal ricorrente (anche mediante ragionamenti) limitandosi a ribadire la correttezza del proprio operato, chiedendo, pertanto, l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 del c.p.c. e ha sostenuto che la mancata risposta allo schema d'atto prevede la sola compensazione delle spese di lite in caso di vittoria della parte contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Non può essere condiviso il primo motivo, ossia l'assenza di sottoscrizione dell'atto spedito con il servizio postale.
Invero, è stato ritenuto che la copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all'originale informatico nel rispetto della previsione dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente oltre che a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale (cfr. Cass. civ., sez. trib., 20/05/2024, n. 1399.
Infondato è l'eccepito difetto di delega.
Invero, l'Agenzia ha depositato la disposizione di servizio n. 50/25, con cui il Direttore p.t.
Nominativo_1 ha attribuito la delega di firma ai soggetti indicati nelle allegate tabelle;
in particolare, l'allegato B contiene i nominativi ed il ruolo ricoperto da ciascun firmatario e il dott. Nominativo_3, sottoscrittore dell'impugnato avviso, riveste il ruolo di Capo Area Controlli. Si tratta di ruolo ricoperto da un funzionario della terza area deputato alla “carriera direttiva”.
Infondata è anche l'eccezione di difetto motivazione, atteso che risulta pacifico tra le parti l'avvenuta notifica al socio ricorrente dello schema d'atto, ex art. 6 bis L. 212/00, che aveva in allegato l'avviso di accertamento notificato alla società, per cui egli è stato reso edotto dei motivi di fatto e di diritto per cui si
è proceduto al recupero nei confronti della società. Del resto, la piena conoscenza delle motivazioni dell'accertamento sociale, come evidenziato da controparte, risulta evidente considerando le doglianze formulate dall'odierno ricorrente sul merito dell'avviso di accertamento notificato alla società.
Quanto alla violazione del litisconsorzio, va considerato che – pur condividendo i principi richiamati dall'istante in materia – nel caso di specie va evidenziato che la società ha già previamente proposto impugnazione dell'avviso di accertamento notificato alla stessa ed il giudizio è stato già definito con sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria n. 3112/25, con rigetto del ricorso, per cui non sussistono i presupposti dell'istituto invocato.
Di conseguenza, va anche affermata la carenza di legittimazione del socio a sollevare, in questa sede, in cui è impugnato esclusivamente l'accertamento allo stesso notificato, motivi riguardando il merito dell'accertamento presupposto effettuato nei confronti della società, la quale, come detto, ha avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa, promuovendo autonoma impugnazione avverso lo stesso, del quale l'odierno ricorrente è stato messo a conoscenza.
Infine, va respinto il motivo riguardante le sanzioni, con il quale è stata denunziata la violazione dell'art. 5, co. 1, D. Lgs. 472/97, laddove prevede che “Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative, ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”, atteso che, nel caso di specie, attesa la posizione di socio dell'istante e la consistenza delle quote di partecipazione detenute nella società, possono evincersi elementi da cui trarre un suo concorso quanto meno colposo.
Attesi i motivi della decisione, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
IM ILARIA, RE
AS ANNA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4356/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010200641 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010200641 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010200641 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF7010200641/25, notificato il 22.8.25, anno di imposta 2019, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione la maggiore imposta IRPEF e Addizionali comunale e regionale conseguente al maggior reddito da partecipazione non dichiarato, quale socio al
29% del “Centro di Patologia Clinica Società_1 s.r.l.”. Ha eccepito l'illegittimità dell'impugnato avviso per difetto di sottoscrizione, in quanto firmato digitalmente e notificato a mezzo posta, la mancanza di delega, per omessa allegazione del relativo provvedimento, omessa indicazione del profilo organizzativo rivestito dal firmatario ed, infine, mancanza dei requisiti previsti per la validità della delega. Ha, poi, contestato la carenza di motivazione, in quanto nell'impugnato accertamento non è dato evincere i motivi del recupero, con lesione del diritto di difesa, facendo semplicemente riferimento all'accertamento alla società, nonché la violazione del litisconsorzio, per l'unitarietà dell'accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art, 5 TUIR e dei soci delle stesse (art. 40 D.P.R 600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Nel merito, ha sostenuto l'illegittimità dell'atto prodromico, deducendo di non aver partecipato al giudizio che ha interessato la società e l'errata applicazione della metodologia accertativa, sostenendo che la società, dai bilanci depositati, risulta aver applicato una redditività del 16,47% e che non era possibile verificare come l'Agenzia delle Entrate avesse individuato la percentuale media di redditività del 31,80%, potendosi ritenere che l'Ufficio non abbia verificato la tipologia di autorizzazione sanitaria posseduta, sostenendo –
a prova contraria - che sulla scorta dei dati di bilancio di analoghe realtà risultava che esse aveva dichiarato una % di redditività più bassa de quella applicata dall'Ufficio, con violazione dell'art. 53 della
Costituzione; inoltre, ha contestato le sanzioni applicate per infedele dichiarazione, invocando le cause di esclusione e di non punibilità in base dei principi contenuti nell'art. 5 e nell'art. 6 del D. Lgs. 472/97, in particolare deducendo che l'art. 5, co. 1, prevede che “Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative, ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”, nonchè la violazione dell'art. 17 D.Lgs. n. 472/97.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, contestando il difetto di sottoscrizione, atteso che i giudici di legittimità hanno ritenuto che la notifica di un accertamento firmato digitalmente è valida anche se effettuata a mezzo posta tradizionale e non esclusivamente tramite pec. Ha contestato, altresì, la mancanza di delega, deducendo che, secondo la Cassazione, la delega di firma assume natura di mero atto di organizzazione intera, per cui non è necessario che la delega sia nominativa bensì è sufficiente che l'atto di delega individui la qualifica professionale o il ruolo ricoperto dal soggetto autorizzato a firmare, cosa che permette una successiva verifica della corrispondenza tra il firmatario effettivo ed il destinatario di delega, garantendo comunque la trasparenza (cfr. Ordinanza n. 18967/2025 del
10-07-2025). Ciò posto, ha depositato la disposizione di servizio n. 50/25, con cui il Direttore p.t. Nominativo_1 ha attribuito la delega di firma ai soggetti indicati nelle allegate tabelle. Ha, poi, contestato il difetto di motivazione, atteso che prima della notifica dell'impugnato avviso di accertamento,
l'Ufficio ha notificato a controparte lo schema d'atto, ex art. 6 bis L. 212/00, che in allegato riportava l'avviso di accertamento notificato alla società “Centro Patologia Clinica Società_1 di Società_2 e Società_3 sas”, per cui il ricorrente è stato reso edotto dei motivi di fatto e di diritto per cui si è proceduto al recupero nei confronti della società, come risulta evidente anche dal tenore delle doglianze espresse avverso l'avviso di accertamento notificato alla stessa. Ha, poi, evidenziato che la CGT di Caserta con sentenza n.
3112/25 ha rigettato il ricorso proposto dalla società, con conseguente fondatezza del recupero dell'Ufficio e legittimità dell'avviso di accertamento notificato al socio ricorrente. In ordine al difetto di litisconsorzio ha eccepito che il litisconsorzio è un istituto processuale che attiene al procedimento giudiziario, per non inficia l'atto impugnato. Quanto al merito della pretesa, ha eccepito la carenza di legittimazione del ricorrente in merito alle doglianze espresse sull'avviso di accertamento riferito alla società ed, ad ogni buon conto, ha dedotto che l'avviso di accertamento opposto è un accertamento induttivo, disciplinato al comma 2 dell'art 39 del DPR 600/73, e ha sostenuto che, in tema di accertamento fiscale, l'invito dell'Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie assolve alla funzione di assicurare, in ossequio ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione operanti in materia tributaria, un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente, per definire le rispettive posizioni, mirando a evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, per cui la mancata risposta è espressamente sanzionata con la preclusione (in fase amministrativa e processuale) dell'allegazione di dati e della esibizione di documenti non forniti in fase procedimentale. Pertanto, non avendo ricevuto controdeduzioni e la documentazione richiesta relativamente al primo atto notificato, l'ufficio ha emesso l'avviso di accertamento secondo le regole ordinarie, con ricorso al metodo induttivo, di cui all'art. 39, comma 2, lettera d bis, del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, per cui è legittimo e regolare il ricorso alla Banca dati Radar, in base alla quale per l'attività di “LABORATORI DI ANALISI CLINICHE
(869012)”, per lo stesso anno d'imposta (2019) e per lo stesso luogo di svolgimento dell'attività (provincia di Caserta), presenta una redditività media del 31,80%, applicata ai ricavi dichiarati, riconoscendo forfettariamente costi connessi ai ricavi accertati nella misura del 68,20% (detraendo da tali costi, ai fini
IRAP i costi del lavoro dichiarati al rigo RG16 e ulteriori costi dichiarati nel quadro RG ma non dedotti ai fini IRAP) come emergente dai riquadri riportati nell'avviso di accertamento. Infine, ha sostenuto la legittimità delle sanzioni, atteso che al ricorrente è contestata la presentazione di infedele dichiarazione avendo occultato il maggior reddito da partecipazione, omissione cosciente e volontaria.
Con memorie integrative, l'istante ha dedotto che atteso che egli è rimasto estraneo al giudizio istaurato dalla società, non è vincolato dall'eventuale giudicato formatosi nei confronti della stessa, potendo difendersi nel merito della pretesa e che la D.P. di Caserta non ha replicato a quanto dimostrato dal ricorrente (anche mediante ragionamenti) limitandosi a ribadire la correttezza del proprio operato, chiedendo, pertanto, l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 del c.p.c. e ha sostenuto che la mancata risposta allo schema d'atto prevede la sola compensazione delle spese di lite in caso di vittoria della parte contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Non può essere condiviso il primo motivo, ossia l'assenza di sottoscrizione dell'atto spedito con il servizio postale.
Invero, è stato ritenuto che la copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all'originale informatico nel rispetto della previsione dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente oltre che a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale (cfr. Cass. civ., sez. trib., 20/05/2024, n. 1399.
Infondato è l'eccepito difetto di delega.
Invero, l'Agenzia ha depositato la disposizione di servizio n. 50/25, con cui il Direttore p.t.
Nominativo_1 ha attribuito la delega di firma ai soggetti indicati nelle allegate tabelle;
in particolare, l'allegato B contiene i nominativi ed il ruolo ricoperto da ciascun firmatario e il dott. Nominativo_3, sottoscrittore dell'impugnato avviso, riveste il ruolo di Capo Area Controlli. Si tratta di ruolo ricoperto da un funzionario della terza area deputato alla “carriera direttiva”.
Infondata è anche l'eccezione di difetto motivazione, atteso che risulta pacifico tra le parti l'avvenuta notifica al socio ricorrente dello schema d'atto, ex art. 6 bis L. 212/00, che aveva in allegato l'avviso di accertamento notificato alla società, per cui egli è stato reso edotto dei motivi di fatto e di diritto per cui si
è proceduto al recupero nei confronti della società. Del resto, la piena conoscenza delle motivazioni dell'accertamento sociale, come evidenziato da controparte, risulta evidente considerando le doglianze formulate dall'odierno ricorrente sul merito dell'avviso di accertamento notificato alla società.
Quanto alla violazione del litisconsorzio, va considerato che – pur condividendo i principi richiamati dall'istante in materia – nel caso di specie va evidenziato che la società ha già previamente proposto impugnazione dell'avviso di accertamento notificato alla stessa ed il giudizio è stato già definito con sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria n. 3112/25, con rigetto del ricorso, per cui non sussistono i presupposti dell'istituto invocato.
Di conseguenza, va anche affermata la carenza di legittimazione del socio a sollevare, in questa sede, in cui è impugnato esclusivamente l'accertamento allo stesso notificato, motivi riguardando il merito dell'accertamento presupposto effettuato nei confronti della società, la quale, come detto, ha avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa, promuovendo autonoma impugnazione avverso lo stesso, del quale l'odierno ricorrente è stato messo a conoscenza.
Infine, va respinto il motivo riguardante le sanzioni, con il quale è stata denunziata la violazione dell'art. 5, co. 1, D. Lgs. 472/97, laddove prevede che “Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative, ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”, atteso che, nel caso di specie, attesa la posizione di socio dell'istante e la consistenza delle quote di partecipazione detenute nella società, possono evincersi elementi da cui trarre un suo concorso quanto meno colposo.
Attesi i motivi della decisione, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.