Sentenza 14 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14597 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli1 4 5 97 /02 Lavoro Mattistrati: - Presidente - Dott. Salvatore SENESE R.G.N. 1666/00 Cron.34008 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere - Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Ud.18/04/02 - Consigliere - Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA A. GRAMSCI 20, presso 10 studio dell'avvocato GUIDO CONTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO PETRIZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AR SE, BA EN, MB RO, CORONAS GIANSALVO, MANCA EDOARDO, 2002 elettivamente domiciliati in ROMA V.LE PINTURICCHIO 1705 214, presso lo studio dell'avvocato ALDO VERINI -1- SUPPLIZI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
RO RE, TR IO, TR IA, TR LA;
- intimati la sentenza n. 708/99 del Tribunale di avverso CIVITAVECCHIA, depositata il 12/11/99 - R.G.N. 161/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato CONTI;
udito l'Avvocato VERINI SUPPLIZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso dell'8.2.1999 la s.p.a. Enel proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Civitavecchia il quale aveva riconosciuto il diritto di ER RD, ER DI, OB MB, AN CO, RD MA, nonché RE IR, IL RI, NO RI e OL RI, questi ultimi quali eredi di IA RI, tutti dipendenti della società appellante, al pagamento dell'indennità di trasferta a decorrere dal 1.3.1996, oltre al rimborso delle spese di lite. La medesima sentenza di primo grado aveva respinto la domanda riconvenzionale proposta dall'Enel per la My restituzione di quanto allo stesso titolo percepito indebitamente dagli stessi appellati. Per quanto qui interessa, costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 12.11.1999 dichiarava inammissibile l'appello in quanto tardivo. In particolare, osservava il Tribunale che l'Enel aveva compiuto l'elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.G.Conti, ubicato in Roma e quindi non nel luogo dove ha sede il Tribunale di Civitavecchia, entro la cui circoscrizione si era svolto il giudizio di primo grado, sicchè – ai sensi dell'art.82 - del r.d. n.37 del 1934 quell'elezione di domicilio doveva intendersi - automaticamente operata presso la Cancelleria della Pretura di Civitavecchia, luogo in cui gli appellati avevano ritualmente notificato la sentenza pretorile in data 10.7.1998, con la conseguente decorrenza, da tale data, del termine breve di gg.30 ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. ed il passaggio in giudicato della medesima sentenza. Secondo il Tribunale tale conclusione non veniva meno per effetto dell'abolizione dell'Albo dei Procuratori legali operata dalla legge n. 27 del 1997: l'art.82 del r.d. del 1934 attiene non tanto ai limiti di capacità del singolo procuratore (le cui funzioni processuali, distinte da quelle dell'avvocato, devono 3 ritenersi sopravvissute alla riforma del 1997) bensì alla distinta (e perdurante) esigenza, di natura strettamente processuale, consistente nell'agevolazione degli oneri di notificazione degli atti del processo, più speditamente assolvibili entro i limiti territoriali della circoscrizione del giudice procedente. Per la cassazione di detta sentenza la società Enel ha proposto ricorso affidato a due motivi. L'intimato si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3, e 6 della legge 24.2.1997, n. 27, dell'art. 15 prel. e dell'art. 170 c.1 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - lamenta la società ricorrente che erroneamente il Tribunale ha ritenuto tardivo l'appello dell'Enel in quanto depositato nella cancelleria del giudice di secondo grado dopo oltre 30 giorni dalla notifica della sentenza impugnata presso la cancelleria del giudice di primo grado. La società ricorrente sostiene che l'art.82 del r.d. 22.1.1934, n. 37 sia stato abrogato per effetto della nuova disciplina contenuta nella legge 24.2.1997, n. 27 la quale ha, tra l'altro, soppresso la professione di procuratore legale e l'albo dei procuratori legali, superando - con l'abrogazione dell'art.2, c.1 del r.d. 27.11.1933, n. 1578 - la distinzione tra le professioni di procuratore legale e di avvocato, con la conseguenza che l'art., 170, c.1 c.p.c., alla luce dell'art.3 della legge n.27 del 1997 deve leggersi: “dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno all'avvocato costituito". Col secondo motivo deducendo l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia la ricorrente si duole che il Tribunale, avendo - pronunziato l'inammissibilità dell'appello ha totalmente ignorato i motivi del gravame concernenti la legittimità della pretesa dei dipendenti intimati. 4 I due motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili in quanto logicamente connessi, non meritano accoglimento. Va premesso che ai sensi dell'art.82 del r.d. n. 37/34, i procuratori i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono all'atto della costituzione nello stesso giudizio, eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, dovendosi intendere, in mancanza di tale elezione, che il domicilio rimanga ope legis eletto presso la Cancelleria della stessa autorità giudiziaria procedente. Orbene, nel caso di specie l'elezione di domicilio compiuta dall'Enel presso lo studio dell'avv. G.Conti ubicato in Roma, (e quindi presso un procuratore non “assegnato” al Tribunale di Civitavecchia, entro la cui circoscrizione si è svolto il giudizio di primo grado) ha comportato l'automatica domiciliazione della stessa società, ai fini del giudizio di appello, presso la Cancelleria della Pretura di Civitavecchia, luogo ove gli appellanti hanno effettuato la notificazione della sentenza di primo grado in data 10.7.1998, data dalla quale è decorso il termine breve di impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., scadente, quindi il 9.8.1998. La società ricorrente sostiene che per effetto dell'art. 6 della 1. 24.2.1997, n. 27, che ha eliminato la distinzione tra avvocati e procuratori legali, l'art. 82 R.D. n. 37/1934 risulterebbe implicitamente abrogato. Tale tesi non può essere condivisa. Come già affermato da questa Corte in altre occasioni (tra le più recenti, cfr. la sent. 22.5.2001, n. 6959) la soppressione della figura professionale dei procuratori legali, con l'iscrizione di questi ultimi nell'unico albo degli avvocati, disposta dalla 1. n. 27/1997, non ha eliminato l'attività procuratoria del difensore, prevista dal codice di rito. L'art. 82 cit. del r.d. n. 37/1934 non si S riferisce ai procuratori legali, ma al procuratore, e cioè a chi esercita attività procuratoria della parte nel processo, imponendogli di eleggere domicilio nel luogo dovela sede l'autorità giudiziaria, prevedendo che, in mancanza, le notifiche si effettuino in cancelleria. Detta norma, quindi, conserva pieno vigore, anche a seguito della soppressione della figura professionale del procuratore legale, operando nei confronti del difensore, che svolga nel processo anche attività procuratoria della parte;
né la stessa può ritenersi abrogata per incompatibilità con le norme che stabiliscono la soppressione dell'albo dei procuratori legali, come sostiene la società ricorrente. Nella citata occasione questa Corte ha, tra l'altro, escluso che tale disposizione possa essere sospettata di incostituzionalità per violazione degli articoli 35 o 41 della Costituzione, in quanto essa non determina né una compressione del diritto del difensore ad organizzare liberamente il proprio lavoro, né una limitazione della sua attività economica, sotto il profilo del relativo onere aggiuntivo a carico della parte che lo ha scelto, avendo il legislatore, nella sua discrezionalità, preferito addossarlo a quest'ultima anziché alla controparte, esonerandola dai maggiori costi delle notifiche fuori circondario. Sulla base di quanto precede, poiché il deposito del ricorso in appello dell'Enel avverso la sentenza di primo grado, notificata il 10.7.1998, risulta effettuato in data 8.2.1999 presso la Cancelleria del Tribunale di Civitavecchia, esso è senz'altro tardivo in quanto compiuto ben oltre i termini prescritti dall'art. 434 c.2 c.p.c. Devesi, pertanto concludersi che, essendosi verificato il passaggio in giudicato della pronunzia pretorile, va condivisa la dichiarazione di inammissibilità dell'appello pronunziata dal Tribunale di Civitavecchia. 16 Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di questo giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate Così deciso in Roma, il 18 aprile 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore 兴 Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 14OTT. 2002 IL CANCELLIERE