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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 4227/2023
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4227/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 25/07/2023 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. BOZZONE ALESSANDRO
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. GAZZOLI MONICA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per le parti: “chiedono concordemente la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui ai primi due capi del dispositivo della sentenza di separazione e a spese compensate”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di con Parte_1 CP_1 cui allegava di aver contratto matrimonio il 6.5.1995.
1 Dalla relazione nascevano i figli (il 13.2.2000) e (il 13.3.2003). Per_1 Per_2
Chiedeva la pronuncia di separazione con assegnazione a sé dell'ex casa familiare ed emissione di ordine di rilascio nei confronti della moglie e con collocamento prevalente di entrambi i figli presso di sé.
Chiedeva, inoltre, l'intestazione della Fiat 500 di famiglia alla resistente e la statuizione di un vincolo sulle somme presenti sul conto corrente cointestato ai coniugi, con destinazione delle stesse al percorso formativo intrapreso dai figli e alle relative spese.
− Si costituiva il 16.12.2023 contestando quanto allegato da parte ricorrente e CP_1 chiedendo la statuizione a carico di ciascuna delle parti dell'obbligo di versamento di un importo mensile a ciascuno dei figli, con spese straordinarie al 20 % a carico proprio e per il restante 80 % a carico del padre, individuate e regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
Proponeva, inoltre, in via riconvenzionale, domanda di divorzio da pronunciarsi una volta trascorsi i termini di legge.
− Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano avanti al Giudice all'udienza del 29.2.2024, venivano sentite e il Giudice ne tentava infruttuosamente la conciliazione, riferendo poi al Collegio per emissione di sentenza parziale di separazione.
− La separazione tra le parti veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 730/2024 del 28.3.2024
– nel frattempo passata in giudicato - all'esito della quale la causa veniva rimessa sul ruolo per il proseguo.
− Terminata l'istruttoria, il Tribunale pronunciava definitivamente sulla separazione con sentenza n.
259/2025 con cui così statuiva:
- “dispone che con decorrenza dalla data della pronuncia, i genitori si facciano carico in via diretta del mantenimento dei figli e maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
Per_1 Per_2
- pone le spese straordinarie per i figli, comprese quelle di mantenimento all'estero per i periodi di rispettiva permanenza, al 50 % in capo a ciascun genitore, come da Protocollo del Tribunale di Treviso;
- prende atto, viste le conclusioni congiunte delle parti sul punto, che l'autovettura Fiat Tipo Tg. FS270VG resterà nella esclusiva disponibilità del Sig. con oneri alla stessa collegati a carico del Sig. , e Parte_1 Parte_1 che l'autovettura Fiat 500 verrà intestata alla Sig.ra con spese a carico della stessa e con oneri alla CP_1 stessa collegati a carico della Sig.ra ; Parte_2
- dichiara inammissibile in questa sede la domanda proposta dal ricorrente di veicolare le somme attualmente esistenti sul conto corrente e sul conto titoli alle esigenze di prosecuzione studi di entrambi i figli;
- spese di lite interamente compensate.”
− Le parti comparivano nuovamente avanti al Giudice all'udienza del 15.4.2025 per il tramite dei rispettivi difensori e, a modifica delle precedenti conclusioni, chiedevano concordemente la pronuncia
2 di divorzio alle condizioni di cui ai primi due capi del dispositivo della sentenza di separazione e a spese compensate.
− Visto quanto sopra, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
***
Sulla domanda di divorzio
- I coniugi risultano essersi separati con sentenza n. 730/2024 del Tribunale di Treviso, del 28.3.2024, nel frattempo passata in giudicato.
- Non vi è contestazione sul perdurare della separazione: ciò comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione
- Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e all'art 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970.
- Le conclusioni formulate risultano congrue e sono accoglibili: le stesse, infatti, corrispondono a quelle con cui il giudizio è già stato definito con la sentenza definitiva di separazione del 21.2.2025 e quindi sono state oggetto di recente vaglio e statuizione da parte dell'intestato Tribunale.
- Non v'è materia di soccombenza, atteso che non vi è resistenza e lo scioglimento del vincolo necessita di intervento autoritativo e che le parti hanno formulato conclusioni concordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4227/2023 R.G.:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 6.5.1995 tra (n. Parte_1
a Montebelluna (TV) il 25.11.1968) e (n. a Treviso (TV), il 10.11.1969), atto trascritto CP_1 al n. 10, parte 2, Serie A, anno 1995 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Ponzano
Veneto (TV);
− dispone che i genitori si facciano carico in via diretta del mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
− pone le spese straordinarie per i figli, comprese quelle di mantenimento all'estero per i periodi di rispettiva permanenza, al 50 % in capo a ciascun genitore, come da Protocollo del Tribunale di Treviso;
− ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ponzano Veneto (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
− spese di lite interamente compensate.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 15/04/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
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Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
4