Sentenza 8 aprile 2002
Massime • 1
L'art. 9 - ter del D.L. n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, nel prevedere che i dipendenti dell'ENI, in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva e assicurativa, possono essere ammessi al pensionamento anticipato ricevendo il trattamento pensionistico di anzianità con una maggiorazione contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto (stabilita nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda effettua la trasmissione delle domande all'Istituto previdenziale) e la data di compimento dell'età pensionabile, fa riferimento alla età pensionabile stabilita dalla normativa, in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione. Tale riferimento deve ritenersi ragionevolmente stabilito nell'interesse del lavoratore, in quanto, posto che la domanda di pensione è irrevocabile e deve essere presentata a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e che l'azienda ha facoltà di selezionare le domande di pensionamento anticipato sulla base di un programma biennale di prepensionamenti di anzianità, il lavoratore deve poter valutare con certezza la convenienza del beneficio e decidere se accedervi o meno, cosa che non accadrebbe, viceversa, se dovesse tenersi conto della età pensionabile stabilita dalla legislazione previdenziale in vigore nel successivo momento della trasmissione della domanda da parte dell'azienda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5021 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BO TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in FER. persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DEI ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8434/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 10/07/98 - R.G.N. 1206/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 1910 luglio 1998 il Tribunale di Milano rigettava l'appello proposto da OR MI avverso la sentenza con la quale il Pretore della stessa città aveva respinto la domanda tendente ad ottenere, nei confronti dell'INPS, la maggiorazione di cui all'art. 9 ter della legge n. 236 del 1993 fino al compimento del 61^ anno di età.
I giudici di appello ritenevano che la maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa - prevista in favore dei dipendenti dell'ENI ammessi al beneficio del prepensionamento in forza della norma sopra citata - pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione, non potesse essere concessa all'appellante oltre il compimento, da parte sua, dei 60 anni di età, tale essendo l'età pensionabile in vigore al momento di presentazione della domanda di prepensionamento, l'unica che il lavoratore è tenuto a presentare.
Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando un unico motivo di censura, OR MI. L'INPS resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 ter del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, come formulato in sede di conversione con la legge 19 luglio 1993, n. 236, e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
Ricordato il meccanismo di accesso ai prepensionamenti previsto dal citato art. 9 ter in favore dei dipendenti dell'ENI, la difesa MI sostiene che, atteso il termine piuttosto lungo concesso alla società per attuare l'esodo, tutti gli effetti che la legge aveva riconnesso alla domanda (pur unica) venivano ad assumere dimensione sostanziale esclusivamente all'atto della trasmissione della domanda da parte dell'impresa.
Sostiene, quindi, che l'espressione utilizzata dal comma due ("...vigore al momento della presentazione della domanda di pensione") deve necessariamente e logicamente essere riferita al momento della trasmissione della domanda all'INPS. Assume che solo tale interpretazione è rispettosa dei principi garantiti dalla Costituzione, risultando irragionevole l'aver legato il beneficio della maggiorazione al parametro dell'età pensionabile in vigore all'epoca della presentazione della domanda alla società, lasciando quest'ultima arbitra di determinare, sia pure nell'arco di un biennio, l'epoca di pensionamento.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 9 ter del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, introdotto con la legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, dopo aver previsto al primo comma la facoltà per l'ENI, a seguito della sua trasformazione in società per azioni, di predisporre un piano biennale di prepensionamenti di anzianità, nei limiti di 1500 unità, ha disposto, al secondo comma, che i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa possono essere ammessi al pensionamento, ricevendo il trattamento pensionistico di anzianità con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.
Il comma 3 prescrive che i lavoratori interessati hanno novanta giorni di tempo, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per presentare irrevocabilmente le domande alle aziende del gruppo ENI;
mentre il successivo quarto comma dispone che l'ENI selezioni le domande, sulla base del programma biennale predisposto, trasmettendo quelle rientranti nel piano (e nel limite numerico) all'INPS e all'INPDAI. Il rapporto di lavoro si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda effettua la trasmissione delle domande.
L'interpretazione letterale e logica delle disposizioni sopra ricordate conduce a ritenere che il massimo periodo di anzianità contributiva di cui il lavoratore può beneficiare è fissato da un lato con riferimento alla data di risoluzione del rapporto, individuata nell'ultimo giorno del mese di trasmissione della domanda all'Istituto previdenziale, e, dall'altro, con riferimento alla data in cui il lavoratore compie l'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.
L'unica domanda di pensione che il lavoratore interessato è tenuto a presentare è quella di cui al terzo comma di cui all'articolo 9 ter: la domanda di prepensionamento da presentare irrevocabilmente, alle aziende di appartenenza, entro il termine di novanta giorni.
L'individuazione dell'età pensionabile al momento di presentazione della domanda di prepensionamento è fissata nell'interesse del lavoratore, affinché egli possa valutare, entro il termine di decadenza, la convenienza del beneficio alla luce del quadro normativo in quel momento vigente e decidere irrevocabilmente di accedervi o meno.
Nessun sospetto di incostituzionalità si ravvisa in tale interpretazione, essendo, se mai, sospetto un diverso meccanismo che lasci il lavoratore incerto, per il possibile mutamento della legislazione previdenziale, sulla reale portata del beneficio che intende richiedere.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato.
Il ricorrente non è tenuto al rimborso delle spese di questo giudizio in favore dell'INPS, non ricorrendo gli estremi di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2002