Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5021
CASS
Sentenza 8 aprile 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 9 - ter del D.L. n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, nel prevedere che i dipendenti dell'ENI, in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva e assicurativa, possono essere ammessi al pensionamento anticipato ricevendo il trattamento pensionistico di anzianità con una maggiorazione contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto (stabilita nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda effettua la trasmissione delle domande all'Istituto previdenziale) e la data di compimento dell'età pensionabile, fa riferimento alla età pensionabile stabilita dalla normativa, in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione. Tale riferimento deve ritenersi ragionevolmente stabilito nell'interesse del lavoratore, in quanto, posto che la domanda di pensione è irrevocabile e deve essere presentata a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e che l'azienda ha facoltà di selezionare le domande di pensionamento anticipato sulla base di un programma biennale di prepensionamenti di anzianità, il lavoratore deve poter valutare con certezza la convenienza del beneficio e decidere se accedervi o meno, cosa che non accadrebbe, viceversa, se dovesse tenersi conto della età pensionabile stabilita dalla legislazione previdenziale in vigore nel successivo momento della trasmissione della domanda da parte dell'azienda.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5021
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5021
    Data del deposito : 8 aprile 2002

    Testo completo