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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 08/01/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VILLANI CARLO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8419/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240245968943000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in data 28.4.2025 Ricorrente_1 , C.F. CF_Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 2024 0245968943000, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione le richiedeva, per conto dell'ente impositore Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, la somma di € 286,09=, a titolo di contributo unificato tributario in relazione al ricorso R.G.R. n. 771/24.
Deduceva la ricorrente l'infondatezza della pretesa impositiva eccependo la nullità assoluta e insanabile della notifica nonché la carenza delle indicazioni del soggetto tenuto al pagamento e concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio in data 3.7.2025 con apposita memoria con la quale chiamava in giudizio l'ente impositore eccependo la propria legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti e ribadiva la legittimità della notifica della cartella di pagamento impugnata, contestava quanto ex adverso dedotto e concludeva per il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma interveniva volontariamente in giudizio in data 17.10.2025 contestando con argomentata e articolata memoria tutto quanto ex adverso dedotto poiché totalmente infondato in fatto e rilevando come la notifica dell'invito di pagamento presupposto
(invito n. 88378/2024 del 15.2.2024 dell'importo di € 90,00=) fosse avvenuta via PEC al domicilio legale della ricorrente ovvero la PEC del proprio difensore avv. Difensore_1, come da documentazione che allegava al proprio atto di intervento. Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
All'udienza dell'11.12.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed infatti, sia la cartella impugnata sia l'invito di pagamento presupposto sono stati correttamente e regolarmente notificati (via posta e via PEC), come risulta dalla documentazione allegata agli atti difensivi delle parti resistenti.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso è anche l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto atteso che l'atto è redatto secondo lo schema tipico dell'amministrazione finanziarie ed è da ritenersi ampiamente e esaustivamente motivato, con articolata esposizione del ragionamento logico-giuridico seguito dall'Ufficio accertatore (compiutamente indicato) per addivenire alla determinazione della pretesa tributaria, con esplicita indicazione dettagliata e circostanziata degli elementi di fatto e di diritto a fondamento della stessa, con indicazione delle somme dovute a titolo del tributo, degli interessi e delle sanzioni, con indicazione delle modalità e dell'autorità a cui ricorrere. Inoltre, con la presentazione del ricorso, la ricorrente ha dimostrato di essere stata messa perfettamente in condizione di comprenderne le ragioni ed esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico della ricorrente Ricorrente_1, tenendo conto del modico valore della causa, nell'importo di complessivi € 400,00= sia in favore dell'Ufficio di
Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, sia dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, entrambe costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Ricorrente_1 AR Sestina al pagamento delle spese processuali che liquida nell'importo di complessivi € 400,00= sia in favore in favore dell'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma sia dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione.
Così deciso in Roma l'11 dicembre 2025.
Il Giudice
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VILLANI CARLO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8419/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240245968943000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in data 28.4.2025 Ricorrente_1 , C.F. CF_Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 2024 0245968943000, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione le richiedeva, per conto dell'ente impositore Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, la somma di € 286,09=, a titolo di contributo unificato tributario in relazione al ricorso R.G.R. n. 771/24.
Deduceva la ricorrente l'infondatezza della pretesa impositiva eccependo la nullità assoluta e insanabile della notifica nonché la carenza delle indicazioni del soggetto tenuto al pagamento e concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio in data 3.7.2025 con apposita memoria con la quale chiamava in giudizio l'ente impositore eccependo la propria legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti e ribadiva la legittimità della notifica della cartella di pagamento impugnata, contestava quanto ex adverso dedotto e concludeva per il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma interveniva volontariamente in giudizio in data 17.10.2025 contestando con argomentata e articolata memoria tutto quanto ex adverso dedotto poiché totalmente infondato in fatto e rilevando come la notifica dell'invito di pagamento presupposto
(invito n. 88378/2024 del 15.2.2024 dell'importo di € 90,00=) fosse avvenuta via PEC al domicilio legale della ricorrente ovvero la PEC del proprio difensore avv. Difensore_1, come da documentazione che allegava al proprio atto di intervento. Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
All'udienza dell'11.12.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed infatti, sia la cartella impugnata sia l'invito di pagamento presupposto sono stati correttamente e regolarmente notificati (via posta e via PEC), come risulta dalla documentazione allegata agli atti difensivi delle parti resistenti.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso è anche l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto atteso che l'atto è redatto secondo lo schema tipico dell'amministrazione finanziarie ed è da ritenersi ampiamente e esaustivamente motivato, con articolata esposizione del ragionamento logico-giuridico seguito dall'Ufficio accertatore (compiutamente indicato) per addivenire alla determinazione della pretesa tributaria, con esplicita indicazione dettagliata e circostanziata degli elementi di fatto e di diritto a fondamento della stessa, con indicazione delle somme dovute a titolo del tributo, degli interessi e delle sanzioni, con indicazione delle modalità e dell'autorità a cui ricorrere. Inoltre, con la presentazione del ricorso, la ricorrente ha dimostrato di essere stata messa perfettamente in condizione di comprenderne le ragioni ed esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico della ricorrente Ricorrente_1, tenendo conto del modico valore della causa, nell'importo di complessivi € 400,00= sia in favore dell'Ufficio di
Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, sia dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, entrambe costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Ricorrente_1 AR Sestina al pagamento delle spese processuali che liquida nell'importo di complessivi € 400,00= sia in favore in favore dell'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma sia dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione.
Così deciso in Roma l'11 dicembre 2025.
Il Giudice