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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/07/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3247/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3247/2021 R.G., avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promossa da:
, nato a [...] in data [...] e residente a [...], C. F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Agata Capizzi;
RICORRENTE contro nata ad [...] il [...], C.F. RO
, elettivamente domiciliata in Augusta (SR), Via S. Pietro Martire C.F._2
N. 40 presso lo studio legale dell'Avv. Rita Cocciolo;
RESISTENTE
pagina 1 di 9 Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 23.10.2023).
***
All'udienza del 8.04.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 2.07.2021 , premettendo di avere contratto Parte_2 matrimonio concordatario con in data 5.07.1997, dalla cui RO unione è nata la figlia (in data 10.11.1999) chiedeva al Tribunale la pronuncia di Per_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 250,00 per la moglie previsto dalla sentenza di separazione, nonché la previsione in capo alla resistente di un contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne Per_1
e non indipendente economicamente, pari ad euro 250,00 mensili.
In particolare, quanto alle previsioni economiche nei confronti della rilevava che CP_1 nulla è dovuto a favore della stessa, essendo autonoma economicamente, in quanto titolare di una parruccheria ad Augusta, ed avendo intrapreso una nuova relazione di convivenza con altro uomo.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio RO
, la quale non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio, ma, contestava tutto quanto, per il resto, dedotto e richiesto dal ricorrente.
Chiede così disporsi in suo favore un assegno divorzile pari a 500,00 euro mensili, deducendo la precarietà delle proprie condizioni economiche a causa degli esigui introiti e delle cattive condizioni in cui versa l'immobile ove svolge attività lavorativa in Augusta in Via Italia n. 50 e contestando la stabile convivenza con altro uomo;
nonché
l'assegnazione della casa coniugale sita in Villasmundo, Via Arno n. 5.
Dopo l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., confermava le condizioni stabilite in sede di separazione quanto al contributo economico a favore della e disponeva che nulla fosse dovuto dalla madre a favore CP_1
pagina 2 di 9 della figlia, non coabitante con alcuno dei genitori e parzialmente indipendente.
Rimesse le parti innanzi al giudice istruttore, all'udienza del 19.04.2022 il Giudice rilevata l'inammissibilità della domanda con cui parte convenuta chiedeva, inoltre, la restituzione della somma di € 50.000,00, atteso che orientamento consolidato della Suprema Corte e di questo Tribunale che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e
36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n.
18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass.
Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638); concedeva i termini ex art
183, comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni parte ricorrente rinunciava alla richiesta di mantenimento per la figlia , divenuta economicamente indipendente, mentre, parte Per_1 resistente, si limitava a chiedere, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, unicamente la corresponsione di un assegno divorzile, rinunciando implicitamente alle altre domande.
Quindi, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2.Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
pagina 3 di 9 Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ad
Augusta (SR) il 5.07.1997, registrato presso i registri dell'Ufficio di stato civile del
Comune di Augusta, atto n. 46, P.II, serie A, UFF. 1, anno 1997.
3. La domanda di assegno divorzile avanzata in via riconvenzionale dalla resistente è infondata e va rigettata.
In punto di diritto, preliminarmente si rileva che la decisione su tale domanda deve prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n. 11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
pagina 4 di 9 Sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di autoresponsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione pagina 5 di 9 equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico- reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla comparazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se la disparità economico reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio - alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro -, considerando altresì la durata del vincolo coniugale, che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente
pagina 6 di 9 diritto”.
Partendo dalle superiori considerazioni, se può reputarsi sussistente, almeno apparentemente, una certa sproporzione reddituale tra le parti in favore del ricorrente
(dall'istruttoria è emerso che , impiegato presso la Parte_2 CP_2 percepisce un reddito annuale netto di circa 30.000- 32.000,00 euro, che suddiviso per 12 mensilità equivale a circa 2.500,00/2.600,00 euro;
dall'altro lato, RO
, titolare di una parruccheria, risulta percepire redditi che oscillano tra le 4.500,00
[...]
e le 8.000,00 euro annue, che suddivisi per 12 mensilità, corrispondono a circa 375,00-
708,00 euro), tuttavia, va ricordato che, ai fini della decisione sull'an dell'assegno divorzile, bisogna accertare se lo squilibrio patrimoniale presente al momento della disgregazione del nucleo matrimoniale possa ricondursi eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Orbene, nel caso che ci occupa la , richiedente l'assegno, non ha prospettato a CP_1 monte (né dimostrato nel corso del giudizio) la sussistenza degli ulteriori presupposti per il riconoscimento in suo favore del diritto a ricevere l'assegno divorzile, non avendo allegato né dato prova del contributo da lei fornito al nucleo familiare durante il corso del matrimonio e del collegamento eziologico tra il divario reddituale con il coniuge e le determinazioni comuni assunte nel contesto di vita matrimoniale.
Per altro verso, in assenza di specifiche prospettazioni ed allegazioni sul punto, neppure vi
è spazio per il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno, non potendo affermarsi che la resistente sia del tutto priva di mezzi adeguati e che non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
Invero, posto che sin dal matrimonio svolge attività autonoma RO come parrucchiera in una zona centrale di Augusta e che la durata nel tempo di tale attività lavorativa, con i costi e le spese che la gestione di una sala importano, fa ragionevolmente presumere che la stessa percepisca un reddito superiore a quello dichiarato, in ogni caso,
l'età non avanzata della resistente (classe 1972), la professionalità e capacità lavorativa di cui dispone, la titolarità da parte della stessa di immobili (è proprietaria al 50% con il pagina 7 di 9 ricorrente di due beni immobili acquistati in costanza di matrimonio: abitazione sita in
LL, Via Emanuele n. 2 – Villasmundo e un terreno sito in Malilli c.da SA;
è proprietaria al 100% dell'immobile in cui esplica la sua attività lavorativa in Via Italia),
l'assenza di spese di alloggio (la stessa vive con la madre), sono elementi ulteriori e idonei ad escludere la necessità di attribuire alla resistente, anche sul piano assistenziale,
l'assegno divorzile.
4. Quanto alle originarie ulteriori domande nulla deve disporsi, atteso che, come già anticipato, , in sede di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato alla Parte_2 domanda di mantenimento per la figlia;
dall'altro lato, non ha Per_1 CP_1 insistito nella richiesta di assegnazione della casa coniugale (che in ogni caso andrebbe rigettata in ragione dell'incontestata autonomia e indipendenza della figlia non Per_1 convivente con i genitori), né nella domanda di corresponsione della somma di €
50.000,00, quale refusione delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa coniugale, già dichiarata inammissibile dal Giudice istruttore, da ritenersi tutte implicitamente rinunciate.
5. Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della natura e, soprattutto, dell'evoluzione del giudizio, possono ritenersi compensate per 2/3 e per 1/3 poste a carico della resistente
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori che tengano conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3247/2021
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
5.07.1997 tra e (trascritto nei registri dello Parte_2 RO
pagina 8 di 9 stato civile del Comune di Augusta atto n. 46, parte II, serie A, Uff. 1, anno 1997); ordina all'Ufficiale di stato di civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
rigetta la domanda di parte resistente di corresponsione di un assegno divorzile;
liquida le spese di lite nella complessiva somma di euro 5.261,00, che compensa per 2/3, e condanna a corrispondere a favore del ricorrente il restante RO terzo, pari a euro 1.753,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 17.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3247/2021 R.G., avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promossa da:
, nato a [...] in data [...] e residente a [...], C. F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Agata Capizzi;
RICORRENTE contro nata ad [...] il [...], C.F. RO
, elettivamente domiciliata in Augusta (SR), Via S. Pietro Martire C.F._2
N. 40 presso lo studio legale dell'Avv. Rita Cocciolo;
RESISTENTE
pagina 1 di 9 Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 23.10.2023).
***
All'udienza del 8.04.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 2.07.2021 , premettendo di avere contratto Parte_2 matrimonio concordatario con in data 5.07.1997, dalla cui RO unione è nata la figlia (in data 10.11.1999) chiedeva al Tribunale la pronuncia di Per_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 250,00 per la moglie previsto dalla sentenza di separazione, nonché la previsione in capo alla resistente di un contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne Per_1
e non indipendente economicamente, pari ad euro 250,00 mensili.
In particolare, quanto alle previsioni economiche nei confronti della rilevava che CP_1 nulla è dovuto a favore della stessa, essendo autonoma economicamente, in quanto titolare di una parruccheria ad Augusta, ed avendo intrapreso una nuova relazione di convivenza con altro uomo.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio RO
, la quale non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio, ma, contestava tutto quanto, per il resto, dedotto e richiesto dal ricorrente.
Chiede così disporsi in suo favore un assegno divorzile pari a 500,00 euro mensili, deducendo la precarietà delle proprie condizioni economiche a causa degli esigui introiti e delle cattive condizioni in cui versa l'immobile ove svolge attività lavorativa in Augusta in Via Italia n. 50 e contestando la stabile convivenza con altro uomo;
nonché
l'assegnazione della casa coniugale sita in Villasmundo, Via Arno n. 5.
Dopo l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., confermava le condizioni stabilite in sede di separazione quanto al contributo economico a favore della e disponeva che nulla fosse dovuto dalla madre a favore CP_1
pagina 2 di 9 della figlia, non coabitante con alcuno dei genitori e parzialmente indipendente.
Rimesse le parti innanzi al giudice istruttore, all'udienza del 19.04.2022 il Giudice rilevata l'inammissibilità della domanda con cui parte convenuta chiedeva, inoltre, la restituzione della somma di € 50.000,00, atteso che orientamento consolidato della Suprema Corte e di questo Tribunale che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e
36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n.
18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass.
Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638); concedeva i termini ex art
183, comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni parte ricorrente rinunciava alla richiesta di mantenimento per la figlia , divenuta economicamente indipendente, mentre, parte Per_1 resistente, si limitava a chiedere, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, unicamente la corresponsione di un assegno divorzile, rinunciando implicitamente alle altre domande.
Quindi, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2.Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
pagina 3 di 9 Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ad
Augusta (SR) il 5.07.1997, registrato presso i registri dell'Ufficio di stato civile del
Comune di Augusta, atto n. 46, P.II, serie A, UFF. 1, anno 1997.
3. La domanda di assegno divorzile avanzata in via riconvenzionale dalla resistente è infondata e va rigettata.
In punto di diritto, preliminarmente si rileva che la decisione su tale domanda deve prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n. 11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
pagina 4 di 9 Sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di autoresponsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione pagina 5 di 9 equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico- reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla comparazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se la disparità economico reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio - alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro -, considerando altresì la durata del vincolo coniugale, che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente
pagina 6 di 9 diritto”.
Partendo dalle superiori considerazioni, se può reputarsi sussistente, almeno apparentemente, una certa sproporzione reddituale tra le parti in favore del ricorrente
(dall'istruttoria è emerso che , impiegato presso la Parte_2 CP_2 percepisce un reddito annuale netto di circa 30.000- 32.000,00 euro, che suddiviso per 12 mensilità equivale a circa 2.500,00/2.600,00 euro;
dall'altro lato, RO
, titolare di una parruccheria, risulta percepire redditi che oscillano tra le 4.500,00
[...]
e le 8.000,00 euro annue, che suddivisi per 12 mensilità, corrispondono a circa 375,00-
708,00 euro), tuttavia, va ricordato che, ai fini della decisione sull'an dell'assegno divorzile, bisogna accertare se lo squilibrio patrimoniale presente al momento della disgregazione del nucleo matrimoniale possa ricondursi eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Orbene, nel caso che ci occupa la , richiedente l'assegno, non ha prospettato a CP_1 monte (né dimostrato nel corso del giudizio) la sussistenza degli ulteriori presupposti per il riconoscimento in suo favore del diritto a ricevere l'assegno divorzile, non avendo allegato né dato prova del contributo da lei fornito al nucleo familiare durante il corso del matrimonio e del collegamento eziologico tra il divario reddituale con il coniuge e le determinazioni comuni assunte nel contesto di vita matrimoniale.
Per altro verso, in assenza di specifiche prospettazioni ed allegazioni sul punto, neppure vi
è spazio per il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno, non potendo affermarsi che la resistente sia del tutto priva di mezzi adeguati e che non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
Invero, posto che sin dal matrimonio svolge attività autonoma RO come parrucchiera in una zona centrale di Augusta e che la durata nel tempo di tale attività lavorativa, con i costi e le spese che la gestione di una sala importano, fa ragionevolmente presumere che la stessa percepisca un reddito superiore a quello dichiarato, in ogni caso,
l'età non avanzata della resistente (classe 1972), la professionalità e capacità lavorativa di cui dispone, la titolarità da parte della stessa di immobili (è proprietaria al 50% con il pagina 7 di 9 ricorrente di due beni immobili acquistati in costanza di matrimonio: abitazione sita in
LL, Via Emanuele n. 2 – Villasmundo e un terreno sito in Malilli c.da SA;
è proprietaria al 100% dell'immobile in cui esplica la sua attività lavorativa in Via Italia),
l'assenza di spese di alloggio (la stessa vive con la madre), sono elementi ulteriori e idonei ad escludere la necessità di attribuire alla resistente, anche sul piano assistenziale,
l'assegno divorzile.
4. Quanto alle originarie ulteriori domande nulla deve disporsi, atteso che, come già anticipato, , in sede di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato alla Parte_2 domanda di mantenimento per la figlia;
dall'altro lato, non ha Per_1 CP_1 insistito nella richiesta di assegnazione della casa coniugale (che in ogni caso andrebbe rigettata in ragione dell'incontestata autonomia e indipendenza della figlia non Per_1 convivente con i genitori), né nella domanda di corresponsione della somma di €
50.000,00, quale refusione delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa coniugale, già dichiarata inammissibile dal Giudice istruttore, da ritenersi tutte implicitamente rinunciate.
5. Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della natura e, soprattutto, dell'evoluzione del giudizio, possono ritenersi compensate per 2/3 e per 1/3 poste a carico della resistente
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori che tengano conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3247/2021
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
5.07.1997 tra e (trascritto nei registri dello Parte_2 RO
pagina 8 di 9 stato civile del Comune di Augusta atto n. 46, parte II, serie A, Uff. 1, anno 1997); ordina all'Ufficiale di stato di civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
rigetta la domanda di parte resistente di corresponsione di un assegno divorzile;
liquida le spese di lite nella complessiva somma di euro 5.261,00, che compensa per 2/3, e condanna a corrispondere a favore del ricorrente il restante RO terzo, pari a euro 1.753,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 17.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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