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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9116 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 9.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 28586/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Palomba
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.12.2024 il ricorrente, titolare di pensione di reversibilità CP_ cat. SO n. 29245847, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir dichiarare il suo diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DL 69/88 convertito in legge 153/88 “con decorrenza dalla domanda amministrativa nei limiti del quinquennio precedente la domanda amministrativa”, vinte le spese di lite con attribuzione. A fondamento della domanda ha dedotto:
- di aver dato corso al procedimento amministrativo con domanda del 22.6.2023 (come precisato all'udienza del 15.4.2025); CP_
- che l' ha rigettato la stessa in quanto l'ha riconosciuto non inabile;
- di aver presentato ricorso amministrativo rimasto senza esito.
CP_ Si è costituito l' che preliminarmente ha eccepito:
- la decadenza per decorso del termine annuale stabilito dall'art. 4, 1° comma, L. n. 384/92 (convertito con legge 438/92) che ha modificato l'art. 47, comma III, DPR 30.4.70 n.639, quale interpretato autenticamente dall'art.6 del D.L. 29.3.91 n.103, convertito con legge 1.6.91 n.166;
- la prescrizione quinquennale;
Nel merito, rappresentando l'infondatezza della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale.
*** In primo luogo deve rilevarsi che è priva di pregio l'eccezione di decadenza, visto che, CP_ incontestato che in relazione al ricorso amministrativo l' non ha emesso alcun
1 provvedimento, il ricorso è stato depositato prima del decorso di un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa.
Venendo al merito, la domanda è infondata.
Il C.T.U. nominato, dott.ssa ha accertato che il ricorrente non si Persona_1 trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Tali conclusioni, in quanto basate su precisi e concreti dati obiettivi, oltre che sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rinvia per relationem, vanno pienamente condivise.
Pertanto, in assenza del requisito sanitario, la domanda deve essere senz'altro rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, il ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motivo, egli non deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, comprese CP_ quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara parte ricorrente non tenuta a pagare all' le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di consulenza a carico dell'
In Napoli, il 9.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
2
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 9.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 28586/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Palomba
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.12.2024 il ricorrente, titolare di pensione di reversibilità CP_ cat. SO n. 29245847, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir dichiarare il suo diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DL 69/88 convertito in legge 153/88 “con decorrenza dalla domanda amministrativa nei limiti del quinquennio precedente la domanda amministrativa”, vinte le spese di lite con attribuzione. A fondamento della domanda ha dedotto:
- di aver dato corso al procedimento amministrativo con domanda del 22.6.2023 (come precisato all'udienza del 15.4.2025); CP_
- che l' ha rigettato la stessa in quanto l'ha riconosciuto non inabile;
- di aver presentato ricorso amministrativo rimasto senza esito.
CP_ Si è costituito l' che preliminarmente ha eccepito:
- la decadenza per decorso del termine annuale stabilito dall'art. 4, 1° comma, L. n. 384/92 (convertito con legge 438/92) che ha modificato l'art. 47, comma III, DPR 30.4.70 n.639, quale interpretato autenticamente dall'art.6 del D.L. 29.3.91 n.103, convertito con legge 1.6.91 n.166;
- la prescrizione quinquennale;
Nel merito, rappresentando l'infondatezza della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale.
*** In primo luogo deve rilevarsi che è priva di pregio l'eccezione di decadenza, visto che, CP_ incontestato che in relazione al ricorso amministrativo l' non ha emesso alcun
1 provvedimento, il ricorso è stato depositato prima del decorso di un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa.
Venendo al merito, la domanda è infondata.
Il C.T.U. nominato, dott.ssa ha accertato che il ricorrente non si Persona_1 trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Tali conclusioni, in quanto basate su precisi e concreti dati obiettivi, oltre che sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rinvia per relationem, vanno pienamente condivise.
Pertanto, in assenza del requisito sanitario, la domanda deve essere senz'altro rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, il ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motivo, egli non deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, comprese CP_ quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara parte ricorrente non tenuta a pagare all' le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di consulenza a carico dell'
In Napoli, il 9.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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