Articolo 29 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 gennaio 1965
Art. 29.
In attesa della emanazione norme concernenti il riordinamento delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede a fronteggiare gli eventuali disavanzi risultanti dalla Gestione speciale per l'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni mediante anticipazione da parte delle gestioni attive.
Le somme cosi' anticipate saranno reintegrate alle gestioni dei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle norme indicate al precedente comma.
Per le occorrenze di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per il tesoro, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale, autorizza, l'Amministrazione delle poste ad effettuare il pagamento delle pensioni ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, anche ad integrazione delle disponibilita', sul conto corrente postale intestato all'istituto nazionale della previdenza sociale, nel limite massimo dei disavanzi risultanti dalla Gestione speciale negli esercizi 1962-63 e 1963-64, mediante ricorso da parte dell'Amministrazione postale a particolari sovvenzioni da richiedersi alla Tesoreria statale.
Dette sovvenzioni, comune, dovranno essere rimborsate non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui le sovvenzioni medesime vennero concesse, senza onere di interessi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965